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	<title>Nature (Demo) Archivi - Avvocato Di Carlo</title>
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	<title>Nature (Demo) Archivi - Avvocato Di Carlo</title>
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	<item>
		<title>Si possono prelevare soldi dal conto di un familiare appena deceduto?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Di Carlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 06:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Nature (Demo)]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dopo la morte di un genitore o di un altro familiare, può capitare che uno degli eredi abbia accesso al...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Dopo la morte di un genitore o di un altro familiare, può capitare che uno degli eredi abbia accesso al conto corrente del defunto e pensi di poter utilizzare liberamente il denaro depositato. Spesso si ritiene, erroneamente, che essere figli o aver assistito economicamente il proprio caro negli anni dia automaticamente il diritto di prendere quei soldi.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In realtà, la situazione è molto più delicata.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Dal momento del decesso, il denaro presente sul conto non appartiene più esclusivamente al defunto, né può essere considerato di proprietà del primo erede che riesce ad accedervi.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Quelle somme entrano a far parte dell’eredità e devono essere ripartite tra tutti gli aventi diritto secondo le quote previste dalla legge o dal testamento.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Per questo motivo, prelevare denaro dal conto del defunto senza il consenso degli altri eredi può avere conseguenze molto serie.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Quando il prelievo può costituire reato</strong></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Chi utilizza per sé il denaro presente sul conto del familiare deceduto rischia di essere accusato di appropriazione indebita.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Questo accade perché il denaro ereditario appartiene a tutti gli eredi nel loro insieme.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Di conseguenza, il coerede che si appropria delle somme come se ne fosse l’unico proprietario sottrae, di fatto, anche la quota spettante agli altri.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Non è necessario essere intestatari del conto per incorrere in responsabilità.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Il problema può sorgere anche quando il familiare disponeva di una delega bancaria, possedeva il bancomat del defunto oppure era in grado di operare sul conto per altri motivi.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In questi casi, utilizzare il denaro esclusivamente nel proprio interesse può esporre a responsabilità penali.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Prelevare denaro significa spesso accettare l’eredità</strong></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Esiste poi un’altra conseguenza che molti ignorano.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Chi dispone dei beni del defunto comportandosi come proprietario può essere considerato, a tutti gli effetti, erede.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In termini giuridici si parla di “accettazione tacita dell’eredità”.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Ciò significa che il soggetto non potrà più rinunciare all’eredità in un momento successivo.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">La conseguenza può essere particolarmente pesante se il defunto aveva debiti.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Una volta accettata l’eredità, infatti, l’erede potrebbe essere chiamato a rispondere dei debiti ereditari anche con il proprio patrimonio personale.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Per questa ragione è sempre opportuno valutare con attenzione qualsiasi operazione sul patrimonio del defunto prima di decidere se accettare o rinunciare all’eredità.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>I soldi devono essere restituiti agli altri eredi?</strong></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Se un erede ha prelevato somme che facevano parte dell’eredità, gli altri possono chiedere la restituzione del denaro.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Le somme prelevate devono essere reinserite nel patrimonio ereditario affinché possano essere successivamente distribuite tra tutti gli eredi secondo le rispettive quote.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Qualora non sia possibile raggiungere un accordo, gli altri coeredi possono rivolgersi al giudice per ottenere la restituzione delle somme indebitamente utilizzate.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Le spese del funerale fanno eccezione</strong></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Esiste però un’importante eccezione.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Se il denaro viene utilizzato esclusivamente per sostenere le spese funerarie del defunto, il prelievo è generalmente considerato legittimo, purché l’importo sia ragionevole e strettamente collegato ai costi effettivamente sostenuti.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">È comunque consigliabile conservare sempre fatture, ricevute e ogni documento che dimostri l’impiego delle somme per il pagamento del funerale.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>E se il conto era cointestato?</strong></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Le regole cambiano quando il conto corrente era intestato a più persone.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In presenza di un conto cointestato, il cointestatario superstite conserva un proprio diritto sulle somme depositate.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Tuttavia, questo non significa che possa appropriarsi automaticamente dell’intero saldo.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Gli altri eredi potrebbero infatti contestare i prelievi se riescono a dimostrare che il denaro presente sul conto proveniva esclusivamente dal defunto.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Anche in queste situazioni, quindi, è opportuno agire con prudenza e verificare preventivamente la propria posizione.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Diverso il caso dei prelievi effettuati prima della morte</strong></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Occorre infine distinguere i prelievi eseguiti quando il titolare del conto era ancora in vita.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Molti figli assistono quotidianamente i genitori anziani e, grazie a una delega bancaria, effettuano pagamenti o prelevano denaro per affrontare spese mediche, assistenziali o domestiche.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Queste operazioni non vengono automaticamente considerate illecite.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Tuttavia, se gli altri eredi ritengono che il denaro sia stato utilizzato in modo scorretto, potranno contestare tali movimentazioni e chiedere chiarimenti sull’effettiva destinazione delle somme.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>In conclusione</strong></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Dopo il decesso di una persona, il denaro presente sul suo conto corrente non può essere utilizzato liberamente da uno solo degli eredi. Agire senza il consenso degli altri può comportare conseguenze civili e persino penali.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Prima di effettuare qualsiasi operazione sul conto di un familiare deceduto, è quindi sempre consigliabile informarsi adeguatamente o rivolgersi a un professionista, così da evitare errori che potrebbero rivelarsi molto costosi.</p>
