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	<title>risarcimento Archivi - Avvocato Di Carlo</title>
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	<description>Passione per il diritto</description>
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		<title>Caduta del ciclista: responsabilità e risarcimento danni.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Di Carlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2022 17:15:13 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>La caduta del ciclista è un evento piuttosto frequente purtroppo. I ciclisti sono utenti delle strade a tutti gli effetti,...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">La caduta del ciclista è un evento piuttosto frequente purtroppo.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">I ciclisti sono utenti delle strade a tutti gli effetti, al pari dei pedoni e dei conducenti di veicoli a motore. L’Ente proprietario o gestore della strada ha un preciso «obbligo di custodia», imposto dalla legge (art. 2051 del codice civile) che gli impone di sorvegliarla e di provvedere alla regolare manutenzione e alle riparazioni necessarie affinché il transito stradale avvenga sempre in condizioni di sicurezza adeguate.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Questo tipo di responsabilità si chiama “oggettiva”, ovvero sussiste per il semplice fatto che il custode ha un legame diretto con la cosa (ad esempio il Comune con la strada).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Per sfuggire a questo tipo di responsabilità il custode deve dar prova che l’incidente (nel nostro caso avvenuto ad un ciclista) è avvenuto per un «caso fortuito», cioè un evento imprevedibile ed eccezionale che ha reso impossibile un intervento tempestivo di manutenzione e riparazione della strada: ad esempio l’improvviso cedimento di un tubo fognario che ha causato il crollo dell’asfalto e l’apertura di una buca in cui è finito un ciclista che proprio in quel momento stava percorrendo quel tratto di strada.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Nella nozione del caso fortuito, però, rientra anche l’imprudenza del ciclista stesso, come quando è disattento e finisce per sbattere contro un ostacolo o cadere dentro una buca.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">A tal proposito, va evidenziato che la pericolosità della cosa custodita dall’Ente proprietario o gestore della strada dipende, essenzialmente, dalla sua concreta visibilità o meno.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Quindi se il ciclista è in grado di avvistare l’ostacolo deve adottare le opportune cautele per evitarlo, altrimenti è considerato egli stesso responsabile, o quantomeno corresponsabile, della sua caduta, per non essere stato attento a prevenire una situazione di pericolo che era ben percepibile e dunque poteva essere facilmente neutralizzata con una semplice deviazione della traiettoria.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In altre parole, più è grande e visibile l’ostacolo, più difficile sarà per il ciclista (o il pedone) riuscire ad ottenere un risarcimento economico perché essendo tanto visibile, con la dovuta accortezza, avrebbe dovuto e potuto evitarlo.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Rimangono, allora, gli ostacoli piccoli, che sono proprio quelli più insidiosi, come ad esempio un piccolo dislivello o alle mattonelle di pavimentazione sconnesse.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">L’ostacolo imprevisto può imporre al ciclista di deviare la traiettoria del mezzo, facendogli perdere l’equilibrio e farlo cadere.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In questi casi il risarcimento spetta ma bisogna fornire la prova dell’accaduto.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Infatti va tenuto presente che il ciclista infortunato è tenuto a provare non solo l’entità dei danni fisici riportati (lesioni personali e invalidità temporanea o permanente che ne è derivata, spese mediche e farmaceutiche, periodi di inabilità al lavoro per ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici e riabilitazione post-traumatica), ma, prima di tutto, deve dimostrare la dinamica dell’evento lesivo e, soprattutto, deve provare il c.d. “nesso causale” ovvero quel collegamento che deve esistere tra la condotta (in questo caso omissiva del Comune che non ha provveduto alla manutenzione stradale) ed il danno riportato (nel nostro caso la caduta dalla bicicletta).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Un aiuto importate, per ricostruire i fatti, può venire da eventuali testimoni che sono stati presenti durante la caduta: possono essere i compagni di passeggiata o anche persone che passavano lì per caso.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Altro elemento importante è il verbale di intervento della polizia municipale per gli opportuni rilievi dopo la caduta, insieme al referto del pronto soccorso e delle fotografie che descrivono lo stato dei luoghi.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Il verbale redatto dagli agenti della Polizia stradale o dalla Polizia locale e municipale, infatti, fa piena prova di quanto direttamente constatato dai verbalizzanti, e così l’episodio potrà ritenersi dimostrato, quantomeno per l’esistenza del fattore oggettivo che ha causato la caduta del ciclista (le dimensioni della buca, l’entità del dislivello, ecc.).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">
