Tribunale delle imprese: di cosa si occupa e come funziona

Le sezioni specializzate in materia di impresa decidono su marchi, società e antitrust; in Sicilia sono a Palermo e Catania. Competenze, costi e arbitrato.

6 min di lettura

Tribunale delle imprese: di cosa si occupa e come funziona

Il Tribunale delle imprese è il nome con cui si indicano le sezioni specializzate in materia di impresa istituite presso alcuni tribunali e corti d’appello: decidono, in composizione collegiale e con giudici esperti, le cause su marchi, brevetti e concorrenza sleale collegata, diritto d’autore, antitrust, liti tra soci di società di capitali e alcuni appalti pubblici di rilevanza europea (art. 3 D.Lgs. 168/2003). In Sicilia ce ne sono due, presso i tribunali di Palermo e di Catania.

Non è un giudice diverso dal tribunale ordinario, ma una sua sezione con competenze proprie: portare la causa all’ufficio sbagliato significa perdere tempo con una questione di competenza. Vediamo di quali materie si occupa, quale sezione è competente in Sicilia, come funziona il processo, quanto costa e come si coordina con l’arbitrato.

In breve

  • Le sezioni specializzate decidono su proprietà industriale e concorrenza sleale interferente, diritto d’autore, antitrust, azioni di classe e liti societarie di spa, srl e cooperative (art. 3 D.Lgs. 168/2003).
  • In Sicilia la sezione di Catania tratta le cause del proprio distretto di corte d’appello; quella di Palermo le cause dei distretti di Palermo, Caltanissetta e Messina (art. 4, comma 1).
  • Il contributo unificato è il doppio di quello dovuto per una causa ordinaria di pari valore (art. 13, comma 1-ter, d.P.R. 115/2002).
  • Lo statuto può affidare ad arbitri le liti tra soci su diritti disponibili, con una clausola compromissoria (art. 838-bis c.p.c.).

Di quali cause si occupa il Tribunale delle imprese?

L’elenco è nell’art. 3 D.Lgs. 168/2003. Il primo gruppo di materie riguarda la tutela dell’innovazione e del mercato:

  • proprietà industriale: marchi, brevetti, disegni e modelli, segreti commerciali e la concorrenza sleale che interferisce, anche indirettamente, con questi diritti (art. 134 D.Lgs. 30/2005), salvo le cause riservate al Tribunale unificato dei brevetti;
  • diritto d’autore e diritti connessi, per esempio su software, fotografie e banche dati;
  • antitrust: intese vietate e abusi di posizione dominante, secondo le regole italiane ed europee;
  • azioni di classe previste dal codice di procedura civile e azioni rappresentative a tutela dei consumatori.

Quali liti societarie e sugli appalti decide?

Il secondo gruppo riguarda le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, le cooperative, le mutue assicuratrici, le società europee e le stabili organizzazioni in Italia di società estere (art. 3, comma 2). Per queste la sezione decide le cause:

  • sui rapporti societari, comprese le impugnazioni delle delibere e le azioni di responsabilità contro amministratori, sindaci, liquidatori e revisori;
  • sul trasferimento di quote e azioni e su ogni contratto che le riguarda;
  • sui patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dal codice civile;
  • sui rapporti di gruppo, come le azioni dei creditori delle società controllate contro la controllante;
  • sugli appalti pubblici di rilevanza europea di cui sia parte una di queste società, anche in raggruppamento o consorzio, quando la lite spetta al giudice ordinario.

La sezione decide anche le cause connesse a quelle elencate (art. 3, comma 3). Restano al tribunale ordinario le società di persone, come snc e sas, e le liti tra imprese su forniture o pagamenti. Le regole di fondo sono spiegate nelle guide su marchi, concorrenza sleale e patti parasociali e statuto di srl.

Per gli appalti la competenza riguarda soprattutto l’esecuzione del contratto dopo l’aggiudicazione, che spetta di regola al giudice ordinario e non al TAR: un esempio è la causa sulle prestazioni aggiuntive in un appalto di raccolta dei rifiuti, passata dal TAR al giudice civile per difetto di giurisdizione e decisa dalla sezione imprese del Tribunale di Palermo.

Quale sezione è competente in Sicilia?