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		<title>Muffa in casa in affitto: chi paga e cosa può fare l’inquilino.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Di Carlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 16:49:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Nature (Demo)]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scoprire la muffa sulle pareti di casa non è solo un disagio estetico: è spesso il segnale di un problema...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Scoprire la muffa sulle pareti di casa non è solo un disagio estetico: è spesso il segnale di un problema strutturale serio e, soprattutto, di un rischio per la salute.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Quando l’immobile è in affitto, la situazione si complica: l’inquilino deve capire chi è responsabile, quali passi intraprendere e come tutelarsi legalmente.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">La legge (artt. 1575 e 1576 del Codice Civile) stabilisce che il proprietario è tenuto a consegnare e mantenere l’immobile in condizioni idonee all’uso abitativo.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Se la muffa dipende da problemi strutturali – infiltrazioni d’acqua, cattivo isolamento termico, tubature difettose o umidità di risalita – la responsabilità è del locatore, che deve intervenire per eliminare la causa e ripristinare la salubrità dell’ambiente (art. 1578 c.c.).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Diverso è il caso in cui la muffa derivi da comportamenti scorretti dell’inquilino, come la mancata aerazione dei locali o l’uso improprio del riscaldamento.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In tali situazioni, sarà il conduttore a dover rispondere dei danni.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Se le parti non sono d’accordo sull’origine del problema, può essere disposta una perizia tecnica (CTU) per accertare le cause del deterioramento.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Quando la muffa è dovuta a un difetto strutturale, non basta una telefonata al proprietario di casa.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">È necessario inviare una diffida formale, tramite raccomandata A/R o PEC, per segnalare il problema e chiedere un intervento entro un termine ragionevole.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Questa comunicazione serve a “mettere in mora” il locatore, cioè ad avvisarlo ufficialmente del difetto e a renderlo responsabile se non provvede (art. 1577 c.c.).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">La diffida dovrebbe descrivere il tipo di danno, le stanze interessate, allegare fotografie e indicare eventuali disagi subiti.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Senza questo passaggio, sarà difficile dimostrare l’inadempimento del proprietario in un’eventuale causa.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">È importante chiarirlo subito: l’inquilino non può decidere da solo di sospendere o ridurre il pagamento dell’affitto.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Un simile comportamento può essere considerato morosità e portare a uno sfratto (Cass. Civ., Sez. III, n. 16918/2019).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">La riduzione del canone può essere concessa solo dal giudice, che valuta quanto la muffa abbia limitato l’uso della casa.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In casi eccezionali, quando l’immobile è diventato del tutto inabitabile, la legge consente all’inquilino di sospendere il pagamento in base al principio dell’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), ma la sospensione deve essere proporzionata e motivata: non basta la semplice presenza di macchie di umidità.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Se la muffa è diffusa, persistente e rende la casa insalubre o pericolosa per la salute, l’inquilino può chiedere la risoluzione del contratto per grave inadempimento del locatore (artt. 1453 e 1578 c.c.).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In questo caso, non è necessario rispettare il preavviso di recesso e l’inquilino non deve pagare i canoni successivi.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">La giurisprudenza ha riconosciuto la risoluzione nei casi in cui l’umidità ha compromesso in modo serio la vivibilità dell’abitazione e la salute di chi vi abita (Trib. Salerno n. 4809/2024; Trib. Napoli n. 5587/2024).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Oltre alla riduzione o alla risoluzione del contratto, l’inquilino può chiedere un risarcimento se la muffa ha causato:</p>
<ul style="font-weight: 400; text-align: justify;">
<li>danni alla salute (ad esempio allergie o problemi respiratori, da provare con certificazioni mediche);</li>
<li>danni ai beni personali (mobili, vestiti, libri rovinati dall’umidità);</li>
<li>spese aggiuntive (come costi per traslochi, alloggi temporanei o interventi di pulizia straordinaria).</li>
</ul>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Per ottenere il risarcimento è fondamentale dimostrare il danno e il collegamento diretto con le condizioni dell’immobile, attraverso prove concrete: foto, fatture, perizie o referti medici.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In conclusione, la muffa in casa in affitto non è solo un fastidio: può costituire un grave inadempimento contrattuale e un rischio per la salute.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">L’inquilino deve agire con metodo: documentare, diffidare formalmente il proprietario, evitare decisioni autonome sul canone e, se necessario, rivolgersi a un legale per tutelare i propri diritti.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">
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		<title>Assegno scoperto: come recuperare il credito?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Di Carlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2023 10:07:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Nature (Demo)]]></category>
		<category><![CDATA[assegno]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’assegno è un titolo esecutivo, e dunque un documento che certifica in maniera ufficiale un credito. La caratteristica dei titoli...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.avvocatodicarlo.it/assegno-scoperto-come-recuperare-il-credito/">Assegno scoperto: come recuperare il credito?</a> proviene da <a href="https://www.avvocatodicarlo.it">Avvocato Di Carlo</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">L’assegno è un titolo esecutivo, e dunque un documento che certifica in maniera ufficiale un credito.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">La caratteristica dei titoli esecutivi è la cosiddetta efficacia esecutiva: cioè consentono al creditore, in caso di omesso pagamento, di poter agire esecutivamente nei confronti del debitore, senza dover prima ricorrere al Giudice per ottenere un provvedimento di condanna in tal senso.<br />
