Vacanza rovinata: sono risarcibili i danni?

E’ terminata la stagione estiva e si riporta attuale la problematica della c.d. “vacanza rovinata”.

Con tale locuzione si indica la situazione in cui si trova il turista che, affidatosi al tour operator per l’organizzazione della propria vacanza, si sia trovato di fronte a disservizi che vanno dai ritardi nei voli e nelle trasferte, alla perdita di bagagli, ritrovandosi anche di fronte ad alberghi spacciati per strutture di alto livello ma che, nella realtà, risultano scadenti e privi dei servizi tanto attesi.

Tenendo conto del fatto che le ferie rappresentano un diritto fondamentale riconosciuto a tutti i lavoratori e garantito a livello costituzionale nasce la figura della vacanza rovinata.

Il danno da vacanza rovinata è la perdita che il turista subisce a seguito della mancata opportunità di poter beneficiare a pieno di un periodo di riposo e svago senza dover essere sottoposto allo stress psicofisico derivante dai disagi provocati dal viaggio, dalla struttura alberghiera e dai servizi offerti, che risultano del tutto discordanti rispetto a quelli promessi e concordati nel contratto.

La prima vera ed effettiva tutela di tale diritto si è avuta con l’entrata in vigore del codice del consumo (Decreto legislativo, 06/09/2005 n° 206, G.U. 08/10/2005) e, successivamente, con una disciplina più specifica introdotta dal codice del turismo (Decreto legislativo 23.05.2011 n° 79, così come modificato, da ultimo, dal D. Lgs 21 maggio 2018, n. 63)

La tutela prevista riconosce ai turisti il diritto a richiedere il risarcimento dei danni per vacanza rovinata indicando, quali soggetti obbligati, l’operatore turistico e l’agenzia di viaggi, a seconda delle responsabilità imputabili.

L’operatore turistico è responsabile per tutti i problemi attinenti alla qualità dei servizi offerti e dei disagi provocati nell’organizzazione del pacchetto turistico, comprese compagnie aeree, strutture alberghiere e guide turistiche.

La responsabilità dell’agenzia viaggi, invece, si limita all’inesatto assolvimento degli obblighi derivanti dalla stipula del contratto, aventi come oggetto eventuali prenotazioni ed errate delucidazioni ed informazioni al turista.

Tuttavia, in alcune circostanze la legge prevede l’esclusione della responsabilità; i casi sono i seguenti:

  1. se l’inadempimento o l’inesatta esecuzione sono dovuti ad una causa riconducibile al consumatore;
  2. se l’inadempimento o l’inesatta esecuzione sono determinati dal verificarsi di fatti imprevedibili o inevitabili, riferibili ad un soggetto terzo;
  3. se l’inadempimento o l’inesatta esecuzione sono dovuti a caso fortuito o forza maggiore.

E’ opportuno precisare che, al fine di poter avanzare domanda di risarcimento del danno, il mancato adempimento degli obblighi da parte dell’operatore turistico non deve essere di lieve importanza.

Passando all’aspetto pratico, nel momento in cui si iniziano ad avvertire i primi disagi, inefficienze o comunque differenze qualitative rispetto a quanto pattuito in sede di sottoscrizione del contratto, il turista dovrà immediatamente contattare il Tour Operator contestando i disservizi e chiedendo che ne venga posto rimedio.

Se a tale tipo di richiesta non segue alcuna risposta, entro il termine di 10 giorni dal rientro della vacanza, occorrerà presentare un formale reclamo all’operatore turistico ed all’agenzia viaggi, con l’invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale verrà richiesto sia il rimborso delle spese sostenute che il risarcimento del danno.

L’invio del reclamo entro 10 giorni non è condizione tassativa per poter avviare un eventuale giudizio di risarcimento del danno, ma la sua omissione potrebbe essere oggetto di valutazione giudiziale.

Di fondamentale importanza è raccogliere il maggior numero di indizi, quali prove fotografiche, testimonianze, avvisi di ritardo, ossia tutti elementi utili a provare l’inadempimento contrattuale e, conseguentemente, la domanda di risarcimento del danno.

Il risarcimento del danno per vacanza rovinata può comprendere sia il rimborso di spese extra sostenute e non preventivate (di cui è sempre utile conservare prova dell’avvenuto pagamento), dovute alla disorganizzazione ed alla carenza di servizi, sia la liquidazione per i danni esistenziali subiti a causa dello stress psicofisico che non ha permesso al turista di godere a pieno della vacanza e del meritato riposo.

Ciò significa che possono essere risarciti non solo i danni patrimoniali ma anche quelli non patrimoniali, più noti come danni esistenziali.

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