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	<title>successione Archivi - Avvocato Di Carlo</title>
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		<title>Cosa succede se un erede non vuole pubblicare il testamento?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Di Carlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2020 08:19:09 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Capita, nella prassi, che gli eredi di un soggetto non vogliano pubblicare il testamento contenente le sue ultime volontà. Questa...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Capita, nella prassi, che gli eredi di un soggetto non vogliano pubblicare il testamento contenente le sue ultime volontà.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Questa scelta accade, di solito, per motivi economici, perché gli eredi conoscono già il contenuto del testamento e vogliono evitare i costi di pubblicazione dal notaio, oppure perché la volontà del testatore ricalca le disposizioni di legge (con riferimento alle quote da attribuire) e dunque la pubblicazione del testamento sarebbe superflua (oltre ad avere un costo).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Capita anche che gli eredi, prescindendo dalla volontà del testatore, non vogliano far pubblicare il testamento poiché raggiungono un accordo diverso circa la distribuzione dei beni.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Ebbene, in questi casi, è legittima questa omessa pubblicazione?</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Partiamo col dire che l’art. 620 del codice civile stabilisce che <strong>chiunque sia in possesso di un testamento olografo</strong> (quello, cioè, scritto di proprio pugno dal testatore e poi conservato a casa o in qualsiasi altro luogo privato) <strong>ha l’obbligo di presentarlo ad un notaio per la pubblicazione</strong>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Lo deve fare immediatamente, ossia non appena abbia avuto notizia della morte del testatore.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Se non vi adempie, chiunque crede di avervi interesse (perché ritiene di essere erede per legge o per nomina del testatore) può presentare un ricorso al Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e chiedere al giudice che fissi un termine massimo, al possessore del testamento, per la sua presentazione.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Ciò perché detta presentazione al notaio è un atto essenziale nell’ambito della successione: il testamento, infatti, prima della pubblicazione, è sì valido e obbligatorio, ma il beneficiario non avrebbe strumenti per pretenderne l’esecuzione in assenza di pubblicazione.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Pur non essendo previste sanzioni per la mancata consegna al notaio, chi consapevolmente tenga nascosto un testamento potrebbe esser responsabile del reato di soppressione, distruzione e occultamento di atti.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Chi presenta il testamento al notaio deve anche sostenere le spese relative al verbale.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Non solo.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">L’art. 463 c.c. prevede che venga escluso dalla successione come indegno chi abbia soppresso, celato od alterato il testamento del soggetto deceduto; ciò comporta che, ove uno o più eredi abbiano intuito l’avvenuta soppressione o alterazione del testamento, potranno agire in tribunale per obbligarne al deposito e far dichiarare indegno colui che ne aveva tentato la soppressione.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Tuttavia, esiste un escamotage, ovvero il c.d. “patto di non pubblicazione”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Si tratta di un accordo a comunione di scopo, redatto in forma scritta fra tutti i soggetti interessati alla successione che interviene e rimane fra gli eredi.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">In tale accordo, gli eredi pattuiscono di non pubblicare il testamento ma di dargli comunque esecuzione, regolando transattivamente le attribuzioni patrimoniali.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Vi è da dire, ad onor del vero, che tale accordo è stato ritenuto illegittimo da diverse sentenze della Corte di Cassazione che ne hanno stabilito precisi limiti.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">In conclusione, si può affermare che la validità del patto di non pubblicazione va valutata caso per caso e bisogna distinguere il caso in cui il testamento sia in possesso del notato dal caso in cui il testamento sia in possesso degli eredi.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Nel primo caso, si può affermare che il patto di non pubblicazione non possa trovare applicazione ed il notaio avrà l’obbligo di pubblicare il testamento mentre, nel secondo caso, gli eredi potranno anche non procedere alla pubblicazione del testamento, accordandosi sulla successione entro precisi limiti.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
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