Pertanto chi ha ricevuto un assegno e, al momento della presentazione in banca, ha scoperto che non ci sono abbastanza fondi per coprire l’importo, può avviare un pignoramento nei confronti del debitore che gli ha consegnato l’assegno “a vuoto”.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Tuttavia, l’assegno conserva tale caratteristica per 6 mesi dalla data di emissione decorsi i quali, vale come prova scritta del credito e promessa di pagamento del debitore.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Vediamo quindi come deve comportarsi il creditore per recuperare quanto di sua spettanza.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Assegno scoperto: come recuperare il credito nei primi 6 mesi</strong></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Entro 6 mesi dalla data di emissione dell’assegno, il recupero del credito è abbastanza veloce.<br />
Innanzitutto è consigliabile che il creditore, non appena abbia notizia di aver ricevuto un assegno “senza provvista”, anche autonomamente, contatti il debitore invitandolo ad effettuare il pagamento. In alternativa, può anche trasmettergli una lettera di diffida con cui lo invita a pagare l’importo dovuto, entro 7/15 giorni dal ricevimento della comunicazione avvertendolo che in difetto, si rivolgerà ad un avvocato.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Se nonostante ciò il debitore non paga, il creditore, con l’assistenza dell’avvocato, dovrà notificare al debitore l’atto di precetto con cui gli intima di pagare l’importo dovuto entro 10 giorni, pena l’esecuzione forzata.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Se il debitore non provvede nei 10 giorni l’avvocato, entro 90 giorni dalla notifica del precetto, avvierà il pignoramento nei suoi confronti.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Assegno scoperto: come recuperare il credito dopo i 6 mesi</strong></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Decorsi i 6 mesi, l’iter per recuperare il credito è un pò più lungo.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">L’ assegno, infatti, ha perso la sua efficacia esecutiva e dunque non consente di avviare direttamente il pignoramento.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Tuttavia, resta pur sempre una prova scritta del credito.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Pertanto il creditore, dopo aver chiesto invano al debitore il pagamento, tramite il proprio avvocato, dovrà chiedere al Giudice un decreto ingiuntivo che dovrà essere notificato al debitore.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Quest’ultimo, entro 40 giorni dalla notifica, potrà pagare oppure, laddove il debito sia stato già saldato o ne voglia contestare l’esistenza, opporsi iniziando una causa civile.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Se il debitore non si oppone al decreto ingiuntivo, questo diventa definitivo e dunque titolo esecutivo. Pertanto, si procederà con la notifica dell’atto di precetto e successivo pignoramento, come sopra descritto.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">A questo punto sorge spontanea la domanda:</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Cosa pignorare ad una persona che ha il conto corrente in rosso?</strong></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Si può verificare, tramite una speciale procedura, se il debitore ha intestato auto, beni immobili, conti correnti, titoli di stato, imbarcazioni ecc, e se percepisce redditi da parte di terzi.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Fatte le dovute valutazioni, si può procedere con un pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi; sarà il creditore (insieme al proprio avvocato) a scegliere quali beni pignorare.<br />
Se a seguito della procedura di ricerca telematica non dovessero risultare beni aggredibili, non c’è la possibilità nell’immediato di recuperare il credito.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Tuttavia, facendo bene attenzione a che il credito non vada in prescrizione, e quindi inviando periodicamente una diffida di pagamento a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, è possibile avviare il pignoramento in un momento successivo, quando la situazione patrimoniale del debitore sarà migliorata</p>
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		<item>
		<title>Offendicula: cosa sono e quando si possono usare.</title>
		<link>https://www.avvocatodicarlo.it/offendicula-cosa-sono-e-quando-si-possono-usare/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Di Carlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 17:41:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Nature (Demo)]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con il termine offendicula si individua qualsiasi mezzo posto a tutela di una proprietà privata che abbia facoltà di cagionare offese (come...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.avvocatodicarlo.it/offendicula-cosa-sono-e-quando-si-possono-usare/">Offendicula: cosa sono e quando si possono usare.</a> proviene da <a href="https://www.avvocatodicarlo.it">Avvocato Di Carlo</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Con il termine offendicula si individua qualsiasi mezzo posto a tutela di una <u>proprietà privata</u> che abbia facoltà di cagionare offese (come ferite o lesioni) a terzi che tentino di introdursi illecitamente.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Sono offendicula ad esempio il filo spinato o i cocci di vetro sui muri di cinta, le inferriate a punta viva, le recinzioni elettrificate, gli animali addestrati, ecc.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">L&#8217;articolo 832 del Codice Civile prevede che il proprietario abbia diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l&#8217;osservanza degli obblighi stabiliti dall&#8217;ordinamento giuridico.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Gli offendicula trovano legittimità nell&#8217;articolo 51 del Codice Penale il quale stabilisce che l&#8217;<em>esercizio di un diritto</em> (quindi anche il diritto di proprietà) <em>esclude la punibilità</em>. Quindi se metto in atto degli accorgimenti per esercitare il mio diritto di proprietà non posso essere punito.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Ciò ovviamente deve avvenire ad alcune condizioni, ovvero:</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; la proporzionalità dell&#8217;offesa rispetto al bene difeso (la cui valutazione è rimessa al giudice);</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; una non eccessiva attitudine a ledere (i mezzi non devono essere di natura particolarmente lesiva o cagionare la morte di colui che intende violare il diritto di proprietà);</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; i pericoli siano visibili o debitamente segnalati (l&#8217;aggressore deve ben conoscere il pericolo al quale rischia di esporsi violando la proprietà privata).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Cerchiamo allora di capire quali mezzi di protezione alla proprietà privata sono leciti e <u>in che modo vanno utilizzati e segnalati per non rischiare problemi.</u></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Il filo spinato, i cocci di vetro e le inferriate a punta viva sono ritenuti mezzi più che riconoscibili, pertanto si ritiene che non sia necessario porre dei cartelli di avviso. Bisogna solo fare attenzione e metterli in punti visibili.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Quindi se si posizionano dei cocci di vetro su un muro di cinta, questi dovranno essere ben visibili dall&#8217;esterno, stando a terra. Lo stesso per il filo spinato e per le inferriate.<br />
