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	<title>filmare Archivi - Avvocato Di Carlo</title>
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		<title>Filmare le forze dell&#8217;ordine: è reato?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Di Carlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2021 09:51:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>In questo periodo di limitazione delle libertà personali per motivi di ordine sanitario, è tornata alla ribalta l’annosa questione della...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: times new roman, times, serif;">In questo periodo di limitazione delle libertà personali per motivi di ordine sanitario, è tornata alla ribalta l’annosa questione della liceità della pubblicizzazione dell’operato delle forze dell’ordine tramite video, foto e audio, spesso montati ad arte con scopi ben precisi e spesso mancanti di parti fondamentali per la comprensione dell’accaduto.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: times new roman, times, serif;">Viene quindi lecito porsi questo interrogativo: “<em>è legittimo filmare le forze dell’ordine mentre operano</em>?”</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: times new roman, times, serif;">Cominciamo dicendo che non ci sono leggi che proibiscano di fotografare e filmare gli agenti delle forze dell’ordine.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: times new roman, times, serif;">Gli agenti si possono fotografare e filmare mentre sono in servizio, mentre sono impegnati in operazioni, mentre presidiano manifestazioni pubbliche: insomma, generalmente quando stanno esercitando le loro funzioni.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: times new roman, times, serif;">Le uniche eccezioni, aveva specificato il Garante della Privacy nella nota del 2011, sono i singoli casi in cui l’autorità pubblica abbia posto espliciti divieti, quale potrebbe essere un’attività soggetta a segreto istruttorio.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: times new roman, times, serif;">Tuttavia, se è vero che non esistono disposizioni normative che vietino esplicitamente di fotografare o riprendere le forze dell’ordine, è pur vero che, anche per questi ultimi, valgono le normali leggi sulla privacy che <strong><u>impediscono di diffondere immagini di altre persone senza il loro consenso, a meno che la diffusione non rientri nel diritto di cronaca</u></strong> (e questo dipende dalle immagini, non dal fatto che l’autore sia un giornalista o un semplice cittadino).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: times new roman, times, serif;">È evidente che a decidere se la foto o il filmato violi la privacy degli agenti di polizia, oppure se rientri nel diritto di cronaca, non sono gli agenti di polizia stessi e neppure il cittadino che li riprende.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: times new roman, times, serif;">Qui si apre un discorso piuttosto complesso, perché scattare una foto o girare un video è diverso da diffondere quei materiali.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: times new roman, times, serif;"><strong>Registrazione</strong>: abbiamo già detto che non esistono leggi che proibiscano in modo generalizzato di fotografare, filmare o registrare l’audio di appartenenti alle Forze dell’Ordine durante lo svolgimento delle proprie funzioni</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: times new roman, times, serif;"><strong>Diffusione</strong>: Una volta che la registrazione è stata fatta va affrontata la fase, eventuale, della diffusione. La comunicazione individuale, la pubblicazione anche online o la messa a disposizione in qualsiasi modo di un filmato a un terzo, comprese la pubblica autorità o le forze dell’ordine, sono un processo indipendente, che richiede una giustificazione separata da parte del titolare del trattamento dei dati, in mancanza del quale si incorre nella violazione della privacy.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: times new roman, times, serif;">Tale violazione andrebbe esclusa se la diffusione operasse come esercizio di un diritto di cronaca.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: times new roman, times, serif;">In questo secondo caso è opportuno evidenziare come l’eventuale utilizzo delle registrazioni effettuate dovrà essere vagliato successivamente da un giudice, e quindi NON dal soggetto che esegue la ripresa.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: times new roman, times, serif;">Nel caso di pubblicazione NON avente come unica finalità la divulgazione di informazioni, opinioni o idee, il giudice dovrà valutare la sussistenza di eventuali violazioni quali ad esempio quelle di cui all’Art.167 “trattamento illecito di dati” del codice della privacy (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) o altri sia di ordine penale che civile.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: times new roman, times, serif;">Se la finalità è invece comunque ritenuta “unicamente giornalistica” dovrà comunque essere valutato, sempre dal giudice, se sono stati rispettati i criteri di essenzialità, interesse pubblico e veridicità dell’informazione.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: times new roman, times, serif;">In sintesi ed in buona sostanza, non vi sono norme di ordine pubblico che vietino di fare filmati e fotografie alla polizia o alle altre autorità, ma esistono solo le normali regole del codice della privacy, valevoli anche per tutti gli altri privati cittadini.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: times new roman, times, serif;">Il Garante sottolinea, infine, che le persone riprese che ritengono lesi i propri diritti possono sempre far <strong>ricorso </strong>agli ordinari rimedi previsti dall’ordinamento in sede civile e penale.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
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