Docente ITP cancellato dalla II fascia: il giudice ordina il reintegro

Il Tribunale di Milano ha ordinato il reinserimento in II fascia di un docente ITP. Cosa vale oggi con le GPS 2026/2028 e quando decide il giudice del lavoro o il TAR.

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Docente ITP cancellato dalla II fascia: il giudice ordina il reintegro

Un docente tecnico-pratico (ITP) cancellato dalla II fascia delle graduatorie di istituto, nonostante una sentenza del TAR a lui favorevole, ha diritto a essere reinserito e a riavere il contratto di supplenza: lo ha stabilito il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con un provvedimento d’urgenza. Il principio resta attuale: una sentenza efficace tra le parti va eseguita dall’amministrazione e non può essere scavalcata da una pronuncia successiva resa in un altro giudizio.

Le regole però sono cambiate: dal 2020 le supplenze si assegnano con le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), oggi regolate dall’O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026. Vediamo il caso, la decisione, le regole attuali e a chi rivolgersi.

In breve

  • Il Tribunale di Milano ha ordinato il reinserimento in II fascia di un docente ITP e il ripristino del contratto, perché una sentenza del TAR efficace tra le parti gli riconosceva quel diritto.
  • Oggi le graduatorie di istituto derivano dalle GPS: la II fascia di istituto raccoglie gli iscritti alla I fascia GPS, cioè gli abilitati (art. 11 O.M. n. 27/2026).
  • Gli ITP senza abilitazione si iscrivono alla II fascia GPS e quindi alla III fascia di istituto: dal 2018 il Consiglio di Stato esclude che il diploma ITP sia abilitante.
  • Sulla posizione in graduatoria decide di regola il giudice del lavoro; il TAR decide quando si contesta l’atto generale che regola le graduatorie (Cass. Sez. Un., ord. n. 10538/2023).

Cosa è successo?

Gli insegnanti tecnico-pratici insegnano nei laboratori degli istituti tecnici e professionali. Il docente aveva il diploma di accesso alla classe di concorso B017 (laboratori di scienze e tecnologie meccaniche), ma non l’abilitazione. Il D.M. n. 374 del 1° giugno 2017, che regolava le graduatorie di istituto per il triennio 2017/2020, riservava la II fascia agli abilitati.

Il docente aveva impugnato il decreto e il TAR gli aveva dato ragione. Secondo quella sentenza, gli ITP non abilitati non potevano essere esclusi dalla II fascia quando per la loro classe di concorso non erano stati attivati percorsi abilitanti ordinari. Il TAR aveva quindi annullato, per i ricorrenti, le disposizioni del decreto che escludevano il diploma ITP dai titoli validi per la II fascia e che richiedevano l’abilitazione.

Inserito in II fascia, il docente aveva ottenuto una supplenza. Più tardi la scuola capofila lo aveva cancellato e aveva risolto il contratto, richiamando una pronuncia successiva di segno diverso.

Cosa ha deciso il giudice?

Per il Tribunale il diritto del docente era regolato dalla sentenza del TAR resa nei suoi confronti, pienamente efficace tra le parti, che l’amministrazione doveva eseguire. La pronuncia successiva non poteva rimettere in discussione una posizione già decisa: per il divieto di giudicare due volte la stessa questione (ne bis in idem), su quel punto non aveva rilievo.

C’era anche urgenza: il docente non era stato inserito neppure in III fascia, non poteva ricevere incarichi e rischiava di vedere il posto assegnato ad altri. È il periculum in mora, il pericolo che i tempi di un giudizio ordinario causino un danno grave, su cui si fonda il provvedimento d’urgenza. Il Tribunale ha così ordinato il reinserimento in II fascia e l’immediata ricostituzione del rapporto di lavoro.

Nel giudizio il docente è stato assistito dall’avv. Sandro Di Carlo.

Cosa vale oggi per gli ITP?

