Andare in giro con il volto coperto: quali conseguenze?

E’ notizia di qualche settimana che, quando scende la sera, fra le vie del centro di Mussomeli si aggira una misteriosa figura con il volto coperto da una maschera.

Non è per nulla chiaro il suo comportamento; secondo alcuni il nostro “uomo nero” appare improvvisamente procurando panico e spavento, secondo altre testimonianze, invece, si limita ad una semplice apparizione per poi dileguarsi.

Naturalmente le Forze dell’Ordine stanno svolgendo le relative indagini ma il fenomeno ha generato una “piscosi da uomo nero”, investendo ampie pagine di cronaca.

 

Ma a questo punto è lecito domandarsi:

è legale andare in giro con una maschera?

a che tipo di responsabilità va incontro il nostro uomo nero?

 

Diciamo fin da subito che la legge vieta di andare in giro con il volto coperto.

Il nostro ordinamento penale principalmente interpreta la circostanza del volto travisato come un’aggravante del reato che sussiste ogni qualvolta in cui vi sia una lieve alterazione dell’aspetto esteriore del reo, ottenuta con qualsiasi mezzo, anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento del soggetto.

 

Tuttavia, come abbiamo anticipato, non è possibile andare in giro con il volto coperto.

Punto di partenza è il Testo Unico sulle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) il quale, all’art. 85, prevede:

È vietato comparire mascherato in luogo pubblico.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 103“.

Si tratta di una disposizione di legge parecchio datata ma che certamente è ancora in vigore.

Successivamente, con legge 22 maggio 1975 n. 152, sono state introdotte nuove disposizioni a tutela dell’ordine pubblico, aggiornate con la legge . 533 dell’8 agosto 1977 e infine dall’art. 10, comma 4-bis, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155.

Le nuove disposizioni in tema di sicurezza, prevedono, all’art. 5:

E’ vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo.

E’ in ogni caso vietato l’uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.

Il contravventore è punito con l’arresto da uno a due anni e con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro.

Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l’arresto in flagranza”.

La norma parla inizialmente di caschi protettivi ma la locuzione “qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona” ha carattere generico e può senza dubbio ricomprendere anche l’utilizzo di una maschera.

E’ bene precisare che l’inciso “senza giustificato motivo” porta a escludere la configurazione del reato tutte le volte in cui, appunto, sussista una concreta e valida motivazione per poter travisare il volto che, comunque, dovrà essere valutata caso per caso.

Allo stesso modo, andrà valutato caso per caso l’ipotesi in cui il comportamento del soggetto in maschera non si sia limitato a indossare una maschera ma, realmente, abbia provocato uno stato di paura e ansia alle proprie vittime non potendo escludere anche la sussistenza di altri reati.

 

% Commenti (31)

Maria Luana Farina

Buongiorno, abbiamo realizzato un video dove qualcuno con la mascherina di carta recante il volto del presidente della regione legge un testo che proponeva quando era all’opposizione, mentre ora sullo stesso tema tace. Se mettiamo il video sui social corriamo dei rischi legali? Grazie

L’esimente del “giustificato motivo” può sostanziarsi nella necessità di non farsi riconoscere nel caso in cui un soggetto sia fatto bersaglio di costanti ed accaniti pedinamenti da parte di una agenzia investigativa? Grazie

Toppan lorenzina

Ma ora che girano tutti travisati con mascherine la ps come si deve comportare e c’e una legge che impone ‘uso della mascherina il governatore di regione ha facolta impositiva di questo presidio medico chirurgico sulla popolazione?

stessa domanda che mi sono fatto io. Poichè il ministero della salute ha fatto le slides opposte e cioè che non vanno messe.

Infatti, questo è un bel dilemma!
E’ giustificato motivo, soprattutto ora che i contagi sono crollati?

Interessante,
sarei curioso anche io di sapere come bisogna comportarsi.
La legge da quel che ho capito vieta di travisare il volto, ma la parte che recita “senza giustificato motivo” potrebbe essere per il caso delle mascherine?
Seconda cosa, essendo un “presidio medico chirurgico”, non vi era il divieto di imporre trattamenti sanitari?

