Negli appalti pubblici più imprese possono presentare un’unica offerta riunendosi in un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o in un consorzio: così sommano requisiti che da sole non avrebbero e si dividono le prestazioni. Le regole sono negli articoli 65-68 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) e hanno una contropartita precisa: le imprese rispondono in solido verso la stazione appaltante.
Vediamo raggruppamenti orizzontali e verticali, mandato alla capogruppo, divisione dei requisiti, uscita di un’impresa e funzionamento dei consorzi stabili e di cooperative.
In breve
- Chi può riunirsi: imprese individuali, società, cooperative e consorzi possono formare raggruppamenti temporanei, anche non ancora costituiti al momento dell’offerta (artt. 65 e 68 D.Lgs. 36/2023).
- Mandato: le imprese conferiscono alla capogruppo, detta mandataria, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, con un unico atto per scrittura privata autenticata (art. 68, commi 5 e 6).
- Requisiti: quelli generali (artt. 94 e 95) li deve avere ogni impresa; quelli economici e tecnici possono essere posseduti dal gruppo nel suo complesso (art. 68, commi 11 e 13).
- Responsabilità: l’offerta rende le imprese responsabili in solido verso la stazione appaltante, i subappaltatori e i fornitori (art. 68, comma 9).
RTI, consorzio o avvalimento: che differenza c’è?
Il raggruppamento temporaneo è un’alleanza per una singola gara: non nasce un nuovo soggetto e ogni impresa conserva i propri obblighi fiscali e contributivi (art. 68, comma 8). Il consorzio ordinario (art. 2602 c.c.) segue le stesse regole. I consorzi stabili, di cooperative e di imprese artigiane sono invece strutture permanenti. Possono concorrere anche reti d’impresa e GEIE (art. 65, comma 2).
Diversi sono due strumenti vicini. Con l’avvalimento un’impresa partecipa da sola usando i requisiti di un’altra, che non entra in gara. Con il subappalto l’aggiudicatario affida a terzi una parte dell’esecuzione, previa autorizzazione.
Raggruppamento orizzontale o verticale?
Nel raggruppamento orizzontale le imprese eseguono lo stesso tipo di prestazione, dividendosi le quote: per esempio tre cooperative che gestiscono insieme un servizio di assistenza scolastica. Nel raggruppamento verticale la mandataria esegue la prestazione principale e le mandanti quelle secondarie; nei lavori, la categoria prevalente e le categorie scorporabili. Sono possibili anche forme miste.
In ogni caso l’offerta indica le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che ciascuna impresa eseguirà (art. 68, comma 2), e ciascuna deve avere requisiti adeguati alla propria parte. Per i lavori, le regole di dettaglio su come si ripartiscono i requisiti sono nell’allegato II.12 del Codice, richiamato dall’art. 68. La stazione appaltante può precisare nei documenti di gara come i raggruppamenti dimostrano la capacità richiesta, purché la regola sia proporzionata e giustificata (art. 68, comma 4).
Come si costituisce un raggruppamento?
- accordo tra le imprese: chi fa cosa, quote, costi di gara, pagamenti, responsabilità interne e uscita di un’impresa;
- verifica dei requisiti: generali per tutte, speciali in relazione alla parte da eseguire;
- offerta: se il raggruppamento non è ancora costituito, la firmano tutte le imprese, che devono impegnarsi a conferire il mandato in caso di aggiudicazione; se l’impegno manca, il soccorso istruttorio lo recupera solo con documenti di data certa anteriore alla scadenza;
- mandato: unico atto per scrittura privata autenticata, gratuito e irrevocabile; la revoca, anche per giusta causa, non ha effetto verso la stazione appaltante (art. 68, comma 6);
- rappresentanza: la mandataria rappresenta in via esclusiva le mandanti verso la stazione appaltante per tutti gli atti, anche in giudizio (art. 68, comma 7).
La stazione appaltante non può imporre una forma giuridica per partecipare, ma può chiederla dopo l’aggiudicazione se serve alla buona esecuzione (art. 68, commi 3 e 4). È vietata l’associazione in partecipazione (art. 68, comma 15). Partecipare alla stessa gara in più raggruppamenti, o da soli e in raggruppamento, porta all’esclusione se le offerte sono riconducibili a un unico centro decisionale, salvo che l’impresa dimostri che ciò non ha influito sulla gara (art. 68, comma 14).
