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	<title>ristorante Archivi - Avvocato Di Carlo</title>
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	<title>ristorante Archivi - Avvocato Di Carlo</title>
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		<title>Disobbedire alle regole imposte dal DPCM: quale conseguenze?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Di Carlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2020 09:07:07 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>E’ ben noto che l’allarmante progressione dell’emergenza epidemiologica, legata alla diffusione del Covid-19, ha richiesto misure più stringenti su tutto...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.avvocatodicarlo.it/disobbedire-alle-regole-imposte-dal-dpcm-quale-conseguenze/">Disobbedire alle regole imposte dal DPCM: quale conseguenze?</a> proviene da <a href="https://www.avvocatodicarlo.it">Avvocato Di Carlo</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">E’ ben noto che l’allarmante progressione dell’emergenza epidemiologica, legata alla diffusione del Covid-19, ha richiesto misure più stringenti su tutto il territorio nazionale.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Difatti, il nuovo Dpcm del 24 ottobre emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ha imposto un semi-lockdown su tutto il territorio italiano; ciò accanto alla possibilità per i Governatori delle singole Regioni di applicare provvedimenti più restrittivi, com’è stato fatto ad esempio in Sicilia, ove dalle 23 fino alle 5 del mattino vige il coprifuoco completo.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">In particolare, è stata prevista una pesante stretta soprattutto a carico degli (incolpevoli) esercenti attività commerciali appartenenti alle categorie della ristorazione, del cinema e del teatro.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Per i primi è stato previsto che le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle 18:00</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Dopo le 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico mentre è consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitaria.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">È consentita fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Proprio a seguito di tali pesanti restrizioni, i titolari di queste attività protestano per strada e chiedono di poter lavorare.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Altri, invece, pensano che disobbedire alle nuove norme non solo sia legittimo, ma anche economicamente conveniente; infatti, tenere l’attività economica aperta comporterebbe “solamente” il rischio di una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 400 a un massimo di 3.000 euro.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Deve immediatamente dirsi che il mancato rispetto delle nuove disposizioni ha, come effetto, quello di <strong><u>generare la disobbedienza civile.</u></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Essa consistente nella trasgressione di una legge o, più in generale, di un provvedimento di un’autorità pubblica, realizzata da un gruppo di soggetti, il più delle volte su iniziativa di un singolo individuo, sulla base della convinzione che l’obbligo imposto sia ingiusto in relazione ad un valore superiore.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Chi si rende protagonista di una tale iniziativa persegue un duplice obiettivo: uno volto ad evidenziare pubblicamente la presunta ingiustizia dell’atto in oggetto, attraverso azioni od omissioni che suscitano clamore e che diano esposizione mediatica e l’altro tendenzialmente più lento, poiché è diretto ad influire sul Legislatore con l’intento di ottenere la modifica o l’abrogazione dell’atto.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">In altre parole, la disobbedienza civile consiste nel rifiuto di rispettare una legge che, secondo la propria intima convinzione, si ritiene ingiusta o illegittima.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">La disobbedienza civile, in quanto atto di ribellione proveniente da più persone nei confronti di una o più leggi ritenute in conflitto con i principi morali propri e dell’intera società, non è contemplata dal nostro ordinamento e si pone in contrasto con esso.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Ebbene, l’esercente un’attività commerciale rientrante tra quelle colpite dal DPCM, se decide di trasgredire alle regole imposte, rischia di dover pagare una sanzione economica che va da un minimo di quattrocento a un massimo di tremila euro.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">A questo tipo di sanzione si aggiunge l’obbligo di chiusura, da cinque a trenta giorni, quale sanzione irrogata dal Prefetto.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">In caso di recidiva, cioè di nuova violazione delle norme sul lockdown, la sanzione pecuniaria amministrativa è raddoppiata, mentre quella dell’obbligo di chiusura è applicata nella misura massima (trenta giorni).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Se neanche le misure appena descritte dovessero scoraggiare una disobbedienza civile al lockdown allora occorre sapere che <strong><u>la violazione delle norme contro la pandemia può far incorrere in conseguenze penali.</u></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Innanzitutto, il Codice penale stabilisce che chi non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con <u>l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro</u>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Ma vi è di più.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Nel caso di disobbedienza al lockdown, infatti, potrebbe scattare il più grave reato di inosservanza delle norme per impedire la diffusione di una malattia infettiva.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Secondo la legge, chi non osserva un ordine dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo è punito con l’arresto da <u>tre mesi a diciotto mesi</u> e con l’ammenda da 500 a 5.000 euro.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Ulteriori conseguenze possono nascere se, chi trasgredisce a tali regole, si adopera per convincere altri colleghi a comportarsi allo stesso modo.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Difatti, il nostro codice penale prevede, all’art. 415, che “<em>è punito con la reclusione <strong><u>da sei mesi a cinque anni</u></strong> chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico</em>”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Insomma: rifiutarsi di chiudere la propria attività commerciale può comportare una mera sanzione economica, l’obbligo di chiusura stabilito dal Prefetto o, nei casi più gravi, l’arresto.