Io ho un quesito .vorrei sapere se con l’ordinanza del DPCM si ordina di indossare una mascherina ma d’altro canto una legge 155 art costituzione vieta di andare in giro o entrare nei locali a viso coperto o parzialmente coperto quale mezzo la mascherina in contrasto la legge con il DPCM cosa rischio se io voglio rispettare la legge 155 e non mi attengo alle disposizioni del DPCM di indossare mascherina? La prego di rispindermi

Buongiorno vorrei sapere come mai le donne con il velo integrale dove si vedono solo gli occhi possono circolare liberamente e i vigili urbani non fanno niente

Avvocato Di Carlo

Quello è un ambito molto dibattuto, che fa parlare di se più dal punto di vista politico che giuridico

ora con le mascherine per il COVID come la mettiamo?

Trovo molto interessante il caso che è stato sollevato in un precedente intervento riguardo alla copertura del volto in relazione all’impiego di mascherine sanitarie.
E’ evidente che non solo il testo della norma, ma il senso stesso culturale dello storico divieto, è superato da un giustificato motivo e a molta maggior ragione è giustificato da un obbligo normativo speciale derivante dalla particolarità delle circostanze (come senz’altro può essere un ordine dell’Autorità in materia di sanità pubblica).

Però un irragionevole eccesso di zelo nella (auto)protezione con intenti sanitari potrebbe forse in casi estremi sconfinare nel raggio d’azione del richiamato divieto?

Per esempio che dire del volto coperto da mascherina del tipo cosiddetto “chirurgico” (quindi nel caso del tutto inutile dl punto di vista del contrasto al contagio, trattandosi di un dispositivo idoneo solo a fermare un potenziale contagio in uscita e non in entrata) da parte dell’ipotetica unica persona a bordo di una autovettura?
E che dire dell’agente delle FF.OO. che la fermasse, a propria volta munito di un dispositivo di protezione? Possibile che quest’ultimo possa operare con il solo segno di riconoscimento dato dalla divisa? Non dovremmo legittimamente aspettarci, nel caso di necessità che egli presti servizio a volto coperto, che sia individuabile attraverso un sistema alternativo (per esempio un vistoso codice numerico sulla giacca)?

Trovo molto interessante il caso che è stato sollevato in un precedente intervento riguardo alla copertura del volto in relazione all’impiego di mascherine sanitarie.
E’ evidente che non solo il testo della norma, ma il senso stesso culturale dello storico divieto, è superato da un giustificato motivo e a molta maggior ragione è giustificato da un obbligo normativo speciale derivante dalla particolarità delle circostanze (come senz’altro può essere un ordine dell’Autorità in materia di sanità pubblica).

Però un irragionevole eccesso di zelo nella (auto)protezione con apparenti intenti sanitari potrebbe forse in casi estremi sconfinare nel raggio d’azione del richiamato divieto?

Per esempio che dire del volto coperto da mascherina del tipo cosiddetto “chirurgico” (quindi nel caso del tutto inutile dal punto di vista del contrasto al contagio, trattandosi di un dispositivo idoneo solo a fermare un potenziale patogeno in uscita e non in entrata) da parte dell’ipotetica unica persona a bordo di una autovettura?
E che dire dell’agente delle FF.OO. che la fermasse, a propria volta munito di un dispositivo di protezione? Possibile che quest’ultimo possa operare con il solo segno di riconoscimento dato dalla divisa? Non dovremmo legittimamente aspettarci, nel caso di necessità che egli presti servizio a volto coperto, che sia individuabile attraverso un sistema alternativo (per esempio un vistoso codice numerico sulla giacca)?

GLAUCO BETTEGA (ex uff/le di PG)

Ho la sensazione che circolare con le mascherine che coprono parte del volto costituisca violazione alla legge, anche se si cita il “giustificato motivo”. Nelle spiegazioni, come “giustificato motivo” non è previsto: per “motivi di salute pubblica”, quindi, non essendo stata sospesa la legge in oggetto, se ne deduce che sia ancora in vigore col pericolo che qualche magistrato “zelante” possa applicarla (e di zelanti ce ne sono).

L’obbligo imposto dai governatori di regione in merito all’uso indistinto, all’aperto e al chiuso, delle mascherine o di un artefatto similare realizzato persino in casa, il che annulla del tutto l’ipotesi della salvaguardia della salute pubblica, è da ritenere quantomeno ambiguo no? Se di fatto viene a mancare l’efficacia del effetto di prevenzione del contagio come si è potuto procedere a varare degli atti amministrativi di rango inferiore rispetto alla legge sulla pubblica sicurezza? Un cittadino per tutelare veramente la propria salute ed essere rispettoso della legge cosa deve fare?

