È reato entrare nel profilo Facebook del partner?

Entrare nel profilo Facebook del partner è accesso abusivo anche con la password nota (Cass. n. 2905/2019): cosa rischia chi lo fa dopo la legge 90/2024 e come tutelarsi.

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È reato entrare nel profilo Facebook del partner?

Sì: entrare nel profilo Facebook del partner senza il suo consenso è accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615-ter c.p.), anche quando si conosce la password perché è stato lo stesso partner a comunicarla. Lo ha chiarito la Cassazione nel 2019; e chi, una volta dentro, si spaccia per il titolare dell’account risponde anche di sostituzione di persona.

Il principio vale per ogni account protetto da credenziali: Instagram, posta elettronica, WhatsApp Web, archivi nel cloud. Vediamo i casi decisi dalla Corte, cosa prevede oggi la legge dopo la riforma del 2024 sulla cybersicurezza e cosa può fare chi scopre che il proprio profilo è stato violato.

In breve

  • Entrare nell’account del partner contro la sua volontà è accesso abusivo (art. 615-ter c.p.), punito con la reclusione fino a tre anni, anche se la password era nota.
  • Una password comunicata in passato non è un permesso senza limiti: conta la volontà del titolare al momento dell’accesso (Cass. pen., sez. V, n. 2905/2019).
  • Nelle ipotesi aggravate, come la sottrazione dei dati o l’inaccessibilità per il titolare, la pena va da due a dieci anni e si procede d’ufficio (L. 90/2024).
  • Chi scrive messaggi fingendosi il titolare del profilo commette anche sostituzione di persona (art. 494 c.p.).

Cosa è successo?

Il 22 gennaio 2019 la Cassazione penale ha depositato due sentenze su vicende simili. Nella prima (n. 2905, quinta sezione) un marito, in piena crisi coniugale, era entrato nel profilo Facebook della moglie con nome utente e password che lei gli aveva dato quando il rapporto andava bene. Aveva fotografato una chat privata con un altro uomo, poi prodotta nella causa di separazione, e aveva cambiato la password per impedirle di rientrare.

Nella seconda (n. 2942) un uomo era entrato nel profilo Facebook e nella casella email della ex. Anche lui aveva cambiato la password e, fingendosi la titolare del profilo, aveva scritto frasi ed epiteti offensivi all’uomo con cui lei aveva allora una relazione. Gli accessi erano stati ricondotti, con accertamenti tecnici, alla linea telefonica intestata all’imputato.

Cosa ha deciso la Cassazione?

In entrambi i casi la Corte ha confermato le condanne. Nella sentenza n. 2905 ha respinto la difesa secondo cui la password ricevuta dalla moglie valeva come autorizzazione: richiamando un proprio precedente (n. 52572/2017), ha affermato che conoscere le chiavi di accesso, anche se rivelate dal titolare, non esclude il carattere abusivo dell’accesso quando questo è contrario alla sua volontà.

Il ragionamento è semplice. L’art. 615-ter punisce non solo chi si introduce in un sistema protetto, ma anche chi vi si mantiene contro la volontà, espressa o tacita, di chi ha il diritto di escluderlo. Una password condivisa in un momento di fiducia non autorizza accessi futuri, tanto meno per cercare prove contro il titolare.

Nella sentenza n. 2942 la Corte ha aggiunto che usare l’account altrui presentandosi come il titolare, per offendere o danneggiare, integra anche la sostituzione di persona (art. 494 c.p.), un reato distinto che si aggiunge all’accesso abusivo.

Qual è la regola oggi?

L’accesso abusivo semplice è punito con la reclusione fino a tre anni ed è procedibile a querela della persona offesa (art. 615-ter, commi 1 e 4, c.p.). La legge 28 giugno 2024, n. 90 sulla cybersicurezza ha però inasprito le ipotesi aggravate: oggi la pena va da due a dieci anni, e si procede d’ufficio, se il colpevole usa violenza o minaccia oppure se dal fatto derivano la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l’inaccessibilità al titolare, o la distruzione o il danneggiamento dei dati.