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		<title>Bene difettoso: come e quando esercitare la garanzia.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Di Carlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2020 09:08:56 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Succede spesso che, dopo aver acquistato un oggetto e aver accertato che lo stesso è danneggiato o non funziona correttamente,...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Succede spesso che, dopo aver acquistato un oggetto e aver accertato che lo stesso è danneggiato o non funziona correttamente, l’acquirente si senta rifiutare dal venditore il diritto alla garanzia, invitando l’acquirente stesso a rivolgersi direttamente al produttore.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">In realtà, le cose stanno diversamente ed il venditore è tenuto a prestare la garanzia nei modi che vedremo più avanti.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">In questo articolo (<a href="http://Acquisto auto nuova o usata: cosa prevede la garanzia">https://www.avvocatodicarlo.it/acquisto-auto-nuova-o-usata-cosa-prevede-la-garanzia/) </a>abbiamo parlato della garanzia in caso di acquisto di auto nuova, usata o a Km 0.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Oggi, invece, parleremo del generale rimedio della garanzia.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>Diritto di recesso e garanzia: quali differenze.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Per prima cosa, non bisogna confondere la garanzia con il diritto di recesso – o di ripensamento –<strong> </strong>che è di 14 giorni dalla data di consegna del bene e riguarda solo le vendite online o quelle avvenute fuori dal negozio (ad esempio, le televendite).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Il diritto di recesso è ciò che spetta al consumatore al di là di eventuali vizi del prodotto: esso consente la possibilità di sciogliersi dal contratto a semplice richiesta, per motivazioni anche personali e che nulla hanno a che vedere con eventuali difetti di funzionamento.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Il diritto di recesso <u>non spetta per le vendite nei locali commerciali</u> (appunto i negozi).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>In cosa consiste la garanzia.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Diversamente dal diritto di recesso, la garanzia invece spetta solo quando il prodotto è difettoso o non presenta le caratteristiche che erano state promesse all’atto della vendita.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">La garanzia, pertanto, non è altro che il diritto dell’acquirente, che si vede consegnato un prodotto difettoso, ad ottenere lo stesso prodotto in modo perfettamente funzionamento e che rispecchi le caratteristiche promesse.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Tuttavia, il diritto alla garanzia viene disciplinato diversamente a seconda del fatto che il contratto di vendita si instauri tra un consumatore ed un professionista (ad esempio una ditta commerciale che vende mobili ed arredamento) ovvero tra due privati o tra due professionisti.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Nel primo caso, il diritto alla garanzia andrà disciplinato con le norme del codice del consumo (D. Lgs 206/2005), mentre, nel secondo caso, il diritto alla garanzia andrà disciplinato con le norme del codice civile.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Le differenze risiedono nei diversi tempi per la denuncia dei vizi (otto giorni in base alle disposizioni del codice civile a fronte di due mesi in base alle disposizioni del codice del consumo), l’esistenza del diritto di recesso e i diversi rimedi posti a base dell’azione di garanzia.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Difatti, il diritto di garanzia, disciplinato dal codice civile, prevede che nel caso in cui il prodotto presenti dei vizi o disfunzioni, il compratore può richiedere una riduzione del prezzo di acquisto oppure la risoluzione del contratto, cioè restituire il prodotto al venditore ed ottenere da questi la restituzione del prezzo pagato.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Nel caso, invece, del diritto di garanzia, disciplinato dal codice del consumo, oltre ai due rimedi visti, il compratore può chiedere la riparazione o la sostituzione del bene.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Difatti, il venditore deve riconoscere all’acquirente la possibilità di scegliere tra:</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="font-size: 14pt;">la <strong>riparazione</strong> dell’oggetto,</span></li>
