Matrimonio e coronavirus: le tutele per i promessi sposi.

Buongiorno avvocato, siamo una coppia di futuri sposi che dovrebbe (si spera) sposarsi a fine luglio. Tuttavia, a causa del coronavirus, siamo indecisi se confermare o spostare la data.

Nel secondo caso, a cosa andiamo incontro con il ristorante, fotografo, catering ecc tenuto conto che abbiamo versato degli acconti?

Grazie e buona giornata

 

Il coronavirus sta avendo conseguenze economiche in tutto il mondo, sia per le grandi che per le piccole imprese.

Vittime collaterali di tali conseguenze sono anche le coppie che avevano programmato il loro matrimonio nell’estate che si appresta ad arrivare.

In questi casi, si tratta infatti di scegliere se celebrare il matrimonio in questo periodo particolarmente delicato, nonostante i disagi che comporta, annullarlo del tutto o valutare l’opportunità di posticiparlo, dato che dovranno sempre rispettarsi le regole sulle distanze sociali, utilizzo di mascherine e tutte le misure indicate dagli esperti.

Al di la delle opportune valutazioni che spettano solamente ai promessi sposi, in questo articolo proveremo a dare una risposta alla domanda postaci.

Partiamo con il dire che i matrimoni sono tutti diversi.

La cronologia, la logistica, i contratti con i fornitori e la pianificazione generale non coincidono con quelli degli altri.

Il primo consiglio è quello di rivedere con attenzione tutte le clausole dei contratti già firmati con il catering, la location, il fotografo e il fioraio etc. per capire come possano venire incontro alla coppia.

Chiaramente la stessa logica include anche i tempi di pagamento, in quanto bisognerà riprogrammare con i fornitori le nuove scadenze.

In questa fase è importante consultarsi con un avvocato che, certamente, saprà spiegare gli effetti delle singole clausole e come “aggirarle”.

Fatto ciò, la soluzione migliore ed indolore è quella di contattare l’altra parte (gestore del catering, proprietario del locale, fotografo ecc) per tentare una soluzione conciliativa, rinegoziando il contratto e prevedendo la nuova data del matrimonio.

Se ancora non avete in mente la nuova data del matrimonio, può sempre stabilirsi che verrà comunicata entro una determinata scadenza.

Tale soluzione permetterebbe di mantenere in vita il contratto e di non andare incontro a nessuna penalità.

In questo caso bisogna sperare nel buon senso di tutte le parti, ma non è detto che ci si riesca.

Ove, dunque, il dialogo con l’altra parte non abbia portato i frutti sperati, è facoltà delle parti (e dunque degli sposi) procedere con la domanda di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta.

In base agli articoli 1256 e 1463 del Codice civile, l’impossibilità sopravvenuta di dare corso al contratto (di catering, di affitto della sala, del fotografo ecc) potrebbe costituire motivo di risoluzione del contratto stesso.

Verificatasi l’impossibilità, secondo l’art. 1463 c.c., non si potrà più chiedere l’altra prestazione e sorgerà anche l’obbligo di restituzione di ciò che  si sia già ricevuto, secondo le norme sulla ripetizione dell’indebito (art. 2033 c.c.).

Infatti, la parte che ha ricevuto un acconto sul prezzo dovrà restituirlo all’altra.

Va, infine, valutata anche l’eventuale esistenza, all’interno del contratto, del c.d. “diritto di recesso” che è ben diverso dalla risoluzione che abbiamo appena visto.

Se è previsto il diritto di recesso all’interno del contratto, è possibile svincolarsi in modo più agevole rispetto alla normale causa civile ma solamente alle condizioni in esso previste.

L’art. 1373 c.c., infatti, prevede: “Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione”.

L’utilizzo del diritto di recesso può anche esser sottoposto al pagamento di una somma di denaro (se prevista) e comporta che, allo scioglimento del contratto, la parte che ha ricevuto un acconto deve restituirlo.

Attenzione a non fare confusione con il diritto di recesso stabilito dal codice del consumo, che può esser esercitato solamente per i contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali o a distanza.

Per esercitare il diritto di recesso dal contratto, il consumatore dovrà comunicare tale intenzione al venditore che, ricevuta tale comunicazione, dovrà provvedere al rimborso del prezzo.

Ove tale rimborso non avvenga spontaneamente, sarà necessario avviare un procedimento giudiziale per recuperare la somma.

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