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Vacanza rovinata? Ecco a chi rivolgersi per il risarcimento.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Di Carlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 09:42:47 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>In ambito turistico possono insorgere svariate controversie a causa di disservizi o inadempimenti che generino tanto responsabilità patrimoniali e non (il cosiddetto...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.avvocatodicarlo.it/vacanza-rovinata-ecco-a-chi-rivolgersi-per-il-risarcimento/">Vacanza rovinata? Ecco a chi rivolgersi per il risarcimento.</a> proviene da <a href="https://www.avvocatodicarlo.it">Avvocato Di Carlo</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">In ambito turistico possono insorgere svariate controversie a causa di disservizi o inadempimenti che generino tanto responsabilità patrimoniali e non (il cosiddetto ‘danno da vacanza rovinata’) nei confronti dei consumatori, quanto situazioni poco favorevoli all’attività degli operatori del settore (p.e. la pubblicità negativa). </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Il danno da vacanza rovinata è una figura di danno non patrimoniale, nelle sue declinazioni biologiche, morali ed esistenziali, distinta dalla sofferenza economica, quali, ed esempio, la perdita del bagaglio o una coincidenza mancata che costringa a comprare un altro biglietto o a trascorrere una notte in hotel.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Quando si prenota un viaggio o un pacchetto turistico e questo non è come ci è stato descritto, il primo soggetto cui viene spontaneo rivolgersi è l’agenzia di viaggi presso cui abbiamo prenotato.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">In realtà, l’agenzia viaggi svolge prettamente un’attività di intermediazione: essa vende servizi già organizzati da altri.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Dal punto di vista formale, l’acquisto di un pacchetto turistico in agenzia è un’operazione che coinvolge tre soggetti: il tour operator, il quale realizza la combinazione degli elementi del pacchetto; l’agenzia che lo colloca sul mercato ed il consumatore finale.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Un pacchetto turistico oggetto del contratto, per essere tale, deve contenere una combinazione di almeno due tipi diversi di servizi, quali trasporto, alloggio, noleggio veicoli (auto, moto, …) che vengono erogati per lo stesso viaggio o per la stessa vacanza.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">In questo contesto, le responsabilità di organizzatore e rivenditore sono specificamente imputate e ripartite ed il viaggiatore può chiedere all’uno o all’altro il risarcimento, secondo i rispettivi contratti, poiché dall’1luglio 2018 è in vigore il Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62 di attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativo ai pacchetti turistici e ai servizi ad essi collegati.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Le responsabilità dell’agenzia viaggi e del tour operator sono quindi diverse.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Il tour operator è responsabile in caso di violazione degli obblighi riguardanti l’organizzazione del viaggio, obblighi che sorgono nel momento in cui viene concluso con il cliente il contratto di vendita di un viaggio, soggiorno o pacchetto turistico.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Il tour operator è quindi tenuto a risarcire il cliente in caso di errore nell’erogazione dei servizi contrattualmente promessi.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Pertanto, sarà responsabile – ad esempio – nel caso in cui la struttura alberghiera non rispecchi la descrizione presente sul catalogo, oppure nel caso in cui venga promesso un certo servizio (ad esempio l’animazione in un hotel), invero mancante.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Diversamente l’agenzia di viaggi – che opera nei confronti del cliente come intermediaria e mandataria, avendo il compito di concludere in nome e per conto del turista contratti con il tour operator – è responsabile nei confronti del cliente solo in caso di negligenza nell’esecuzione del mandato (dell’incarico) affidatole.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">In pratica, l’agenzia di viaggi sarà responsabile in caso di omesse informazioni al turista in merito ad eventuali cambiamenti di programma (ad es. l’annullamento di una parte del viaggio), oppure in caso di ritardo o errore nell’esecuzione delle prenotazioni (ad es. qualora venga prenotato un albergo o un volo diverso da quello richiesto), nnché in caso di informazioni inesatte al cliente.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">La nuova disciplina contenuta nel Codice del Turismo prevede, inoltre, a carico dell’Organizzatore come del Venditore, l’obbligo di fornire le informazioni precontrattuali che sono dettagliate nell’art. 34, prevedendo che esse, ai sensi dell’art. 35, debbano essere fornite in modo chiaro ed evidente prima della conclusione del contratto di cui devono fare parte integrante. Nel caso in cui l’Agente di Viaggio non fornisca tali informazioni, ai sensi dell’art. 51 <em>bis, </em>graverà su di lui la responsabilità più grave dell’Organizzatore.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">In particolare, è previsto che il Venditore/Agente di Viaggio fornisca al Cliente le «<em>informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione</em>».</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">La mancata prova di aver fornito le informazioni precontrattuali rende l’Agente di Viaggio inadempiente e fa sì che il Viaggiatore possa richiedere, in sede giudiziaria, non già la nullità del contratto ma la risoluzione del contratto per grave inadempimento, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., ed il risarcimento del danno.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Solo se l’agenzia organizza viaggi e soggiorni per conto proprio, senza avvalersi di tour operator, risponderà anche per i disservizi e gli inadempimenti che il cliente riscontri nello svolgimento della vacanza.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">In ogni caso, il turista ha tempo <strong><u>10 giorni dal rientro dal viaggio per contestare</u></strong>, a mezzo raccomandata a.r., le mancanze riscontrate e per chiedere il risarcimento del danno subito.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
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