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	<title>lockdown Archivi - Avvocato Di Carlo</title>
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	<title>lockdown Archivi - Avvocato Di Carlo</title>
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		<title>Rifiuto di vaccinarsi: conseguenze.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Di Carlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2021 09:45:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>I lavoratori che rifiutano di vaccinarsi contro il Coronavirus possono essere messi in ferie forzate e lasciati senza stipendio. Lo...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">I lavoratori che rifiutano di vaccinarsi contro il Coronavirus possono essere messi in ferie forzate e lasciati senza stipendio.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo afferma la sentenza di un giudice del tribunale di Belluno, davanti al quale era stato impugnato un provvedimento di sospensione dal lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Protagonisti della vicenda, dieci dipendenti di due <strong>residenze sanitarie assistite (rsa)</strong>, la Servizi Sociali Assistenziali S.r.l (Sersa) e la Sedico Servizi, entrambe con sede nella provincia di Belluno.</p>
<p style="text-align: justify;">I lavoratori delle due strutture per anziani avevano scelto di non sottoporsi all’inoculazione del siero anti-Covid; questo succedeva a febbraio, quando erano iniziate le somministrazioni delle prime dosi di <strong>vaccino</strong> al personale delle due strutture.</p>
<p style="text-align: justify;">La conseguenza è stata che il medico del lavoro competente, dopo averli visitati, li ha dichiarati “<strong>inidonei</strong> <strong>al servizio</strong>”; i dieci, otto operatori sociosanitari e due infermieri, sono stati quindi temporaneamente sospesi dalle proprie attività dalla direzione delle rsa e privati dello stipendio, sul presupposto che erano impossibilitati a svolgere le mansioni lavorative.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli operatori e gli infermieri hanno impugnato il provvedimento davanti al tribunale di Belluno, convinti di aver subito una decisione penalizzante e in contrasto con la <strong>Costituzione</strong> italiana, che garantisce libera scelta in materia di <strong>trattamenti sanitari</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Chiedevano dunque di dichiarare il provvedimento illegittimo, di tornare al lavoro e di ottenere il proprio stipendio mensile.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, il Tribunale ha respinto il ricorso degli operatori sanitari affermando, in buona sostanza, che: “<em>È ampiamente nota l’efficacia del vaccino nell’impedire l’evoluzione negativa della patologia causata dal virus come si evince dal drastico calo dei decessi fra le categorie che hanno potuto usufruire delle dosi, quali il personale sanitario, gli ospiti delle rsa e i cittadini di Israele dove il vaccino è stato somministrato a milioni di individui</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Non vaccinarsi, dunque, non solo può rappresentare un rischio per sé stessi ma anche per gli altri, specie se chi sceglie di non immunizzarsi dal Covid lavora in strutture sanitarie a contatto con <strong>persone «fragili»</strong> e più esposte a conseguenze gravi in caso di contagio, come nel caso degli anziani ospiti di una RSA.</p>
<p style="text-align: justify;">Per questi motivi, il giudice di Belluno ha ritenuto importante impedire “<em>la permanenza degli operatori non vaccinati nel luogo di lavoro</em>”, considerazione che ha condotto a dichiarare la legittimità del provvedimento di <strong>sospensione</strong>, che non consiste in un <strong>licenziamento</strong> dato che si tratta di una misura di temporaneo allontanamento dal posto di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Cesserà quando i lavoratori non rappresenteranno più un <strong>pericolo</strong> e torneranno perfettamente idonei a svolgere il loro incarico, vale a dire o quando finirà la <strong>pandemia</strong> o quando accetteranno di vaccinarsi.</p>
<p style="text-align: justify;">È la prima decisione in tal senso di un tribunale italiano e, per questo, può rappresentare un precedente importante.</p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Disobbedire alle regole imposte dal DPCM: quale conseguenze?</title>
		<link>https://www.avvocatodicarlo.it/disobbedire-alle-regole-imposte-dal-dpcm-quale-conseguenze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Di Carlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2020 09:07:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
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		<category><![CDATA[chiusura]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>E’ ben noto che l’allarmante progressione dell’emergenza epidemiologica, legata alla diffusione del Covid-19, ha richiesto misure più stringenti su tutto...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.avvocatodicarlo.it/disobbedire-alle-regole-imposte-dal-dpcm-quale-conseguenze/">Disobbedire alle regole imposte dal DPCM: quale conseguenze?</a> proviene da <a href="https://www.avvocatodicarlo.it">Avvocato Di Carlo</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">E’ ben noto che l’allarmante progressione dell’emergenza epidemiologica, legata alla diffusione del Covid-19, ha richiesto misure più stringenti su tutto il territorio nazionale.