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	<title>erede Archivi - Avvocato Di Carlo</title>
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	<title>erede Archivi - Avvocato Di Carlo</title>
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		<title>Donazione: si può impugnare?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Di Carlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 08:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Nature (Demo)]]></category>
		<category><![CDATA[donazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Per comprendere il tema che affrontiamo nel presente articolo, è necessario partire dal concetto di donazione. Si tratta, in sostanza,...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Per comprendere il tema che affrontiamo nel presente articolo, è necessario partire dal concetto di donazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta, in sostanza, di un contratto con il quale una parte (donante) per spirito di liberalità, arricchisce l’altra (donatario) senza ricavarne un corrispettivo.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ facile intuire come la donazione abbia dei riflessi anche sulla successione del soggetto donante perché, appunto, viene donato in vita un bene che, invece, poteva o doveva far parte dell’asse ereditario e che, quindi, poteva o doveva arricchire gli eredi.</p>
<p style="text-align: justify;">Un esempio chiarirà meglio il concetto: un soggetto anziano dona in vita, ad un amico, un immobile a Roma. Alla morte del soggetto anziano, gli eredi (ovvero i figli e l’eventuale moglie) accettano l’eredità che ha lasciato senza, tuttavia, l’immobile a Roma perché, appunto, era stato donato in vita ad un altro soggetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, in questo caso, gli eredi possono impugnare la donazione fatta nei confronti dell’amico del donante?</p>
<p style="text-align: justify;">La risposta è affermativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando un soggetto decide di regalare qualcosa a una persona ne consegue sempre un impoverimento del donante e un accrescimento del patrimonio del donatario. Pertanto, se l’atto reca pregiudizio a coloro che vantano diritti nei confronti del donante, può essere impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">I soggetti che possono impugnare la donazione sono, oltre ai creditori del donante, i suoi familiari e chiunque vi abbia interesse.</p>
<p style="text-align: justify;">Esistono <strong>tre casi</strong> nei quali la donazione può essere impugnata, ovvero quando:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>lede i diritti dei creditori;</li>
<li>lede i diritti degli eredi legittimari (ovvero moglie, figli e genitori del donante);</li>
<li>è priva dei requisiti di forma prescritti dalla legge.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Accanto a queste ipotesi si collocano quelle in cui il donante può chiedere la <strong>revoca </strong>della donazione per gravi motivi. Più precisamente, per:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>ingratitudine del donatario.</li>
<li>sopravvenienza dei figli.</li>
</ul>
<h4 style="text-align: justify;"><strong> </strong><strong>Donazione impugnata dai creditori del donante</strong></h4>
<p style="text-align: justify;">L’impugnazione della donazione da parte dei creditori è ammessa nel caso in cui il donante abbia sottoscritto l’atto con intento fraudolento nei loro confronti. In altre parole quando il donante, gravato da debiti, intesta i propri beni ad altre persone per evitarne il pignoramento da parte dei creditori, questi ultimi possono agire con la cosiddetta <strong>azione revocatoria</strong>. Devono, però, dimostrare che il patrimonio del donante era insufficiente a soddisfare il loro credito.</p>
<p style="text-align: justify;">Il termine per avviare l’azione revocatoria è di <strong>5 anni</strong> dalla donazione stessa.</p>
<h4 style="text-align: justify;"><strong> </strong><strong>Donazione impugnata dagli eredi.</strong></h4>
<p style="text-align: justify;">La donazione <u>non</u> può essere contestata dagli<strong> eredi</strong> del donante fino a quando questi è ancora in vita. L’impugnazione, quindi, può avvenire solo dopo la sua morte.</p>
<p style="text-align: justify;">A partire dal giorno stesso in cui viene fatta una donazione inizia un periodo chiamato periodo di prescrizione che dura venti anni. Entro tale termine di venti anni gli eredi del donante, se ritengono di essere stati lesi, possono agire contro il donatario chiedendo la restituzione del bene che era stato donato.</p>