Di regola ogni regione ha una sezione nel capoluogo, competente per l’intera regione; le sezioni istituite in città che non sono capoluogo trattano invece le cause del proprio distretto di corte d’appello (art. 4, comma 1, D.Lgs. 168/2003). In Sicilia, quindi, la sezione di Catania decide le cause del distretto della Corte d’appello di Catania, quella di Palermo le cause dei distretti di Palermo, Caltanissetta e Messina: una causa di competenza del Tribunale di Caltanissetta va a Palermo. Per capire a chi rivolgersi conviene procedere per passi:

  1. la materia: verificare che la lite rientri nell’art. 3; altrimenti decide il tribunale ordinario;
  2. il tribunale competente secondo le regole generali, che individua il distretto e quindi la sezione;
  3. le eccezioni: se una parte è una società con sede all’estero, anche con rappresentanza stabile in Italia, per tutta la Sicilia decide Catania (art. 4, comma 1-bis); le cause antitrust sono concentrate a Milano, Roma e Napoli e per la Sicilia vanno a Napoli (comma 1-ter);
  4. statuto e contratti: possono prevedere un arbitrato o un tentativo di mediazione da svolgere prima della causa.

L’appello si propone alla sezione specializzata della corte d’appello.

Come funziona il processo e quanto costa?

Le cause assegnate alle sezioni specializzate sono decise dal tribunale in composizione collegiale, cioè da tre giudici (art. 50-bis, n. 3, c.p.c.), scelti tra magistrati con competenze specifiche (art. 2 D.Lgs. 168/2003). Il rito è di regola quello ordinario del processo civile, come modificato dalla riforma Cartabia, e la trattazione è affidata a un giudice istruttore.

Il contributo unificato è raddoppiato rispetto a quello ordinario (art. 13, comma 1-ter, d.P.R. 115/2002): l’importo dipende dal valore della causa e va verificato al momento dell’iscrizione a ruolo. Molte liti richiedono una tutela rapida: la sospensione di una delibera impugnata, oppure, per marchi e segreti, la descrizione, il sequestro e l’inibitoria, cioè l’ordine di cessare l’uso illecito.

Tribunale delle imprese o arbitrato?

Lo statuto di una società può contenere una clausola compromissoria, cioè l’accordo di affidare ad arbitri alcune o tutte le liti tra soci, o tra soci e società, su diritti disponibili relativi al rapporto sociale (art. 838-bis c.p.c., che dal 2023 ha sostituito le regole del D.Lgs. 5/2003). La nomina di tutti gli arbitri deve spettare a un soggetto estraneo alla società; la clausola vincola la società e tutti i soci e non è ammessa nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

La clausola può estendersi alle liti con amministratori, liquidatori e sindaci, se questi la accettano; restano escluse le cause in cui è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero. Se una parte fa valere tempestivamente una clausola valida, la lite va decisa dagli arbitri e non dalla sezione specializzata. L’arbitrato è di norma più rapido e riservato, ma i compensi degli arbitri sono a carico delle parti: la scelta conviene farla quando si scrive lo statuto, non quando il conflitto è già aperto.

Domande frequenti

Una lite tra i soci di una snc va al Tribunale delle imprese?

No. Le società di persone non rientrano tra quelle dell’art. 3, comma 2: decide il tribunale ordinario, dopo il tentativo obbligatorio di mediazione (art. 5 D.Lgs. 28/2010). Fa eccezione la causa connessa a una materia della sezione, come un marchio.

Per un credito verso un’altra impresa devo rivolgermi al Tribunale delle imprese?

No. Il recupero di un normale credito commerciale, anche con decreto ingiuntivo, spetta al giudice ordinario competente per valore e territorio, salvo che la lite riguardi una delle materie della sezione.

Il Tribunale delle imprese si occupa anche di fallimenti?

No. La liquidazione giudiziale si apre davanti al tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro dei suoi interessi principali; solo per le imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria e i gruppi di rilevante dimensione è competente il tribunale sede della sezione specializzata (art. 27 D.Lgs. 14/2019). Come partecipare alla procedura da creditore è spiegato nella guida sull’insinuazione al passivo.

Scegliere il giudice giusto e i tempi dell’azione incide su costi e risultati di una lite d’impresa. Per una valutazione del caso concreto potete rivolgervi allo Studio, nelle sedi di Palermo e Mussomeli indicate nella pagina sedi e contatti.

Assistenza legale

Ogni caso ha le sue particolarità

Un articolo offre un orientamento generale. Per sapere come le norme si applicano alla tua situazione, lo studio esamina fatti e documenti e ti indica le strade percorribili, con tempi e costi.