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Difatti, il nuovo Dpcm del 24 ottobre emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ha imposto un semi-lockdown su tutto il territorio italiano; ciò accanto alla possibilità per i Governatori delle singole Regioni di applicare provvedimenti più restrittivi, com’è stato fatto ad esempio in Sicilia, ove dalle 23 fino alle 5 del mattino vige il coprifuoco completo.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">In particolare, è stata prevista una pesante stretta soprattutto a carico degli (incolpevoli) esercenti attività commerciali appartenenti alle categorie della ristorazione, del cinema e del teatro.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Per i primi è stato previsto che le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle 18:00</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Dopo le 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico mentre è consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitaria.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">È consentita fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Proprio a seguito di tali pesanti restrizioni, i titolari di queste attività protestano per strada e chiedono di poter lavorare.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Altri, invece, pensano che disobbedire alle nuove norme non solo sia legittimo, ma anche economicamente conveniente; infatti, tenere l’attività economica aperta comporterebbe “solamente” il rischio di una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 400 a un massimo di 3.000 euro.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Deve immediatamente dirsi che il mancato rispetto delle nuove disposizioni ha, come effetto, quello di <strong><u>generare la disobbedienza civile.</u></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Essa consistente nella trasgressione di una legge o, più in generale, di un provvedimento di un’autorità pubblica, realizzata da un gruppo di soggetti, il più delle volte su iniziativa di un singolo individuo, sulla base della convinzione che l’obbligo imposto sia ingiusto in relazione ad un valore superiore.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Chi si rende protagonista di una tale iniziativa persegue un duplice obiettivo: uno volto ad evidenziare pubblicamente la presunta ingiustizia dell’atto in oggetto, attraverso azioni od omissioni che suscitano clamore e che diano esposizione mediatica e l’altro tendenzialmente più lento, poiché è diretto ad influire sul Legislatore con l’intento di ottenere la modifica o l’abrogazione dell’atto.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">In altre parole, la disobbedienza civile consiste nel rifiuto di rispettare una legge che, secondo la propria intima convinzione, si ritiene ingiusta o illegittima.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">La disobbedienza civile, in quanto atto di ribellione proveniente da più persone nei confronti di una o più leggi ritenute in conflitto con i principi morali propri e dell’intera società, non è contemplata dal nostro ordinamento e si pone in contrasto con esso.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Ebbene, l’esercente un’attività commerciale rientrante tra quelle colpite dal DPCM, se decide di trasgredire alle regole imposte, rischia di dover pagare una sanzione economica che va da un minimo di quattrocento a un massimo di tremila euro.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">A questo tipo di sanzione si aggiunge l’obbligo di chiusura, da cinque a trenta giorni, quale sanzione irrogata dal Prefetto.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">In caso di recidiva, cioè di nuova violazione delle norme sul lockdown, la sanzione pecuniaria amministrativa è raddoppiata, mentre quella dell’obbligo di chiusura è applicata nella misura massima (trenta giorni).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Se neanche le misure appena descritte dovessero scoraggiare una disobbedienza civile al lockdown allora occorre sapere che <strong><u>la violazione delle norme contro la pandemia può far incorrere in conseguenze penali.</u></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Innanzitutto, il Codice penale stabilisce che chi non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con <u>l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro</u>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Ma vi è di più.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Nel caso di disobbedienza al lockdown, infatti, potrebbe scattare il più grave reato di inosservanza delle norme per impedire la diffusione di una malattia infettiva.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Secondo la legge, chi non osserva un ordine dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo è punito con l’arresto da <u>tre mesi a diciotto mesi</u> e con l’ammenda da 500 a 5.000 euro.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Ulteriori conseguenze possono nascere se, chi trasgredisce a tali regole, si adopera per convincere altri colleghi a comportarsi allo stesso modo.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Difatti, il nostro codice penale prevede, all’art. 415, che “<em>è punito con la reclusione <strong><u>da sei mesi a cinque anni</u></strong> chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico</em>”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Insomma: rifiutarsi di chiudere la propria attività commerciale può comportare una mera sanzione economica, l’obbligo di chiusura stabilito dal Prefetto o, nei casi più gravi, l’arresto.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
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