<p style="text-align: justify;">Proprio tale azione di restituzione ha un termine di prescrizione di venti anni. In teoria, quindi, trascorsi questi venti anni non potrebbe più essere richiesta la restituzione del bene ad eventuali terzi che abbiano acquistato il bene donato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed è per questo che, al fine di interrompere il termine di vent’anni e quindi di tutelare gli eredi, la legge da loro la possibilità di opporsi alla donazione.</p>
<p style="text-align: justify;">L’atto di opposizione alla donazione ha un effetto ben preciso che è quello di sospendere la decorrenza del termine di prescrizione previsto per l’azione di restituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">L’opposizione alla donazione non rende la donazione inefficace ma è una forma di tutela degli eredi del donante che si oppongono; infatti, questa opposizione consentirà loro di richiedere la restituzione del bene che è stato donato quando il donante morirà, anche se il beneficiario della donazione avrà nel frattempo venduto quel bene, se i suoi diritti sono stati lesi.</p>
<p style="text-align: justify;">L’atto di opposizione non si fa in tribunale, infatti si dice che è un atto stragiudiziale proprio perché non avviene all’interno di un giudizio o di un processo. Esso è un atto che può essere fatto solo da alcuni soggetti individuati dalla legge con un atto privato che deve essere regolarmente notificato e trascritto.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli eredi possono altresì proporre:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l’<strong>azione di simulazione</strong>, nell’ipotesi in cui il proprietario ha venduto un bene ad un terzo ad un prezzo irrisorio oppure ad un prezzo mai pagato. Gli eredi, perciò, possono impugnare l’atto perché simulato. Peraltro, non si è in presenza di una compravendita bensì di una donazione e l’azione può essere esercitata senza limiti di tempo;</li>
<li>un’<strong>azione di inadempimento</strong>, che è consentita quando ad esempio il titolare di un immobile ne cede la proprietà riservandosi l’usufrutto in cambio di assistenza morale e materiale sino alla sua morte. In tale ipotesi, gli eredi possono impugnare la donazione se la predetta assistenza, in concreto, non viene prestata oppure se al momento della donazione il donante era sul punto di morire, pertanto, si è determinata una sproporzione tra la prestazione del donante e quella del donatario.</li>
</ul>
<h4 style="text-align: justify;"><strong> </strong><strong>Impugnazione della donazione per nullità.</strong></h4>
<p style="text-align: justify;">La donazione può essere impugnata anche quando è <strong>priva dei requisiti di forma </strong>prescritti dalla legge. In particolare, per quanto riguarda la donazione di beni immobili, la stessa deve avvenire davanti ad un notaio e alla presenza di due testimoni.</p>
<p style="text-align: justify;">Se l’atto viene compiuto senza rispettare le predette formalità, è nullo e può essere impugnato da chiunque, non soltanto dagli eredi, e senza limiti di tempo.</p>
<h4 style="text-align: justify;"><strong> </strong><strong>Revoca della donazione.</strong></h4>
<p style="text-align: justify;">La legge prevede che la donazione può essere <strong>revocata</strong> in presenza di <strong>due gravi motivi</strong>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>ingratitudine del donatario</strong>, cioè quando quest’ultimo compie gravi atti nei confronti del donante, come l’omicidio, la calunnia e l’ingiuria. In tal caso, la revoca va esercitata entro <strong>1 anno</strong> dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che la consente;</li>
<li><strong>sopravvenienza di figli</strong>, ovvero quando:</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>nasce un nuovo figlio o un nuovo discendente al donante, anche se era già stato concepito all’epoca del compimento dell’atto ma il donante non ne era a conoscenza;</li>
<li>il donante scopre l’esistenza di un figlio o di un discendente;</li>
<li>il donante adotta un figlio minore di età;</li>
<li>il donante riconosce un figlio naturale.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Cosa succede se un erede non vuole pubblicare il testamento?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Di Carlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2020 08:19:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Nature (Demo)]]></category>
		<category><![CDATA[erede]]></category>
		<category><![CDATA[eredi]]></category>
		<category><![CDATA[successione]]></category>