Cambiare la password per chiudere fuori il titolare, o copiare le sue conversazioni, potrebbe quindi rientrare oggi nelle ipotesi aggravate. La valutazione spetta al giudice caso per caso, e le pene più alte si applicano solo ai fatti commessi dopo l’entrata in vigore della riforma.

Accanto all’accesso abusivo possono entrare in gioco altri reati:

  • sostituzione di persona (art. 494 c.p.), se si scrive o si agisce facendosi passare per il titolare;
  • violazione di corrispondenza (art. 616 c.p.), che riguarda anche la corrispondenza informatica e telematica, come email e messaggi privati;
  • diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite (art. 612-ter c.p.), se si inoltrano foto o video intimi trovati nell’account;
  • atti persecutori, se il controllo dell’account si inserisce in una serie di condotte che generano ansia o paura: ne parliamo nella guida sullo stalking, anche sui social.

Se poi i contenuti sottratti vengono pubblicati per screditare il partner, si aggiunge il tema della diffamazione sui social.

Le prove prese dal profilo valgono nella separazione?

È spesso questo il motivo dell’intrusione: trovare la prova di un tradimento da usare nella causa di separazione. Ma chi la raccoglie così corre un doppio rischio. Oltre alla condanna penale, la prova può essere contestata: nel processo civile non c’è una regola generale che escluda le prove ottenute illecitamente, il Codice privacy rinvia alle norme processuali (art. 160-bis D.Lgs. 196/2003) e i giudici non decidono in modo uniforme.

Come raccogliere elementi senza commettere reati (registrazioni, messaggi ricevuti, testimoni, investigatori autorizzati) lo spieghiamo nella guida su come raccogliere le prove del tradimento.

Cosa può fare chi ha subito l’accesso?

  1. Documentare: salvare le notifiche di accesso, l’elenco dei dispositivi collegati e delle sessioni attive che Facebook e gli altri servizi mettono a disposizione nelle impostazioni di sicurezza, i messaggi inviati a proprio nome.
  2. Mettere in sicurezza l’account: nuova password, disconnessione di tutte le sessioni, autenticazione a due fattori, controllo dell’email e del numero di recupero.
  3. Presentare querela entro tre mesi da quando si è saputo del fatto (art. 124 c.p.), se si tratta di accesso abusivo semplice: come si fa lo spieghiamo nella guida su querela e denuncia. Per le ipotesi aggravate basta una denuncia, anche alla Polizia postale.
  4. Chiedere il risarcimento dei danni, anche morali, costituendosi parte civile nel processo penale.

Domande frequenti

È reato se il partner mi aveva dato la password?

Sì, se l’accesso avviene contro la sua volontà. Secondo la Cassazione la password comunicata in passato non autorizza accessi successivi, soprattutto quando la relazione è in crisi e l’accesso serve a controllare o a raccogliere prove.

Leggere il telefono del partner lasciato sbloccato è accesso abusivo?

Non si può escludere. Il reato riguarda i sistemi protetti da misure di sicurezza e punisce anche chi vi si trattiene contro la volontà del titolare: un telefono protetto da codice resta un sistema protetto anche se in quel momento è sbloccato, e la giurisprudenza guarda soprattutto alla volontà contraria del titolare. Il rischio è maggiore se si aggira un codice, un’impronta o il riconoscimento facciale, o se dal telefono si entra in account protetti.

Entro quanto tempo si presenta la querela?

Per l’accesso abusivo semplice entro tre mesi dal giorno in cui si è saputo del fatto. Se ricorrono le aggravanti si procede d’ufficio e non serve la querela, ma è comunque utile denunciare subito e conservare le prove.

Ogni vicenda va valutata sulle prove disponibili e sui tempi, sia che si voglia tutelare il proprio account sia che si debba rispondere di un’accusa. Per un esame della tua situazione puoi contattare lo studio nelle sedi di Palermo e Mussomeli.

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