Casa coniugale: la nuova convivenza della moglie determina la restituzione al marito?

A seguito di separazione personale dei coniugi con assegnazione della casa coniugale ad uno dei due, solitamente alla moglie, può quest’ultima lasciare che un nuovo compagno vi si trasferisca stabilmente, o vi è bisogno dell’autorizzazione dell’altro coniuge?

Le ipotesi sono molteplici ed in queste rientrano anche i casi in cui la casa, benché assegnata alla moglie, sia di proprietà esclusiva del marito o che sia al 50% di proprietà di entrambi, o il caso in cui sia il marito tenuto a pagarne il mutuo.

La regola che trova applicazione, infatti, e che mette a tacere qualsiasi altro tipo di argomentazione, considerazione o giudizio in merito, è che ognuno è libero di ospitare a casa propria chi vuole, ed essendo venuto meno, con la separazione, l’obbligo per i coniugi alla fedeltà, la moglie potrà ospitare anche stabilmente il nuovo compagno.

Tuttavia, iniziare una nuova convivenza nella casa familiare dopo la separazione o il divorzio può comportare alcune importanti conseguenze.

Mettiamo il caso in cui marito e moglie sono separati: la casa familiare è stata assegnata alla donna che è anche genitore collocatario dei figli.

Cosa succede se la donna inizia una nuova convivenza con un altro uomo nella casa coniugale?

L’ex marito ha diritto a riprendersi la casa?

Prima di iniziare una nuova convivenza, sarebbe doveroso considerare quale effetto questa possa avere sui figli. Sono loro, infatti, a dover essere tutelati da ogni possibile fonte di turbamento.

Difatti, la nuova convivenza instaurata nella casa familiare non deve essere fonte di stress né deve risultare un elemento di disturbo per la crescita psicofisica dei figli.

Se, pertanto, la convivenza fra la madre ed il nuovo compagno non ha ripercussioni sui figli la nuova convivenza non può, in linea generale, provocare la revoca dell’assegnazione dell’abitazione familiare.

Ciò in quanto la decisione con cui il giudice stabilisce l’assegnazione o la revoca della casa familiare, infatti, è sempre il frutto di una valutazione che mette in primo piano gli interessi della prole. Quindi, finché la casa familiare viene riconosciuta come il centro degli affetti e delle consuetudini per i figli, la revoca della casa non è (solitamente) prevista.

Una revoca dell’assegnazione potrebbe avvenire nei casi in cui – ad esempio – i figli maggiorenni, divenuti economicamente autonomi, decidessero di andare a vivere per conto proprio, oppure quando i minori frequentassero una scuola distante da casa, che imporrebbe il loro allontanamento dall’abitazione familiare. In pratica quando la casa non è più il nido, il porto sicuro, l’habitat naturale della prole.

Discorso diverso si deve fare per l’assegno di mantenimento. 

Un rapporto stabile di convivenza, infatti, può essere un motivo per “rivedere” l’assegno di mantenimento; la prova della presenza assidua di un nuovo individuo con un reddito proprio all’interno del nucleo familiare dell’ex moglie permette al marito di far ricorso in Tribunale per ottenere una diminuzione dell’importo previsto o addirittura la revoca totale dell’assegno.

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