Dal 2020 le supplenze si attribuiscono con le GPS (art. 4, commi 6-bis e 6-ter, L. 124/1999) e con le graduatorie di istituto collegate, rinnovate ogni due anni: oggi vale l’O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026, per il 2026/2027 e il 2027/2028. In sintesi:

  • GPS di I fascia: chi ha lo specifico titolo di abilitazione;
  • GPS di II fascia: chi ha il titolo di studio e i requisiti di accesso previsti per la classe di concorso (art. 3, comma 7, O.M. n. 27/2026);
  • graduatorie di istituto: la I fascia è formata dagli iscritti nelle graduatorie a esaurimento, la II dagli iscritti alla I fascia GPS, la III dagli iscritti alla II fascia GPS (art. 11).

Sul diploma ITP la giurisprudenza si è assestata in senso contrario alle prime sentenze del TAR: dal 2018 il Consiglio di Stato (sez. VI, sentenza n. 4503/2018) afferma che il diploma ITP non è abilitante. Oggi l’ITP non abilitato si iscrive quindi alla II fascia GPS e, a cascata, alla III fascia di istituto; per salire in I fascia serve l’abilitazione, ottenuta con i percorsi previsti dal D.Lgs. 59/2017.

Chi si abilita durante il biennio può chiedere l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia per il 2027/2028, con cancellazione dalla II fascia (art. 10 O.M. n. 27/2026). Per i concorsi, infine, agli ITP servirà la laurea o un titolo equiparato solo nei concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2026 (art. 22, comma 2, D.Lgs. 59/2017).

Giudice del lavoro o TAR: a chi si fa ricorso?

Con l’ordinanza n. 10538 del 19 aprile 2023 le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che la formazione e l’aggiornamento delle GPS non sono procedure concorsuali. Le controversie sulla posizione del singolo docente, come l’esclusione, il punteggio o il depennamento, spettano quindi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. Il TAR decide solo quando la questione riguarda direttamente la validità dell’atto generale che regola l’accesso alle graduatorie, come l’ordinanza ministeriale.

In pratica:

  1. si controllano la graduatoria e il provvedimento di esclusione o di rettifica, chiedendo se serve la correzione in autotutela;
  2. contro l’esclusione o un punteggio errato si agisce davanti al tribunale del lavoro, anche in via d’urgenza se si rischia di perdere le supplenze dell’anno;
  3. se si contesta l’ordinanza o il decreto ministeriale, si ricorre al TAR entro 60 giorni (art. 29 c.p.a.), di norma al TAR del Lazio per gli atti del Ministero, oppure con ricorso straordinario entro 120 giorni, che dal 2026 è deciso con decreto del Presidente del Consiglio di Stato (D.L. 19/2026).

L’art. 9 dell’O.M. indica contro le graduatorie il ricorso al TAR entro 60 giorni o quello straordinario entro 120: la scelta del giudice va valutata sull’oggetto concreto della contestazione. Se la PA non esegue una sentenza amministrativa c’è il giudizio di ottemperanza; sul processo c’è la guida al ricorso al TAR; per i concorsi a cattedra valgono le regole sulle esclusioni e graduatorie dei concorsi pubblici.

Domande frequenti

Il diploma ITP è abilitante all’insegnamento?

No. Secondo il Consiglio di Stato il diploma ITP è un titolo di accesso, non un’abilitazione: consente l’iscrizione alla II fascia GPS della classe di concorso corrispondente, mentre per la I fascia serve l’abilitazione.

Se l’ufficio scolastico mi esclude dalle GPS, a chi mi rivolgo?

Di regola al giudice del lavoro, che decide sul diritto all’inserimento e sul punteggio, anche con un provvedimento d’urgenza. Si va al TAR solo se si contesta la regola generale contenuta nell’ordinanza ministeriale.

Cosa succede se mi abilito mentre sono in II fascia GPS?

Si può chiedere l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia per il 2027/2028, secondo un decreto atteso entro il 31 dicembre 2026; si viene poi cancellati dalla II fascia della stessa classe di concorso.

Ogni caso dipende dal titolo, dalla classe di concorso e dagli atti dell’ufficio scolastico. Per una valutazione della tua posizione in graduatoria puoi contattare lo studio nelle sedi di Palermo e Mussomeli.

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