Chi risponde se qualcosa va storto?
L’offerta rende le imprese responsabili in solido verso la stazione appaltante, i subappaltatori e i fornitori (art. 68, comma 9): l’ente può chiedere l’intero adempimento, o il risarcimento, a ciascuna di esse. Chi paga per un’altra potrà poi rivalersi all’interno del gruppo.
L’art. 68 non prevede espressamente limitazioni di responsabilità per le mandanti dei raggruppamenti verticali: per questo l’accordo interno deve regolare rischi e garanzie con la stessa cura dell’offerta.
Cosa succede se un’impresa esce o perde i requisiti?
Durante la gara, se un componente incorre in una causa di esclusione o perde un requisito, il raggruppamento si salva dimostrando di averlo estromesso o sostituito con un’impresa qualificata, senza modificare in modo sostanziale l’offerta (art. 97 D.Lgs. 36/2023). Deve però comunicare la situazione e adottare le misure prima dell’aggiudicazione; se la stazione appaltante le ritiene tardive o insufficienti, lo esclude con decisione motivata, contro la quale si può ricorrere al TAR.
Durante l’esecuzione è ammesso il recesso di una o più imprese, purché quelle che restano abbiano i requisiti adeguati alle prestazioni ancora da eseguire (art. 68, comma 17). Le altre sostituzioni dell’esecutore, per esempio per insolvenza o riorganizzazioni societarie, sono ammesse solo nei casi previsti dal Codice (artt. 120 e 124). Fuori da queste ipotesi, la composizione indicata nell’offerta non si cambia.
Consorzi stabili e di cooperative: come funzionano?
Il consorzio stabile è formato da almeno tre imprese che decidono di operare insieme negli appalti pubblici per almeno cinque anni, creando una comune struttura di impresa; può avere forma di società consortile (art. 65, comma 2, lettera d). Accanto a esso ci sono i consorzi fra cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane.
Questi consorzi eseguono le prestazioni con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in gara, senza che si tratti di subappalto. In offerta dicono per quali consorziate concorrono, e queste non possono partecipare alla stessa gara in altra forma, alle condizioni viste per i raggruppamenti (art. 67, comma 4). I requisiti generali li devono avere sia le consorziate esecutrici sia quelle che prestano i requisiti (art. 67, comma 3).
Per i consorzi stabili i requisiti di capacità si calcolano così (art. 67, comma 1):
- servizi e forniture: si sommano in capo al consorzio, anche se posseduti dalle singole consorziate;
- lavori eseguiti con la propria struttura: i requisiti del consorzio si sommano a quelli delle consorziate;
- lavori eseguiti tramite consorziate: i requisiti devono averli queste ultime, in proprio o con avvalimento.
È vietato partecipare a più di un consorzio stabile, e il consorzio può prestare in avvalimento solo i requisiti maturati in proprio (art. 67, comma 7). In Sicilia i raggruppamenti di cooperative sono frequenti nei servizi sociali dei Comuni: un esempio è la gara per l’assistenza agli alunni con disabilità esaminata dal TAR Palermo.
Domande frequenti
Serve il notaio per costituire un raggruppamento temporaneo?
Sì: il mandato alla capogruppo deve risultare da scrittura privata autenticata (art. 68, comma 6). Se il raggruppamento partecipa non ancora costituito, il mandato si conferisce di regola dopo l’aggiudicazione.
Se una mandante non esegue la sua parte, chi paga?
Verso la stazione appaltante rispondono tutte le imprese in solido, e l’ente può rivolgersi a ciascuna. Chi paga potrà rivalersi sull’inadempiente secondo l’accordo interno.
Si può aggiungere un’impresa al raggruppamento dopo l’offerta?
Di regola no: la composizione dichiarata in gara resta ferma. Le eccezioni riguardano la sostituzione o l’estromissione del componente privo dei requisiti e il recesso durante l’esecuzione.
Scegliere la forma giusta per partecipare, e scrivere bene l’accordo tra le imprese, evita esclusioni e contrasti durante l’esecuzione. Lo Studio assiste imprese e stazioni appaltanti in materia di appalti pubblici: per una valutazione della vostra gara potete contattarci a Palermo o a Mussomeli.



