Rifiuto del vaccino Covid al lavoro: cosa accadde e cosa vale oggi

Dal caso di Belluno all’obbligo vaccinale per sanitari e over 50: cosa rischiava nel 2021-2022 chi non si vaccinava, cosa ha deciso la Consulta e cosa vale oggi.

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Rifiuto del vaccino Covid al lavoro: cosa accadde e cosa vale oggi

Articolo d’archivio del 2021. Le regole descritte non sono più in vigore: resta pubblicato come documentazione. Per una questione attuale contatta lo studio.

Nel 2021 e nel 2022 chi rifiutava il vaccino contro il Covid-19 poteva essere allontanato dal lavoro: prima, senza una legge specifica, alcuni datori collocarono in ferie i dipendenti non vaccinati; poi l’obbligo vaccinale per legge portò alla sospensione senza retribuzione di sanitari, personale delle RSA e altre categorie. Oggi quell’obbligo non esiste più: nessun lavoratore è tenuto a vaccinarsi contro il Covid per poter lavorare.

Questo articolo, pubblicato nel 2021 e aggiornato nel 2026, ricostruisce il caso di Belluno, le norme sull’obbligo, le sentenze della Corte costituzionale e la sorte delle sanzioni.

In breve

  • A marzo 2021, prima dell’obbligo di legge, il Tribunale di Belluno ritenne legittimo che i datori di lavoro mettessero in ferie retribuite dieci operatori di RSA che non si erano vaccinati (art. 2087 c.c.).
  • Dal 1° aprile 2021 il D.L. 44/2021 rese obbligatorio il vaccino per i sanitari; l’obbligo fu poi esteso a RSA, scuola, forze dell’ordine e agli over 50 (D.L. 122/2021, 172/2021 e 1/2022).
  • Con le sentenze n. 14 e n. 15 del 2023 la Corte costituzionale ha ritenuto legittimi l’obbligo e la sospensione senza stipendio dei non vaccinati.
  • Oggi non c’è alcun obbligo vaccinale anti-Covid per lavorare: per i sanitari è cessato il 1° novembre 2022 e le multe da 100 euro non pagate sono state annullate dal D.L. 202/2024.

Cosa decise il Tribunale di Belluno nel 2021?

La vicenda riguardava dieci operatori di residenze sanitarie assistenziali (RSA) della provincia di Belluno che all’inizio del 2021 non avevano aderito alla campagna vaccinale. Per tutelare gli ospiti e i colleghi, i datori di lavoro li avevano collocati in ferie.

I lavoratori chiesero al giudice, con un ricorso d’urgenza (sul quale vedi la guida al provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.), di tornare al lavoro. Con l’ordinanza n. 12 del 19 marzo 2021 il Tribunale respinse il ricorso: l’art. 2087 c.c. obbliga il datore ad adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica di chi lavora, e il vaccino, secondo il giudice, era ormai noto come efficace contro le forme gravi della malattia. Il periodo di ferie, infatti, lo fissa il datore (art. 2109 c.c.; vedi anche le ferie non godute).

Va corretta una lettura diffusa all’epoca, ripresa dalla prima versione di questo articolo: a Belluno non ci fu una sospensione senza stipendio. Le ferie erano retribuite e il rapporto di lavoro proseguiva. A maggio 2021 il Tribunale dichiarò inammissibile il reclamo per difetto di interesse: nel frattempo era arrivato l’obbligo per legge.

Come nacque e si estese l’obbligo vaccinale?

L’obbligo fu introdotto e allargato per tappe:

  • D.L. 44/2021 (art. 4), in vigore dal 1° aprile 2021: obbligo per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario. Chi non si vaccinava veniva sospeso.
  • D.L. 122/2021 (art. 4-bis del D.L. 44/2021): dal 10 ottobre 2021 obbligo per chiunque lavorasse nelle RSA e nelle strutture sociosanitarie, anche come esterno.
  • D.L. 172/2021 (art. 4-ter): dal 15 dicembre 2021 obbligo, con la dose di richiamo, per scuola, difesa, sicurezza, soccorso pubblico e polizia locale.
  • D.L. 1/2022 (artt. 4-quater e seguenti): obbligo per tutti gli over 50, con sanzione di 100 euro, e dal 15 febbraio 2022 green pass «rafforzato» (vaccinazione o guarigione) per l’accesso al lavoro degli over 50.