		<category><![CDATA[testamento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Capita, nella prassi, che gli eredi di un soggetto non vogliano pubblicare il testamento contenente le sue ultime volontà. Questa...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Capita, nella prassi, che gli eredi di un soggetto non vogliano pubblicare il testamento contenente le sue ultime volontà.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Questa scelta accade, di solito, per motivi economici, perché gli eredi conoscono già il contenuto del testamento e vogliono evitare i costi di pubblicazione dal notaio, oppure perché la volontà del testatore ricalca le disposizioni di legge (con riferimento alle quote da attribuire) e dunque la pubblicazione del testamento sarebbe superflua (oltre ad avere un costo).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Capita anche che gli eredi, prescindendo dalla volontà del testatore, non vogliano far pubblicare il testamento poiché raggiungono un accordo diverso circa la distribuzione dei beni.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Ebbene, in questi casi, è legittima questa omessa pubblicazione?</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Partiamo col dire che l’art. 620 del codice civile stabilisce che <strong>chiunque sia in possesso di un testamento olografo</strong> (quello, cioè, scritto di proprio pugno dal testatore e poi conservato a casa o in qualsiasi altro luogo privato) <strong>ha l’obbligo di presentarlo ad un notaio per la pubblicazione</strong>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Lo deve fare immediatamente, ossia non appena abbia avuto notizia della morte del testatore.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Se non vi adempie, chiunque crede di avervi interesse (perché ritiene di essere erede per legge o per nomina del testatore) può presentare un ricorso al Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e chiedere al giudice che fissi un termine massimo, al possessore del testamento, per la sua presentazione.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Ciò perché detta presentazione al notaio è un atto essenziale nell’ambito della successione: il testamento, infatti, prima della pubblicazione, è sì valido e obbligatorio, ma il beneficiario non avrebbe strumenti per pretenderne l’esecuzione in assenza di pubblicazione.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Pur non essendo previste sanzioni per la mancata consegna al notaio, chi consapevolmente tenga nascosto un testamento potrebbe esser responsabile del reato di soppressione, distruzione e occultamento di atti.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Chi presenta il testamento al notaio deve anche sostenere le spese relative al verbale.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Non solo.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">L’art. 463 c.c. prevede che venga escluso dalla successione come indegno chi abbia soppresso, celato od alterato il testamento del soggetto deceduto; ciò comporta che, ove uno o più eredi abbiano intuito l’avvenuta soppressione o alterazione del testamento, potranno agire in tribunale per obbligarne al deposito e far dichiarare indegno colui che ne aveva tentato la soppressione.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Tuttavia, esiste un escamotage, ovvero il c.d. “patto di non pubblicazione”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Si tratta di un accordo a comunione di scopo, redatto in forma scritta fra tutti i soggetti interessati alla successione che interviene e rimane fra gli eredi.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">In tale accordo, gli eredi pattuiscono di non pubblicare il testamento ma di dargli comunque esecuzione, regolando transattivamente le attribuzioni patrimoniali.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Vi è da dire, ad onor del vero, che tale accordo è stato ritenuto illegittimo da diverse sentenze della Corte di Cassazione che ne hanno stabilito precisi limiti.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">In conclusione, si può affermare che la validità del patto di non pubblicazione va valutata caso per caso e bisogna distinguere il caso in cui il testamento sia in possesso del notato dal caso in cui il testamento sia in possesso degli eredi.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Nel primo caso, si può affermare che il patto di non pubblicazione non possa trovare applicazione ed il notaio avrà l’obbligo di pubblicare il testamento mentre, nel secondo caso, gli eredi potranno anche non procedere alla pubblicazione del testamento, accordandosi sulla successione entro precisi limiti.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
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