<li><span style="font-size: 14pt;">oppure la <strong>sostituzione</strong> dell’oggetto con uno identico.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Se queste vie non dovessero essere percorribili (ad esempio, quando la riparazione risulta antieconomica o impossibile per assenza di pezzi di ricambio), allora l’acquirente potrà scegliere tra:</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="font-size: 14pt;">la <strong>riduzione del prezzo</strong> di vendita (e quindi la restituzione di parte dell’importo già pagato) proporzionata alla riduzione di valore del bene;</span></li>
<li><span style="font-size: 14pt;">oppure la <strong>risoluzione del contratto</strong> ossia il rimborso dell’intero prezzo pagato dietro restituzione dell’oggetto acquistato.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">L’obbligo di prestare la garanzia in caso di vizi dell’oggetto acquistato grava in capo al venditore, al di là del fatto se il difetto sia riconducibile o meno al produttore.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Difatti, è con il venditore che l’acquirente conclude il contratto (quello di compravendita) ed è quest’ultimo che risponde di ogni conseguenza derivante dal mancato funzionamento. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Sarà poi facoltà del venditore rivalersi contro il produttore e chiedere di essere da questi coperto.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Dunque, il venditore non può né declinare la propria responsabilità in caso di <strong>vizi di produzione</strong>, né invitare il compratore a <strong>spedire l’oggetto a un centro assistenza</strong>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Si tratta di oneri inderogabili, ossia che competono per legge al venditore, al di là di ciò che è previsto in contratto, ed eventuali clausole diverse infatti sono nulle. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Il venditore (nella vendita di beni nuovi) è tenuto a prestare garanzia per almeno <strong>due anni</strong> dalla data di acquisto; tale periodo può anche esser esteso dietro pagamento di un surplus del prezzo di vendita, ma non può esser giammai ridotto.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Ebbene, se il prodotto venduto presenta un difetto di funzionamento entro due anni dalla vendita, il compratore deve denunciare, al venditore, l’esistenza di tale vizio entro due mesi dalla scoperta.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Questo passaggio è abbastanza importante e la contestazione va fatta per iscritto tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno (per avere la prova dell’avvenuta contestazione nei tempi previsti dalla legge) e, nella stessa contestazione, l’acquirente dovrà indicare il rimedio che intende ottenere (tra riparazione o sostituzione).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Sarà infine obbligo del venditore attivarsi per eliminare i difetti riscontrati.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Vacanza rovinata: sono risarcibili i danni?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Di Carlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2018 15:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>E&#8217; terminata la stagione estiva e si riporta attuale la problematica della c.d. “vacanza rovinata”. Con tale locuzione si indica...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">E&#8217; terminata la stagione estiva e si riporta attuale la problematica della c.d. “vacanza rovinata”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Con tale locuzione si indica la situazione in cui si trova il turista che, affidatosi al tour operator per l’organizzazione della propria vacanza, si sia trovato di fronte a disservizi che vanno dai ritardi nei voli e nelle trasferte, alla perdita di bagagli, ritrovandosi anche di fronte ad alberghi spacciati per strutture di alto livello ma che, nella realtà, risultano scadenti e privi dei servizi tanto attesi.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Tenendo conto del fatto che le ferie rappresentano un diritto fondamentale riconosciuto a tutti i lavoratori e garantito a livello costituzionale nasce la figura della vacanza rovinata.