Vaccini e autismo: il punto della giurisprudenza italiana.

Sempre più presente e sempre più acceso è il tema della vaccinazione dei bambini, generatore di un contrasto dai toni sempre più accessi tra la medicina “vera” (quella sostenuta dalla maggioranza dei medici e dei genitori che hanno ritenuto di aderire alle linee dettate dalla posizione dominante nel campo medico) e la minoranza di medici (relegata al silenzio, pena il rischio della radiazione dall’albo professionale) a braccetto con una minoranza di genitori.

A tale già critica situazione si aggiungono le innumerevoli bufale e le fake news riguardo ai vaccini, la cui diffusione è sonoramente amplificata dalla cassa di risonanza del web e, in particolar modo, dai video pubblicati su YouTube e sui social.

L’errore di base sta proprio li; utilizzare internet ed i social network per informarsi su un tema così delicato, auto costruendosi errate conoscenze mediche, bypassando la medicina che da sempre ha prevenuto epidemie e pandemie per poi, infine, invocare complotti leggendari della aziende farmaceutiche ai danni dei nostri figli.

Tuttavia, può osservarsi, sul piano dell’attualità giuridica, come l’opinione che vede come giusta (per non dire un Bene) l’obbligo vaccinale abbia forti supporter istituzionali: il Governo e i vertici degli Ordini dei medici quanto meno.

Ciò nonostante, il dubbio del nesso consequenziale tra vaccini e autismo rimane e, in alcune pronunce giurisprudenziali, è stato messo nero su bianco.

E’ anche vero che esistono anche pronunce di segno opposto.

Difatti, la giurisprudenza italiana non risulta concorde nemmeno su un tema così delicato: da un lato vi sono state pronunce che attestano la sussistenza di un nesso di causalità fra vaccinazione e autismo (ad es. Tribunale Pesaro, Sez. Lav., 11 novembre 2013, n. 624, Tribunale di Milano, Sez. Lav., 23 settembre 2014), dall’altro sentenze che negano tale nesso causale (Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 16 giugno 2016, n. 12427).

Vi sono poi pronunce recentissime del Giudice Amministrativo che affermano la legittimità della scelta di un Comune di legare l’iscrizione agli asili comunali all’adempimento all’obbligo vaccinale (Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza 20 aprile 2017, n. 1662).

A fronte di tale frastagliato contesto interviene nuovamente la Corte di Cassazione con l’ordinanza n.29583/2018 della Sezione Lavoro che ha negato nuovamente l’esistenza di un nesso di causalità tra la somministrazione vaccinale e la sindrome di autismo.

In particolare, la Corte d’appello di Milano, nel 2011, aveva negato la domanda volta al riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale per danni vaccinali (di cui alla L. n. 210 del 1992), mentre i genitori assumevano la patologia dipendente causalmente dalle vaccinazioni somministrate (antitetano ed antidifterica, antipolio, antiepatite B, antimorbillo, antiparotite e antirosolia).

Quindi, lo stesso giudice territoriale, ritenuta l’applicabilità del principio di equivalenza delle concause determinative dell’evento, aveva affermato che il trattamento vaccinale non poteva essere identificato come concausa della sindrome autistica da cui era affetto il minore: il CTU aveva in particolare escluso che tale sindrome potesse qualificarsi come complicanza post-vaccinica.

Ricorrendo in Cassazione, anche i giudici di piazza Cavour hanno condiviso il metodo seguito dalla Corte d’Appello, ovvero la valutazione dell’esistenza del nesso causale sulla base alla “ragionevole probabilità scientifica” al contempo rilevando che, condivisibili o meno che fossero le affermazioni rese dal CTU sulle origini dell’autismo, non era risultato accertato, nel caso del bimbo in questione, in base a criteri di probabilità scientifica, l’incidenza deterministica, anche come concausa, delle vaccinazioni sulla insorgenza della sindrome autistica “così da poterne inferire il nesso causale tra il trattamento vaccinale somministrato al minore e la sindrome autistica diagnosticatagli”.

Quanto alla mancanza di cause alternative, la Cassazione osserva che si tratta «di complesse malattie la cui origine è ancora ignota e la ricerca di fattori ulteriori e diversi rispetto al patrimonio genetico è oggetto di studio della ricerca scientifica».

Ha pertanto rigettato il ricorso e condannato l’uomo al pagamento delle spese legali.

Al di la delle differenti visioni giurisprudenziali, è evidente che il tema vaccini sia affetto da una divisione lacerante dove i due fronti si accusano reciprocamente di attentare ciascuno alla salute dell’altro e su cui non può che auspicarsi un intervento deciso e chiaro da parte del legislatore nazionale.

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