Offendicula: cosa sono e quando si possono usare.

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Con il termine offendicula si individua qualsiasi mezzo posto a tutela di una proprietà privata che abbia facoltà di cagionare offese (come ferite o lesioni) a terzi che tentino di introdursi illecitamente.

Sono offendicula ad esempio il filo spinato o i cocci di vetro sui muri di cinta, le inferriate a punta viva, le recinzioni elettrificate, gli animali addestrati, ecc.

L’articolo 832 del Codice Civile prevede che il proprietario abbia diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.

Gli offendicula trovano legittimità nell’articolo 51 del Codice Penale il quale stabilisce che l’esercizio di un diritto (quindi anche il diritto di proprietà) esclude la punibilità. Quindi se metto in atto degli accorgimenti per esercitare il mio diritto di proprietà non posso essere punito.

Ciò ovviamente deve avvenire ad alcune condizioni, ovvero:

– la proporzionalità dell’offesa rispetto al bene difeso (la cui valutazione è rimessa al giudice);

– una non eccessiva attitudine a ledere (i mezzi non devono essere di natura particolarmente lesiva o cagionare la morte di colui che intende violare il diritto di proprietà);

– i pericoli siano visibili o debitamente segnalati (l’aggressore deve ben conoscere il pericolo al quale rischia di esporsi violando la proprietà privata).

Cerchiamo allora di capire quali mezzi di protezione alla proprietà privata sono leciti e in che modo vanno utilizzati e segnalati per non rischiare problemi.

Il filo spinato, i cocci di vetro e le inferriate a punta viva sono ritenuti mezzi più che riconoscibili, pertanto si ritiene che non sia necessario porre dei cartelli di avviso. Bisogna solo fare attenzione e metterli in punti visibili.

Quindi se si posizionano dei cocci di vetro su un muro di cinta, questi dovranno essere ben visibili dall’esterno, stando a terra. Lo stesso per il filo spinato e per le inferriate.
Sono invece ritenuti illegali i trabocchetti celati sotto uno strato di foglie, in quanto non riconoscibili e non segnalati.

La presenza di animali addestrati, come ad esempio dei cani da difesa va anch’essa segnalata con il classico cartello Attenti al cane.

Per sicurezza nelle ore notturne il cartello dovrebbe trovarsi in una zona illuminata.
Lo stesso tipo di segnalazione va fatta per le recinzioni elettrificate (che ricordiamo non devono essere troppo lesive o causare la morte di colui che tenta di violare la proprietà privata), per l’emissione di gas tossici, per dispositivi di allarme che bloccano tutte le uscite dell’edificio, ecc.

Nel caso di offendicula automatici, sarebbe opportuno, oltre una segnalazione con cartello, una semplice spiegazione di come funzionano.

Offendicula come cocci di vetro o filo spinato ha creato in passato numerose discussioni inerenti situazioni in cui a farsi male è un minore. Pensiamo ad esempio al classico caso del bambino che cerca di scavalcare il muro di cinta del vicino per recuperare un pallone e si ferisce con i cocci di vetro.

Cosa accade in queste situazioni in cui non vi è alcuna intenzione di ledere il diritto di proprietà da parte del bambino?

Anche in tal caso si fa riferimento all’articolo 51 del Codice Penale: l’esercizio di un diritto esclude la punibilità. Quindi nel caso del bambino il vicino che ha messo i cocci non è tenuto ad alcun risarcimento.

Anzi, la responsabilità di quanto accaduto ricade sui genitori del bambino per più motivi. Innanzitutto per mancata vigilanza, ossia non hanno vigilato attentamente sulle azioni del piccolo.

In secondo luogo per difetto di educazione, ossia non hanno insegnato al bambino che non si può accedere alla proprietà del vicino senza avergli prima chiesto l’autorizzazione.

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