Sono invece ritenuti illegali i trabocchetti celati sotto uno strato di foglie, in quanto non riconoscibili e non segnalati.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">La presenza di animali addestrati, come ad esempio dei cani da difesa va anch&#8217;essa segnalata con il classico cartello<em> Attenti al cane</em>.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Per sicurezza nelle ore notturne il cartello dovrebbe trovarsi in una zona illuminata.<br />
Lo stesso tipo di segnalazione va fatta per le recinzioni elettrificate (che ricordiamo non devono essere troppo lesive o causare la morte di colui che tenta di violare la proprietà privata), per l&#8217;emissione di gas tossici, per dispositivi di allarme che bloccano tutte le uscite dell&#8217;edificio, ecc.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Nel caso di offendicula automatici, sarebbe opportuno, oltre una segnalazione con cartello, una semplice spiegazione di come funzionano.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Offendicula come cocci di vetro o filo spinato ha creato in passato numerose discussioni inerenti situazioni in cui a farsi male è un minore. Pensiamo ad esempio al classico caso del bambino che cerca di scavalcare il muro di cinta del vicino per recuperare un pallone e si ferisce con i cocci di vetro.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Cosa accade in queste situazioni in cui non vi è alcuna intenzione di ledere il diritto di proprietà da parte del bambino?</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Anche in tal caso si fa riferimento all&#8217;articolo 51 del Codice Penale: l&#8217;esercizio di un diritto esclude la punibilità. Quindi nel caso del bambino il vicino che ha messo i cocci non è tenuto ad alcun risarcimento.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Anzi, la responsabilità di quanto accaduto ricade sui genitori del bambino per più motivi. Innanzitutto per mancata vigilanza, ossia non hanno vigilato attentamente sulle azioni del piccolo.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In secondo luogo per difetto di educazione, ossia non hanno insegnato al bambino che non si può accedere alla proprietà del vicino senza avergli prima chiesto l&#8217;autorizzazione.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">
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		<title>Il genitore abbandona il figlio? Spetta il risarcimento.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Di Carlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 07:38:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Nature (Demo)]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con la pronuncia n. 27139 dello scorso 6 ottobre in tema di illecito endofamiliare, la I sezione civile della Corte...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Con la pronuncia n. 27139 dello scorso 6 ottobre in tema di illecito endofamiliare, la I sezione civile della Corte di Cassazione, ha accolto il ricorso di una madre che aveva avanzato una domanda di risarcimento danni per illecito endofamiliare nei confronti del padre di suo figlio, per aver l&#8217;uomo frequentato molto poco il bambino fino ai diciotto mesi.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Spieghiamo subito che con il termine “illecito endofamiliare” si intendono tutte le violazioni che si verificano all&#8217;interno del nucleo familiare, perpetrate da un membro nei confronti di uno o più altri facenti parte della medesima compagine.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Nel caso sottoposto all&#8217;attenzione della Cassazione, una madre citava in giudizio il padre del proprio figlio, affinché venisse condannato al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto a causa della condotta di progressivo abbandono del bambino e della relativa trascuratezza circa i doveri genitoriali.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Il Tribunale di Torino respingeva la domanda, sicché la donna proponeva tempestivo appello, dolendosi della mancata ammissione delle prove tendenti a dimostrare l&#8217;illecito endofamiliare, consistito nella privazione della figura paterna sofferta dal minore, protrattasi per anni.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">La Corte di Appello di Torino rigettava il gravame, sul presupposto che – pur essendo indiscussa la scarsa frequentazione da parte del padre del figlio fino ai diciotto mesi, avendo egli deciso di privilegiare la sua famiglia, composta da cinque figli – non era emersa la prova che il minore, dall&#8217;abbandono del padre, avesse sofferto un danno nel concreto del suo percorso evolutivo nei contesti di riferimento (scuola e famiglia), considerando altresì che la frequentazione del padre era stata minima e per un breve periodo della vita del minore da non aver potuto lasciare, a livello cosciente, ricordi della stessa figura paterna.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">La donna, ricorrendo in Cassazione, si doleva per aver la Corte d&#8217;Appello negato la sussistenza dell&#8217;illecito endofamiliare pur in presenza della chiara violazione dei diritti fondamentali del minore, come sanciti dalla Costituzione, dalla Dichiarazione di N. Y., dal Trattato UE e dalla Carta dei diritti fondamentali.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">A tal fine la mamma deduceva come il fatto stesso che il padre avesse di fatto abbandonato il figlio dopo pochi mesi di vita, disinteressandosene del tutto, integrava la lesione dei diritti fondamentali del minore, garantiti dalla richiamata normativa sovranazionale e unionale.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">La Cassazione ha condiviso la posizione del ricorrente.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In punto di diritto la Corte ha ricordato che il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di una figlia naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione &#8211; oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento &#8211; un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell&#8217;illecito civile e legittima l&#8217;esercizio, ai sensi dell&#8217;art. 2059 c.c. di un&#8217;autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In conclusione, la Cassazione ha accolto il ricorso ed ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d&#8217;appello di Torino, in diversa composizione, anche in ordine al regolamento delle spese del grado di legittimità.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">
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		<title>Caduta del ciclista: responsabilità e risarcimento danni.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Di Carlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2022 17:15:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Nature (Demo)]]></category>
		<category><![CDATA[caduta]]></category>
