Album di matrimonio non realizzato per colpa del fotografo: spetta il risarcimento danni agli sposi?

L’organizzazione e realizzazione di un matrimonio, o più in generale di un evento di gaudio, non può prescindere da una serie di incombenti che vanno dalla scelta del locale alla scelta degli abiti, passando per quello che probabilmente è fra i più importanti: la realizzazione dell’album fotografico attraverso l’intervento di un fotografo professionista.

Ma cosa succede se il fotografo, dopo aver realizzato le foto non consegna l’album tanto atteso e richiesto, sostenendo magari che ha perso tutte le fotografie scattate?

E’ possibile richiedere i danni?

Per rispondere a queste domande è necessario differenziare la tipologia di danni che il nostro ordinamento prevede come risarcibili.

Esistono due categorie:

– il danno patrimoniale: è quel tipo di danno quale conseguenza diretta di un comportamento antigiuridico e può rivestire la forma del danno emergente (ad esempio il danno che si riceve a causa di un sinistro stradale), o del lucro cessante (il mancato guadagno che deriva a causa dell’evento);

Si definisce “patrimoniale” perché causa un impoverimento di natura economica.

– il danno non patrimoniale: è quel tipo di danno che consegue alla lesione di un bene astratto, quale l’integrità psicofisica di un soggetto, la qualità della vita, la sofferenza interiore. A sua volta il danno non patrimoniale si suddivide in danno biologico o danno alla salute (lesione dell’integrità fisica del soggetto), danno morale (la sofferenza momentanea che il soggetto ha patito a causa dell’evento che ha prodotto il danno) e danno esistenziale (ovvero il peggioramento permanente della vita del soggetto a causa dell’evento).

Dopo aver fatto questa breve differenza, è importante sottolineare come i danni non patrimoniali possano essere risarciti solo in due ipotesi:

– quando è stato commesso un reato

– quando è stato violato un diritto inviolabile della persona fra quelli consacrati nella Costituzione (es. diritto alla salute).

Al di là di tali due casi, i piccoli fastidi della vita quotidiana non danno diritto a chiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali.

Alla luce di ciò bisogna quindi verificare se un evento come un matrimonio, di per sé irripetibile, eccezionale e fondamentale nella vita di una persona, possa rientrare tra quelle situazioni in cui si rinvengono quei diritti inviolabili della persona che danno diritto al risarcimento (anche) dei danni morali.

Solamente l’anno scorso il Tribunale di Torre Annunziata aveva stabilito che esiste un diritto alla memoria e che tale diritto va tutelato nel caso in cui il fotografo sbaglia il servizio o perde le fotografie, tuttavia precisando che debba valutarsi caso per caso, non solo in base all’entità della colpa ma anche all’occasione o l’evento per il quale è stato dato mandato al fotografo, oltre ovviamente a dover dare prova del danno subito.

A riguardo la giurisprudenza ha riconosciuto più volte l’esistenza di un danno nel caso in cui venga rovinata una «occasione irripetibile» come quella degli sposi in viaggio di nozze, vittima di un tour operator poco onesto, o del giovane che, per la propria festa di laurea, si rivolge a un pessimo ristoratore.

Il medesimo principio vale nel caso in esame.

Tuttavia, di recente, la Corte di Cassazione ha affermato l’esatto opposto di quanto sostenuto dal Tribunale di Torre Annunziata ed ha mostrato una netta chiusura al risarcimento del danno per lesione del “diritto alla memoria” derivante dalla perdita delle fotografie.

Non esiste nel nostro ordinamento un “diritto alla memoria” e dunque, non va neanche risarcito visto che, essendo un danno non patrimoniale, nessuna norma della Costituzione tutela tale situazione.

Secondo l’orientamento della Cassazione, dunque, al fotografo che non consegna l’album di nozze può esser richiesto unicamente il risarcimento del danno patrimoniale ma non anche il risarcimento del danno morale derivante dalla perdita delle foto.

La differenza di vedute fra la Corte di Cassazione ed il Tribunale non implica necessariamente l’inesistenza di alcuna tutela in favore degli sposi; la giurisprudenza è sempre mutevole e ogni situazione andrà valutata caso per caso.

Lascia un commento