In parallelo, dal 15 ottobre 2021 il D.L. 127/2021 aveva richiesto il green pass base per accedere a tutti i luoghi di lavoro: chi ne era privo era considerato assente ingiustificato, senza stipendio ma senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto.

Cosa rischiava il lavoratore che non si vaccinava?

Per le categorie obbligate la conseguenza tipica era la sospensione dal lavoro senza retribuzione fino alla vaccinazione o alla scadenza dell’obbligo, non il licenziamento. Non si trattava di una sanzione disciplinare e il posto veniva conservato: diverso è il caso di comportamenti ulteriori, per i quali valgono le regole ordinarie sulla contestazione disciplinare e sul licenziamento.

Per i lavoratori privati non coperti da un obbligo di legge la questione restò aperta: alcuni giudici, come a Belluno, valorizzarono l’art. 2087 c.c. e il D.Lgs. 81/2008; altri esclusero che il datore potesse imporre un trattamento sanitario non previsto dalla legge (art. 32 Cost.). Un orientamento uniforme non si è formato.

Cosa ha detto la Corte costituzionale?

Con le sentenze n. 14 e n. 15 del 2023, depositate il 9 febbraio 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sull’obbligo per i sanitari. La n. 14, su questione sollevata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ha ritenuto l’obbligo compatibile con l’art. 32 Cost.

La n. 15 ha giudicato ragionevole la sospensione senza alcun emolumento e la scelta del legislatore di non imporre al datore di assegnare mansioni diverse, per tutelare i pazienti fragili e il sistema sanitario.

Cosa vale oggi?

Il quadro si è chiuso in tre passaggi. Terminato lo stato di emergenza il 31 marzo 2022, il D.L. 24/2022 ha eliminato il green pass per lavorare dal 1° maggio 2022 e mantenuto l’obbligo per gli over 50 e per il personale scolastico fino al 15 giugno 2022. Il D.L. 162/2022 (art. 7) ha anticipato al 1° novembre 2022 la fine dell’obbligo per sanitari e personale delle strutture, con rientro al lavoro dei sospesi.

Infine l’art. 21, commi 4 e 5, del D.L. 202/2024, convertito dalla L. 15/2025, ha abrogato l’art. 4-sexies del D.L. 44/2021: le sanzioni da 100 euro non ancora pagate sono annullate, i procedimenti di riscossione si sono chiusi e i giudizi pendenti sono estinti a spese compensate. Chi aveva già pagato non ha diritto al rimborso. Oggi nessuna norma impone la vaccinazione anti-Covid come condizione per lavorare.

Domande frequenti

Il datore di lavoro oggi può imporre il vaccino contro il Covid?

No. L’obbligo previsto dalla legge è cessato nel 2022 per tutte le categorie, né è stato reintrodotto.

Il sanitario sospeso nel 2021-2022 può chiedere gli stipendi arretrati?

In via generale no: la Corte costituzionale (sent. n. 15/2023) ha ritenuto legittima la sospensione senza retribuzione prevista dalla legge. Restano valutabili solo casi particolari, come la sospensione di chi era esentato.

Devo ancora pagare la multa da 100 euro per gli over 50?

No. Le sanzioni non pagate sono state annullate per legge (D.L. 202/2024, convertito dalla L. 15/2025), anche se era già arrivato l’avviso di addebito. Le somme già versate, però, non vengono restituite.

Chi ha ancora questioni aperte legate a quel periodo può chiedere una valutazione del proprio caso concreto contattando lo studio dalla pagina sedi e contatti.

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