Immobile non occupato perché inutilizzabile: è legittima la tassa sui rifiuti?

La tassa sui rifiuti è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti:

  • per la loro natura
  • per il particolare uso cui sono stabilmente destinati
  • perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Tuttavia, chi possiede un immobile inutilizzato e inutilizzabile, per esempio perché inagibile e privo dei servizi essenziali, non deve pagare la tassa sui rifiuti.

Il venir meno dell’obbligo di pagamento non è tuttavia automatico, ma subordinato ad un’espressa dichiarazione del contribuente il quale deve dimostrare al Comune che l’immobile non è idoneo a produrre rifiuti e che, pertanto, la tassa non deve essere pagata.

Sono i singoli regolamenti comunali a fissare le modalità e i termini entro i quali deve essere presentata la dichiarazione ai fini dell’esenzione o riduzione della tassa sui rifiuti.

Come fare?

Il contribuente che possiede un immobile avente una delle caratteristiche sopra enunciate deve evitare che arrivi l’accertamento della tassa sui rifiuti e a tal fine presentare un’apposita dichiarazione al Comune.

In particolare, nel caso di immobile divenuto inutilizzabile in un momento successivo alla dichiarazione originaria, occorre presentare una denuncia di variazione e allegare la documentazione utile a dimostrare le condizioni dell’immobile, tali da renderlo non produttivo di rifiuti.

La Corte di Cassazione, peraltro, con la sentenza n. 13120 del 25.05.2018., ha precisato che il Comune non può pretendere che la denuncia ai fini dell’esenzione della tassa rifiuti venga presentata ogni anno.

Dunque, se la condizione di inutilizzabilità dell’immobile permane negli anni, è illegittima la tassa rifiuti addebitata per il solo fatto che il contribuente non abbia presentato la dichiarazione anche gli anni successivi.

Le comunicazioni relative all’inidoneità del locale alla produzione dei rifiuti deve avvenire solo quando vi siano delle variazioni e non necessariamente ogni anno, in quanto la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.

In caso contrario il contribuente è tenuto a denunciare ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull’applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia va redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali, deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale e, infine, deve essere accompagnata dalla documentazione tecnica e/o fotografica idonea a provare l’inutilizzabilità dell’immobile.

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