		<category><![CDATA[ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La caduta del ciclista è un evento piuttosto frequente purtroppo. I ciclisti sono utenti delle strade a tutti gli effetti,...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">La caduta del ciclista è un evento piuttosto frequente purtroppo.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">I ciclisti sono utenti delle strade a tutti gli effetti, al pari dei pedoni e dei conducenti di veicoli a motore. L’Ente proprietario o gestore della strada ha un preciso «obbligo di custodia», imposto dalla legge (art. 2051 del codice civile) che gli impone di sorvegliarla e di provvedere alla regolare manutenzione e alle riparazioni necessarie affinché il transito stradale avvenga sempre in condizioni di sicurezza adeguate.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Questo tipo di responsabilità si chiama “oggettiva”, ovvero sussiste per il semplice fatto che il custode ha un legame diretto con la cosa (ad esempio il Comune con la strada).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Per sfuggire a questo tipo di responsabilità il custode deve dar prova che l’incidente (nel nostro caso avvenuto ad un ciclista) è avvenuto per un «caso fortuito», cioè un evento imprevedibile ed eccezionale che ha reso impossibile un intervento tempestivo di manutenzione e riparazione della strada: ad esempio l’improvviso cedimento di un tubo fognario che ha causato il crollo dell’asfalto e l’apertura di una buca in cui è finito un ciclista che proprio in quel momento stava percorrendo quel tratto di strada.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Nella nozione del caso fortuito, però, rientra anche l’imprudenza del ciclista stesso, come quando è disattento e finisce per sbattere contro un ostacolo o cadere dentro una buca.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">A tal proposito, va evidenziato che la pericolosità della cosa custodita dall’Ente proprietario o gestore della strada dipende, essenzialmente, dalla sua concreta visibilità o meno.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Quindi se il ciclista è in grado di avvistare l’ostacolo deve adottare le opportune cautele per evitarlo, altrimenti è considerato egli stesso responsabile, o quantomeno corresponsabile, della sua caduta, per non essere stato attento a prevenire una situazione di pericolo che era ben percepibile e dunque poteva essere facilmente neutralizzata con una semplice deviazione della traiettoria.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In altre parole, più è grande e visibile l’ostacolo, più difficile sarà per il ciclista (o il pedone) riuscire ad ottenere un risarcimento economico perché essendo tanto visibile, con la dovuta accortezza, avrebbe dovuto e potuto evitarlo.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Rimangono, allora, gli ostacoli piccoli, che sono proprio quelli più insidiosi, come ad esempio un piccolo dislivello o alle mattonelle di pavimentazione sconnesse.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">L’ostacolo imprevisto può imporre al ciclista di deviare la traiettoria del mezzo, facendogli perdere l’equilibrio e farlo cadere.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In questi casi il risarcimento spetta ma bisogna fornire la prova dell’accaduto.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Infatti va tenuto presente che il ciclista infortunato è tenuto a provare non solo l’entità dei danni fisici riportati (lesioni personali e invalidità temporanea o permanente che ne è derivata, spese mediche e farmaceutiche, periodi di inabilità al lavoro per ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici e riabilitazione post-traumatica), ma, prima di tutto, deve dimostrare la dinamica dell’evento lesivo e, soprattutto, deve provare il c.d. “nesso causale” ovvero quel collegamento che deve esistere tra la condotta (in questo caso omissiva del Comune che non ha provveduto alla manutenzione stradale) ed il danno riportato (nel nostro caso la caduta dalla bicicletta).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Un aiuto importate, per ricostruire i fatti, può venire da eventuali testimoni che sono stati presenti durante la caduta: possono essere i compagni di passeggiata o anche persone che passavano lì per caso.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Altro elemento importante è il verbale di intervento della polizia municipale per gli opportuni rilievi dopo la caduta, insieme al referto del pronto soccorso e delle fotografie che descrivono lo stato dei luoghi.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Il verbale redatto dagli agenti della Polizia stradale o dalla Polizia locale e municipale, infatti, fa piena prova di quanto direttamente constatato dai verbalizzanti, e così l’episodio potrà ritenersi dimostrato, quantomeno per l’esistenza del fattore oggettivo che ha causato la caduta del ciclista (le dimensioni della buca, l’entità del dislivello, ecc.).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">
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		<title>Diritto di veduta e pergotenda: cosa bisogna sapere.</title>
		<link>https://www.avvocatodicarlo.it/diritto-di-veduta/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Di Carlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2022 19:41:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Nature (Demo)]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il codice civile chiarisce espressamente cosa si intende per veduta. L&#8217;art. 900 codice civile precisa che le vedute sono finestre...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il codice civile chiarisce espressamente cosa si intende per veduta.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 900 codice civile precisa che le vedute sono finestre o altre aperture che permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente, sul fondo del vicino. Il codice usa il termine &#8220;fondo&#8221; che deve intendersi nel senso di unità immobiliare in senso lato, ossia di terreno e di qualsiasi tipo di costruzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ove la veduta venga esercitata da un balcone, poi, su ogni lato del medesimo si potranno esercitare sia una veduta diretta frontale che due vedute laterali. Come insegnano dottrina e giurisprudenza, la veduta può essere esercitata sia in proiezione orizzontale che verticale (c.d. veduta in appiombo).</p>
