Incidente stradale: risarcimento del danno per il passeggero.

Capita non di rado che in un incidente stradale venga coinvolto anche il passeggero, oltre al conducente; pertanto anche il passeggero ha diritto al risarcimento del danno.

Il primo passo per ottenere la liquidazione dei danni è presentare la richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa del conducente, facendo presente che si tratta di “terzo trasportato”.

Anche in questa situazione, si applica la c.d. “procedura ad indennizzo diretto” che consente di ottenere dall’assicurazione quello che spetta a titolo di risarcimento economico in modo veloce e senza che sia stato ancora stabilito chi sia il responsabile che ha causato il sinistro.

Su questo principio si fonda anche il risarcimento nell’ipotesi in cui il soggetto si trova coinvolto come terzo trasportato in un tamponamento a catena tra più veicoli; infatti, mentre solitamente per questo tipo di sinistro a catena, si applica la regola generale standard, la quale prevede che l’azione risarcitoria venga proposta nei confronti dell’assicurazione del danneggiante (conducente che ha causato il sinistro), nell’ipotesi, invece, del risarcimento del passeggero che si trovi su uno dei tanti veicoli coinvolti nel tamponamento a catena, i danni vanno richiesti sempre alla compagnia che assicura il mezzo sul quale si trovava il terzo trasportato al momento dello scontro, in conformità a quanto prevede il Codice delle assicurazioni.

 

Come fare richiesta di risarcimento?

A seguito del sinistro bisogna inviare la richiesta di risarcimento del danno, possibilmente con l’aiuto di un legale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla compagnia di assicurazioni che copre il veicolo del conducente, ed in cui dovranno essere indicati i dati anagrafici, le circostanze in cui è avvenuto il sinistro e la dinamica dell’incidente, specificando le lesioni riportate possibilmente con certificato medico.

Bisognerà anche trasmettere all’assicurazione il certificato di avvenuta guarigione in modo tale da consentire il prosieguo dell’iter per la liquidazione di quanto dovuto.

 

Tempi previsti per ottenere risarcimento danni

A seguito dell’inoltro della richiesta di risarcimento, la compagnia di assicurazioni procederà a nominare un medico legale che effettuerà la visita e, al termine di tutte le operazioni e dopo aver ottenuto tutta la documentazione necessaria, l’assicurazione dovrà formulare un’offerta economica o, nel caso in cui non ritenesse che ci siano le condizioni per formulare alcuna richiesta, dovrà comunicare per iscritto i motivi della mancata offerta.

Quali alternative di fronte l’offerta di risarcimento?

Dopo aver ricevuto l’offerta, il richiedente ha tre possibilità:

  1. può decidere di accettare l’offerta tramite accettazione scritta, alla quale seguirà il pagamento di quanto dovuto da parte dell’assicurazione entro 15 giorni dal ricevimento dell’accettazione;
  2. può decidere di accettare l’offerta in acconto e successivamente proseguire con un giudizio al fine di chiedere una somma maggiore;
  3. può decidere di non accettare l’offerta ed anche in questo caso andare in giudizio per ottenere di più.

Può accadere, infine, che la compagnia di assicurazioni non proceda a formulare alcuna offerta e non spieghi nemmeno i motivi del rifiuto del risarcimento; in questo caso bisogna rivolgersi al giudice competente per ottenere quanto dovuto.

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