Ho letto di una persona entrata in Autogrill dimenticandosi della mascherina, lo stesso è stato redarguito in MALO MODO ed invitato a mettersela dal direttore di turno.
Ne è nata una diatriba dove il direttore Autogrill ha chiamato la Polizia per far fare il verbale al signore, ma questi contemporaneamente ha denunciato penalmente il direttore per volerlo obbligare a violare la legge 155 !!!!!
E’ possibile visto che la legge è superiore ad un Dpcm ?
saluti

Stante la situazione di CHIARA, CONTINUA e REITERATA violazione della Costituzione operata con atti ammnistrativi da parte dell’attuale Governo (cfr. dichiarazioni Cartabia, Baldassarre, Cassese, Ainis, etc…), che impedisce, tra l’altro, il ricorso all’Autorità Giudiziaria ordinaria, a mio parere sarebbe quantomeno utile reagire sporgendo immediata querela, quantomeno per istigazione al mancato rispetto della Legge, se non per violenza privata, nei confronti di chiunque imponga, ad esempio, l’uso delle mascherine, la cui utilità è quantomeno dubbia (il comitato di consulenti del Governo olandese ha dichiarato la loro dannosità). In tal modo, sarà un Giudice a valutare i fatti, e, finalmente, qualcuno di essi sarà costretto a rimandare tutto alla Corte Costituzionale, in modo di avere finalmente chiarezza.

Mi stupisce l’ex Ufficiale di P.G. che qualifica come “pericolo” la possibilità che qualche Magistrato “zelante” applichi la Legge! Ma su che cosa ha giurato Lei quando è divenuto appartenente alle Forze dell’Ordine?

mi sembra strano che nessuno finora abbia sentenziato per l’obbligo di queste maledette mascherine ( dannose per la salute e come spiegato da molti esperti in materia , inutili ai fini del contagio ) , appellandosi alla legge , e non a dpcm !!!!!

Incredibile, manco un avvocato è capace di prendere una posizione! Anche gli avvocati si comportano da struzzi o da zelanti covidioti.

Avvocato Di Carlo

Gent.ma signora, se desidera tanto conoscere le risposte alle domande formulate, sarà mia cura inviarLe un preventivo di spesa per il rilascio di un parere legale scritto all’interno del quale Le spiegherò anche il concetto di “diffamazione aggravata a mezzo internet”, ovvero il reato che ha appena commesso Lei nell’apostrofare la categoria avvocati come “struzzi e zelanti covidioti”.

Avvocato Di Carlo, prima dell’arrivo dei tre gg di buio , gentilmente quale e’ la sua interpretazione su questa paralisi interpretativa della legge. Mascherine si oppure mascherine no?

Avvocato Di Carlo

Mascherina certamente si per la tutela della salute, quale diritto primario e fondamentale tutelato dall’art. 32 della Costituzione