<p style="text-align: justify;">Premesso questo, la veduta in appiombo consiste nel diritto del proprietario dell’immobile posto al primo piano o piani superiori di esercitare la veduta in verticale fino alla base dell’immobile.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò comporta che qualsiasi costruzione, veranda, pergolato o tensostruttura sottostante alla finestra o al balcone da cui si esercita la veduta debba essere rimossa per violazione dell’art. 907, se realizzata ad una distanza inferiore a 3 metri dagli stessi “senza che possano rilevare esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l’art.907 c.c. il bilanciamento tra l’interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, poiché luce ed aria assicurano l’igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita”.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, va sempre eliminata la costruzione a distanza inferiore a quella stabilita dal codice (tre metri) a prescindere da ogni valutazione in concreto se essa sia o meno idonea ad impedire o ad ostacolare l’esercizio della veduta: la legge prevede, infatti, in favore del titolare della veduta (il proprietario del piano superiore), un diritto pieno al rispetto della distanza legale da parte della costruzione del vicino, senza introdurre ulteriori costruzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">C’è da fare un’ultima differenza:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; se la veduta verso il basso cade sulla proprietà comune (esempio area condominiale), allora tale diritto non può essere limitato neppure rispettando la distanza di tre metri;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; se la veduta verso il basso cade sulla proprietà privata, è possibile una copertura, nel rispetto della distanza di tre metri.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, va precisato che la Corte di Cassazione (sentenza n. 2873/91) ha escluso che sia necessario il rispetto della distanza di cui sopra con riguardo a una mera tenda di telo con comando a manovella, ritenendo che se il rispetto dell’articolo 907 del codice civile si impone per la costruzione di un loggiato, di una pensilina o di una veranda, altrettanto non può dirsi per una tenda scorrevole di stoffa, che possa aprirsi e chiudersi, a seconda del riparo a cui essa debba servire. La tenda non può essere vietata, anche se situata a distanza inferiore a tre metri dal balcone o finestra sovrastante e anche se sono necessari, per farla funzionare, dei sostegni fissi.</p>
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		<item>
		<title>Donazione: si può impugnare?</title>
		<link>https://www.avvocatodicarlo.it/donazione-si-puo-impugnare/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Di Carlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 08:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Nature (Demo)]]></category>
		<category><![CDATA[donazione]]></category>
		<category><![CDATA[erede]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Per comprendere il tema che affrontiamo nel presente articolo, è necessario partire dal concetto di donazione. Si tratta, in sostanza,...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Per comprendere il tema che affrontiamo nel presente articolo, è necessario partire dal concetto di donazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta, in sostanza, di un contratto con il quale una parte (donante) per spirito di liberalità, arricchisce l’altra (donatario) senza ricavarne un corrispettivo.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ facile intuire come la donazione abbia dei riflessi anche sulla successione del soggetto donante perché, appunto, viene donato in vita un bene che, invece, poteva o doveva far parte dell’asse ereditario e che, quindi, poteva o doveva arricchire gli eredi.</p>
<p style="text-align: justify;">Un esempio chiarirà meglio il concetto: un soggetto anziano dona in vita, ad un amico, un immobile a Roma. Alla morte del soggetto anziano, gli eredi (ovvero i figli e l’eventuale moglie) accettano l’eredità che ha lasciato senza, tuttavia, l’immobile a Roma perché, appunto, era stato donato in vita ad un altro soggetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, in questo caso, gli eredi possono impugnare la donazione fatta nei confronti dell’amico del donante?</p>
<p style="text-align: justify;">La risposta è affermativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando un soggetto decide di regalare qualcosa a una persona ne consegue sempre un impoverimento del donante e un accrescimento del patrimonio del donatario. Pertanto, se l’atto reca pregiudizio a coloro che vantano diritti nei confronti del donante, può essere impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">I soggetti che possono impugnare la donazione sono, oltre ai creditori del donante, i suoi familiari e chiunque vi abbia interesse.</p>
<p style="text-align: justify;">Esistono <strong>tre casi</strong> nei quali la donazione può essere impugnata, ovvero quando:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>lede i diritti dei creditori;</li>
<li>lede i diritti degli eredi legittimari (ovvero moglie, figli e genitori del donante);</li>
<li>è priva dei requisiti di forma prescritti dalla legge.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Accanto a queste ipotesi si collocano quelle in cui il donante può chiedere la <strong>revoca </strong>della donazione per gravi motivi. Più precisamente, per:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>ingratitudine del donatario.</li>
<li>sopravvenienza dei figli.</li>
</ul>
<h4 style="text-align: justify;"><strong> </strong><strong>Donazione impugnata dai creditori del donante</strong></h4>
<p style="text-align: justify;">L’impugnazione della donazione da parte dei creditori è ammessa nel caso in cui il donante abbia sottoscritto l’atto con intento fraudolento nei loro confronti. In altre parole quando il donante, gravato da debiti, intesta i propri beni ad altre persone per evitarne il pignoramento da parte dei creditori, questi ultimi possono agire con la cosiddetta <strong>azione revocatoria</strong>. Devono, però, dimostrare che il patrimonio del donante era insufficiente a soddisfare il loro credito.</p>
<p style="text-align: justify;">Il termine per avviare l’azione revocatoria è di <strong>5 anni</strong> dalla donazione stessa.</p>
<h4 style="text-align: justify;"><strong> </strong><strong>Donazione impugnata dagli eredi.</strong></h4>
<p style="text-align: justify;">La donazione <u>non</u> può essere contestata dagli<strong> eredi</strong> del donante fino a quando questi è ancora in vita. L’impugnazione, quindi, può avvenire solo dopo la sua morte.</p>
<p style="text-align: justify;">A partire dal giorno stesso in cui viene fatta una donazione inizia un periodo chiamato periodo di prescrizione che dura venti anni. Entro tale termine di venti anni gli eredi del donante, se ritengono di essere stati lesi, possono agire contro il donatario chiedendo la restituzione del bene che era stato donato.</p>
<p style="text-align: justify;">Proprio tale azione di restituzione ha un termine di prescrizione di venti anni. In teoria, quindi, trascorsi questi venti anni non potrebbe più essere richiesta la restituzione del bene ad eventuali terzi che abbiano acquistato il bene donato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed è per questo che, al fine di interrompere il termine di vent’anni e quindi di tutelare gli eredi, la legge da loro la possibilità di opporsi alla donazione.</p>
<p style="text-align: justify;">L’atto di opposizione alla donazione ha un effetto ben preciso che è quello di sospendere la decorrenza del termine di prescrizione previsto per l’azione di restituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">L’opposizione alla donazione non rende la donazione inefficace ma è una forma di tutela degli eredi del donante che si oppongono; infatti, questa opposizione consentirà loro di richiedere la restituzione del bene che è stato donato quando il donante morirà, anche se il beneficiario della donazione avrà nel frattempo venduto quel bene, se i suoi diritti sono stati lesi.</p>