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Il danno da vacanza rovinata è la perdita che il turista subisce a seguito della mancata opportunità di poter beneficiare a pieno di un periodo di riposo e svago senza dover essere sottoposto allo stress psicofisico derivante dai disagi provocati dal viaggio, dalla struttura alberghiera e dai servizi offerti, che risultano del tutto discordanti rispetto a quelli promessi e concordati nel contratto.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">La prima vera ed effettiva tutela di tale diritto si è avuta con l’entrata in vigore del codice del consumo (Decreto legislativo, 06/09/2005 n° 206, G.U. 08/10/2005) e, successivamente, con una disciplina più specifica introdotta dal codice del turismo (Decreto legislativo 23.05.2011 n° 79, così come modificato, da ultimo, dal D. Lgs 21 maggio 2018, n. 63)</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">La tutela prevista riconosce ai turisti il diritto a richiedere il risarcimento dei danni per vacanza rovinata indicando, quali soggetti obbligati, l’operatore turistico e l’agenzia di viaggi, a seconda delle responsabilità imputabili.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">L’operatore turistico è responsabile per tutti i problemi attinenti alla qualità dei servizi offerti e dei disagi provocati nell’organizzazione del pacchetto turistico, comprese compagnie aeree, strutture alberghiere e guide turistiche.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">La responsabilità dell’agenzia viaggi, invece, si limita all’inesatto assolvimento degli obblighi derivanti dalla stipula del contratto, aventi come oggetto eventuali prenotazioni ed errate delucidazioni ed informazioni al turista.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Tuttavia, in alcune circostanze la legge prevede l&#8217;esclusione della responsabilità; i casi sono i seguenti:</span></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><span style="color: #000000;">se l&#8217;inadempimento o l&#8217;inesatta esecuzione sono dovuti ad una causa riconducibile al consumatore;</span></li>
<li><span style="color: #000000;">se l&#8217;inadempimento o l&#8217;inesatta esecuzione sono determinati dal verificarsi di fatti imprevedibili o inevitabili, riferibili ad un soggetto terzo;</span></li>
<li><span style="color: #000000;">se l&#8217;inadempimento o l&#8217;inesatta esecuzione sono dovuti a caso fortuito o forza maggiore.</span></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">E’ opportuno precisare che, al fine di poter avanzare domanda di risarcimento del danno, il mancato adempimento degli obblighi da parte dell’operatore turistico non deve essere di lieve importanza.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Passando all&#8217;aspetto pratico, nel momento in cui si iniziano ad avvertire i primi disagi, inefficienze o comunque differenze qualitative rispetto a quanto pattuito in sede di sottoscrizione del contratto, il turista dovrà immediatamente contattare il Tour Operator contestando i disservizi e chiedendo che ne venga posto rimedio.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Se a tale tipo di richiesta non segue alcuna risposta, entro il termine di 10 giorni dal rientro della vacanza, occorrerà presentare un formale reclamo all’operatore turistico ed all’agenzia viaggi, con l’invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale verrà richiesto sia il rimborso delle spese sostenute che il risarcimento del danno<strong>.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">L&#8217;invio del reclamo entro 10 giorni non è condizione tassativa per poter avviare un eventuale giudizio di risarcimento del danno, ma la sua omissione potrebbe essere oggetto di valutazione giudiziale.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Di fondamentale importanza è raccogliere il maggior numero di indizi, quali prove fotografiche, testimonianze, avvisi di ritardo, ossia tutti elementi utili a provare l&#8217;inadempimento contrattuale e, conseguentemente, la domanda di risarcimento del danno.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Il risarcimento del danno per vacanza rovinata può comprendere sia il rimborso di spese extra sostenute e non preventivate (di cui è sempre utile conservare prova dell&#8217;avvenuto pagamento), dovute alla disorganizzazione ed alla carenza di servizi, sia la liquidazione per i danni esistenziali subiti a causa dello stress psicofisico che non ha permesso al turista di godere a pieno della vacanza e del meritato riposo.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Ciò significa che possono essere risarciti non solo i danni patrimoniali ma anche quelli non patrimoniali, più noti come danni esistenziali.</span></p>
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