Rolando Primo Pupi

Salve avvocato , le segnalo uno studio dell’ ARPA BOLZANO (lo trova in rete) di fine settembre 2020 nel quale viene dimostrato con analisi scientifiche che l’ uso della mascheratura qualunque essa sia aumenta la concentrazione di CO2 di 10 volte. Quando la CO2 raddoppia in un ambiente chiuso, siamo già nella illegalità e nel danno biologico/sanitario. L’ Articolo 32 tutela la salute dell’ individuo, in primo luogo. Il Governo o chi per lui non mi può obbligare a un comportamento che induce un danno biologico/sanitario. L’ efficacia delle mascherature come fonte di protezione di un eventuale contagio da virus non è mai stata dimostrata da nessuno studio. Gli organi istituzionali che ora vorrebbero imporci l’ uso delle mascherature oggi sono gli stessi organi che ne vietavano l’ uso pochi mesi fa. Relativamente al reato presunto di “diffamazione aggravata a mezzo internet” in base al commento di un utente che recita: «Incredibile, manco un avvocato è capace di prendere una posizione! Anche gli avvocati si comportano da struzzi o da zelanti covidioti.» mi permetto di fare osservare che tale affermazione non è altro che una semplice opinione laddove “comportarsi da struzzi” significa ignorare un fatto mettendo la testa sotto la sabbia e “comportarsi da zelanti covidioti” significa semplicemente aderire con zelo alla filosofia di vita recentemente diffusasi in Italia che ritiene che un virus (presunto) che causa lo 0,003% delle morti di chi viene presuntamente contagiato (il tampone è inaffidabile nella quasi totalità dei casi, come hanno sentenziato diverse corti europee) sia prioritario rispetto al guadagnarsi da vivere rispettando la legge cioè secondo il dettato costituzionale del diritto al lavoro, oltre che alla salute, e dell’ ordinamento democratico dello stato costituito. Chi aderisce con zelo a una qualsiasi filosofia corre spesso il rischio di volercela imporre a noi altri che non aderiamo, o non siamo interessati a essa. Secondo una accezione più poetica, il significato è benevolo e non è affatto integrabile in un reato di diffamazione: [Treccani] 2. poet. Viva e profonda passione: Così dicea, segnato de la stampa, Nel suo aspetto, di quel dritto zelo Che misuratamente in core avvampa (Dante); Amor, che ’ncende il cor d’ardente zelo (Petrarca). C’È un articolo della Costituzione italiana che dice «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione», mi pare sia il numero 21. Sempre sul Treccani colgo: Nel linguaggio politico e giornalistico è stata usata talvolta la locuz. utile idiota per indicare chi assume posizioni che fanno, anche indirettamente, il gioco degli avversarî (di partito o d’ideologia) favorendone le manovre. Mi pare che la commentatrice voglia così definire il COVIDIOTA ovvero colui il quale assume posizioni che fanno indirettamente il gioco del virus stesso dato che la mascherina è dannosa per la salute come dimostrato dallo studio ARPA citato sopra. A mio avviso, non ci sono gli estremi per il reato di diffamazione e se lei volesse procedere credo si esporrà al rischio di una querela temeraria con conseguente accusa di calunnia. In ogni caso, il giudizio che uno potrà avere sul COMPORTAMENTO di una persona non è mai ascrivibile di per sé alla persona in oggetto altrimenti uno avrebbe evitato di citare la parola comportamento e avrebbe detto direttamente qualcosa di simile a LEI È UNO ZELANTE COVIDIOTA (ma nemmeno questo integrerebbe alcun reato per i motivi scritti sopra). Nessuno qui si sognerebbe mai di fare una affermazione del genere anche perché non conosciamo colui il quale sarebbe oggetto di tali apprezzamenti ma ne leggiamo solamente gli scritti e su quelli commentiamo. Esiste comunque il diritto di critica, come da recente sentenza che riporto: In particolare il diritto di critica non si manifesta solamente nella semplice esposizione dell’opinione del soggetto su determinate circostanze, ma si caratterizza per essere una interpretazione di fatti considerati di pubblico interesse, avendo di mira non l’informare, bensì l’interpretare l’informazione e, partendo dal fatto storico, il fornire giudizi e valutazioni di carattere personale. Dunque, il diritto di critica riveste necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili quando si svolge in ambito politico, in cui risulta preminente l’interesse generale al libero svolgimento della vita democratica. Proprio perché l’esercizio del diritto di critica non si concretizza nella mera narrazione di fatti, bensì nell’espressione di un giudizio e, più in generale, di un’opinione, perché assuma valenza scriminante è necessario che venga esercitato entro precisi limiti, individuati essenzialmente nel limite dell’interesse pubblico alla conoscenza di fatti e di opinioni, nel limite della continenza espressiva e in quello della verità dei fatti posti a fondamento della critica. Ne deriva che, una volta riconosciuto il ricorrere della polemica politica ed esclusa la sussistenza di ostilità e del gratuito attacco personale, è necessario valutare la condotta dell’imputato alla luce della scriminante del diritto di critica di cui all’art. 51 c.p.

Salve, mi viene questo dubbio, se uno è un cosplayer e non fa del male a nessuno, ne indossa niente di terrificante può uscire mascherato?
Grazie in anticipo

Avvocato Di Carlo

Nell’evento dedicato ai cosplayer si.

Ma se per il freddo che comincia a fare questi giorni e visto l’obbligo di portare la mascherina e visto che lavoro al aperto devo portare un cappello e il colare non faccio prima a indossare uno di quei capelli dove si vedono solo i occhi

giuseppe Quattrone

Io,quando indosso la mascherina vado in crisi di ansia,ma per rispetto altrui la uso,ma posso stare male io?

Ma in una situazione come quella di oggi non e comunque reato andare in giro con la mascherina?

Avvocato Di Carlo

La normativa nazionale prevede il perdurante stato di emergenza che consente di derogare a determinate norme per tutelare il bene salute e la collettività; non è affatto reato andare in giro con la mascherina se imposto dalla normativa.

Come la mettiamo se le normative sono tutte incostituzionali ?

Avvocato Di Carlo

Chi le ha dichiarate incostituzionali? Lei?

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