<p style="text-align: justify;">L’atto di opposizione non si fa in tribunale, infatti si dice che è un atto stragiudiziale proprio perché non avviene all’interno di un giudizio o di un processo. Esso è un atto che può essere fatto solo da alcuni soggetti individuati dalla legge con un atto privato che deve essere regolarmente notificato e trascritto.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli eredi possono altresì proporre:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l’<strong>azione di simulazione</strong>, nell’ipotesi in cui il proprietario ha venduto un bene ad un terzo ad un prezzo irrisorio oppure ad un prezzo mai pagato. Gli eredi, perciò, possono impugnare l’atto perché simulato. Peraltro, non si è in presenza di una compravendita bensì di una donazione e l’azione può essere esercitata senza limiti di tempo;</li>
<li>un’<strong>azione di inadempimento</strong>, che è consentita quando ad esempio il titolare di un immobile ne cede la proprietà riservandosi l’usufrutto in cambio di assistenza morale e materiale sino alla sua morte. In tale ipotesi, gli eredi possono impugnare la donazione se la predetta assistenza, in concreto, non viene prestata oppure se al momento della donazione il donante era sul punto di morire, pertanto, si è determinata una sproporzione tra la prestazione del donante e quella del donatario.</li>
</ul>
<h4 style="text-align: justify;"><strong> </strong><strong>Impugnazione della donazione per nullità.</strong></h4>
<p style="text-align: justify;">La donazione può essere impugnata anche quando è <strong>priva dei requisiti di forma </strong>prescritti dalla legge. In particolare, per quanto riguarda la donazione di beni immobili, la stessa deve avvenire davanti ad un notaio e alla presenza di due testimoni.</p>
<p style="text-align: justify;">Se l’atto viene compiuto senza rispettare le predette formalità, è nullo e può essere impugnato da chiunque, non soltanto dagli eredi, e senza limiti di tempo.</p>
<h4 style="text-align: justify;"><strong> </strong><strong>Revoca della donazione.</strong></h4>
<p style="text-align: justify;">La legge prevede che la donazione può essere <strong>revocata</strong> in presenza di <strong>due gravi motivi</strong>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>ingratitudine del donatario</strong>, cioè quando quest’ultimo compie gravi atti nei confronti del donante, come l’omicidio, la calunnia e l’ingiuria. In tal caso, la revoca va esercitata entro <strong>1 anno</strong> dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che la consente;</li>
<li><strong>sopravvenienza di figli</strong>, ovvero quando:</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>nasce un nuovo figlio o un nuovo discendente al donante, anche se era già stato concepito all’epoca del compimento dell’atto ma il donante non ne era a conoscenza;</li>
<li>il donante scopre l’esistenza di un figlio o di un discendente;</li>
<li>il donante adotta un figlio minore di età;</li>
<li>il donante riconosce un figlio naturale.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.avvocatodicarlo.it/donazione-si-puo-impugnare/">Donazione: si può impugnare?</a> proviene da <a href="https://www.avvocatodicarlo.it">Avvocato Di Carlo</a>.</p>
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		<title>Spese funerarie: chi paga?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Di Carlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 10:03:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Nature (Demo)]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Quando muore un parente, al di la di una lunga serie di problemi di carattere burocratico e legale, in presenza...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Quando muore un parente, al di la di una lunga serie di problemi di carattere burocratico e legale, in presenza di liti familiari, spesso si pone il problema di individuare che è tenuto a pagare le spese funerarie.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese funebri – quelle cioè sostenute per la bara, il funerale e la tumulazione, nonché le relative tasse – sono un debito che cade sul patrimonio ereditario e, di conseguenza, sugli eredi, ciascuno in proporzione alla propria quota di eredità.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, alla morte del soggetto, non si diventa automaticamente eredi (perché si ha un termine di dieci anni per decidere se accettare o meno l’eredità) e, quindi, si pone il problema di chi deve pagare le spese funerarie.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, anche se l’accettazione dell’eredità può essere fatta entro 10 anni dal decesso, il pagamento delle pompe funebri è un adempimento che bisogna sostenere immediatamente, quando ancora non si sa con certezza quali saranno gli eredi.</p>
<p style="text-align: justify;">A questo punto, il problema si risolve ponendo i costi della sepoltura sui cosiddetti “chiamati all’eredità”, coloro cioè che, pur non avendo ancora accettato l’eredità perché hanno un termine di dieci anni per decidersi, potenzialmente potranno diventare eredi (per previsione di legge o del testamento).</p>
<p style="text-align: justify;">Nella pratica succede quasi sempre che un chiamato all’eredità anticipi la spesa del funerale e della sepoltura, spesa che poi provvederà a ripartire con tutti gli altri eredi.</p>
<p style="text-align: justify;">Egli ha quindi diritto ad essere rimborsato da coloro i quali accetteranno l’eredità secondo le rispettive quote.</p>
<p style="text-align: justify;">Se chi ha anticipato l’importo intende poi rifiutare l’eredità (cosa che può certamente fare) avrà diritto al rimborso del 100% della somma spesa, altrimenti solo della parte eccedente la propria quota ereditaria.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza ritiene che le spese per le onoranze funebri sono da comprendere tra i debiti ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell’apertura della successione. Esse, pur essendo distinte dai debiti ereditari veri e propri (ossia da quelli lasciati dal defunto e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento) gravano sugli eredi per effetto dell’acquisto dell’eredità.</p>
<p style="text-align: justify;">La regola è quindi la seguente: a dover pagare le spese funebri sono solo coloro che accetteranno l’eredità. Se chi ha pagato (in tutto o in parte) tali costi decide in un secondo momento di rinunciare all’eredità, ha diritto di ottenere il rimborso di quanto versato dagli altri eredi.</p>
<p style="text-align: justify;">La divisione delle spese funebri avviene secondo le rispettive quote di eredità e non per quote uguali. Quindi, in presenza di una madre e due figli, la prima sosterrà il 50% delle spese funebri mentre a carico degli altri due compete il 25% a testa.</p>
<p style="text-align: justify;">Un altro problema che si è posto è se il pagamento delle spese funebri comporti anche l’accettazione tacita dell’eredità.</p>
<p style="text-align: justify;">Per rispondere dobbiamo distinguere a seconda di quali soldi vengono utilizzati per pagare le spese funebri.</p>
<p style="text-align: justify;">Se si tratta di denaro personale del familiare, non si può assolutamente parlare di accettazione tacita di eredità.</p>
<p style="text-align: justify;">Difatti chiunque può estinguere debiti del defunto con il proprio patrimonio, senza che tale atto possa essere classificato come accettazione di eredità.</p>
<p style="text-align: justify;">Il dubbio potrebbe sorgere se il pagamento dovesse essere fatto attingendo ai soldi del defunto stesso ossia dal suo conto corrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la giurisprudenza, poiché il pagamento delle spese funebri costituisce un obbligo morale prima ancora che giuridico – necessario a dare una degna sepoltura al parente deceduto – esso non può considerarsi un atto di accettazione tacita di eredità.</p>
