Interessi legali e moratori: quali differenze?

Interessi legali e interessi moratori non sono la stessa cosa.

Per comprendere la differenza occorre guardare alla fonte dell’obbligazione e cioè capire come e perché sorgono gli interessi.

Essi infatti possono nascere o per il semplice fatto dell’utilizzo del capitale altrui o per il ritardato pagamento di un debito.

Nel primo caso abbiamo gli interessi legali, cioè gli interessi intesi come frutti civili del capitale altrui utilizzato.

Si chiamano “legali” proprio perché riconosciuti dalla legge: i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.

Gli interessi vengono considerati come frutti civili del denaro e ogni credito è pertanto produttivo di interessi legali se:

– ha ad oggetto una somma di danaro;

– è liquido, cioè esattamente determinato del suo ammontare;

– è esigibile, cioè non sottoposto a termine o a condizione (può essere chiesto e riscosso immediatamente).

L’interesse è calcolato secondo una percentuale del capitale, detto tasso o saggio di interesse, determinato annualmente dalla legge.

A partire dal 1 gennaio 2016 il tasso di interesse legale è dello 0,20%.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale. Gli interessi pattuiti dalle parti (per esempio interessi del mutuo bancario) sono denominati interessi convenzionali.

Stabilito che cosa siano gli interessi legali, possiamo ora occuparci degli interessi moratori e cercare di apprezzare le differenze con i primi. Per far ciò, ricordiamo che prende il nome di mora il ritardo nell’adempimento, imputabile al debitore, presupponendo sia la scadenza del termine che la costituzione in mora del debitore, effettuato con una dichiarazione formale con il quale il creditore invita il debitore a eseguire la prestazione.

Da quanto sopra dovrebbe esser piuttosto chiaro come gli interessi moratori siano gli interessi collegati all’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria, conseguente al mancato o al ritardato pagamento nella prestazione, al termine fissato dalla legge o, più frequentemente, sulla base degli accordi tra le parti.

Gli interessi di mora hanno come finalità quella di sanzionare il debitore e risarcire il creditore, e sono dunque gli interessi che il debitore moroso deve corrispondere alla controparte, in maniera indipendente dalla prova da parte del creditore di aver subito un danno.

Sulla base di quanto stabilito dal codice civile, anche gli interessi di mora saranno dovuti al tasso legale, ma se prima della costituzione in mora erano dovuti interessi corrispettivi più elevati del tasso legale, anche gli interessi moratori saranno della stessa mora. Anche in questo caso, giova però rammentare come le singole parti di un contratto possano stabilire interessi moratori maggiorati rispetto agli interessi legali, fermo restando il limite usurario. 

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