<p style="text-align: justify;">Sicché chi si fa carico di tale versamento, anche se attingendo dagli averi del defunto, potrà sempre rinunciare all’eredità.</p>
<p style="text-align: justify;">Spesso il problema è con quale denaro pagare le spese funebri che, certo, non si può dire che siano un importo di poco conto.</p>
<p style="text-align: justify;">Di solito è il defunto stesso che stanzia una parte di soldi sul proprio conto per destinarlo al funerale. Quand’è così, è possibile rivolgersi alla banca per prelevare il necessario. </p>
<p style="text-align: justify;">Difatti, sebbene nella prassi l’istituto di credito, all’indomani della comunicazione del decesso del proprio cliente, blocca il conto in attesa che venga prodotta la dichiarazione di successione (atto che le consente di sapere chi sono gli eredi e in quali quote pagarli), tuttavia – col consenso di tutti gli eredi -autorizza piccoli prelievi al fine di provvedere alle incombenze funebri.</p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Danni provocati da maltempo: è possibile il risarcimento?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Di Carlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2021 06:08:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Nature (Demo)]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Accade non di rado che, durante la stagione invernale, a causa di un’alluvione, di una violenta grandinata o di un...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Accade non di rado che, durante la stagione invernale, a causa di un’alluvione, di una violenta grandinata o di un albero sradicato dal forte vento, vengano danneggiate le auto in sosta.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, esistono due situazioni nelle quali il veicolo può riportare dei danni a causa del maltempo, ovvero:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; La prima situazione è quella in cui il veicolo riporta dei danni durante la marcia; tipo esempio è quello dell’improvvisa grandinata o pioggia torrenziale che, in pochi minuti, allaga sottopassaggi e rovina carrozzeria e vetri;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; La seconda situazione si riferisce al danno che la macchina può riportare dopo che l’ondata di maltempo è passata già da un po’ ma ha lasciato il suo segno. Si pensi alle buche stradali provocate dalle forti piogge, a quelle piante colpite dal temporale ma rimaste solo spezzate, non del tutto abbattute e rimaste pericolanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di due situazioni differenti che vengono gestite diversamente.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, se è stata stipulata apposita assicurazione contro i danni alle auto provocati dal maltempo, la via del risarcimento è più comoda.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di una garanzia accessoria, cioè di una polizza facoltativa, che può essere abbinata all’assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile, cioè la Rc Auto.</p>
<p style="text-align: justify;">Le coperture offerte normalmente dalle compagnie sono quelle sui danni causati da:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>grandine;</li>
<li>trombe d’aria;</li>
<li>tempeste;</li>
<li>uragani;</li>
<li>frane o smottamenti di terreno;</li>
<li>inondazioni;</li>
<li>valanghe o slavine;</li>
<li>alluvioni.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">È importante, comunque, controllare bene cosa offre la singola compagnia, poiché nella polizza potrebbe mancare qualcuna di queste coperture. Restano fuori i danni provocati da terremoti o da eruzioni vulcaniche, sui quali si dovrebbe fare un altro tipo di assicurazione</p>
<p style="text-align: justify;">Ottenere il rimborso del danno, però, non è così scontato. L’evento che ha provocato il danno deve essere dichiarato eccezionale da un centro meteorologico riconosciuto e deve anche essere stato riscontrato da più automobilisti.</p>
<p style="text-align: justify;">Accertati questi due aspetti, occorrerà presentare la richiesta di rimborso alla propria compagnia insieme ad una copia della denuncia dei danni effettuata presso le forze dell’ordine. Un perito della compagnia effettuerà il dovuto controllo per la stima dei danni e del conseguente costo della riparazione. Se l’auto è rimasta completamente distrutta, l’assicurazione rimborserà il valore di mercato del veicolo al momento in cui si è verificato l’evento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il costo della polizza dipende, soprattutto, da due fattori: il valore dell’auto e la zona di residenza: ci sono dei luoghi, infatti, più soggetti ad eventi atmosferici violenti rispetto ad altri.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ anche possibile che l’assicurazione liquidi un danno inferiore rispetto a quello richiesto; in questo caso, sarà necessario accettare la somma in acconto e avviare un procedimento civile per ottenere la condanna dell’assicurazione a pagare la rimanente parte.</p>
<p style="text-align: justify;">In assenza di assicurazione contro i danni da maltempo, la situazione cambia.</p>
<p style="text-align: justify;">Se la macchina riporta un danno per un caso fortuito ed eccezionale, senza assicurazione non c’è diritto al risarcimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Se, invece, il danno è causato dalla mancata manutenzione dei luoghi o delle cose (si pensi ai tombini che straripano o agli alberi che cadono perche non curati), il risarcimento del danno potrebbe chiedersi in virtù dell’art. 2051 del codice civile, secondo cui: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.</p>
<p style="text-align: justify;">Significa che il cittadino ha diritto al risarcimento se, ad esempio, quella pianta che è caduta addosso alla sua auto provocando un danno era rimasta pericolante dopo l’ultimo temporale ed il Comune non ha provveduto alla sua messa in sicurezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Se, però, la Pubblica Amministrazione riesce a dimostrare che il danno è stato causato da un fatto non prevedibile e inevitabile (il caso di una calamità naturale) o di straordinaria gravità, il risarcimento al cittadino è possibile solo se si riesce a dimostrare la mancata manutenzione alla base dell’evento. Si pensi all’alluvione e al danno provocato dall’incuria degli argini di un fiume o alla voragine che si apre in una strada durante un violento temporale a causa della scarsa tenuta del terreno per una rete fognaria trascurata.</p>
<p style="text-align: justify;">Sarà il Comune a dover provare di avere adottato tutti i provvedimenti necessari per evitare danni ai cittadini. La Cassazione, infatti, ha attribuito l’onere della prova all’ente locale sulla non prevedibilità di un evento atmosferico e sul fatto che, anche con la migliore più puntuale e precisa manutenzione, il danno sarebbe stato comunque provocato dall’eccezionalità dei fatti.</p>
<p style="text-align: justify;">In vista del risarcimento, è opportuno fare dei video o scattare delle fotografie sul luogo in cui è avvenuto il danno a supporto delle proprie ragioni, oltre a raccogliere tutte le testimonianze possibili.</p>
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