La prescrizione estingue il reato quando, dal giorno in cui è stato commesso, passa un tempo pari al massimo della pena prevista, e comunque non inferiore a 6 anni per i delitti e a 4 anni per le contravvenzioni (art. 157 c.p.). Gli atti del procedimento la interrompono e allungano il termine, di regola fino a un quarto. Per i reati commessi dal 1° gennaio 2020, però, la prescrizione smette di correre con la sentenza di primo grado e in appello e in Cassazione conta l’improcedibilità per durata eccessiva del giudizio (art. 344-bis c.p.p.).
Al 20 ottobre 2026 la riforma approvata dalla Camera nel gennaio 2024 è ancora all’esame del Senato: non è legge. Vediamo come si calcolano i tempi, quale disciplina vale secondo la data del fatto, cosa è cambiato davvero e quali effetti ha la prescrizione sul risarcimento.
In breve
- Il termine di prescrizione è pari al massimo della pena prevista per il reato, con un minimo di 6 anni per i delitti e 4 per le contravvenzioni; i reati punibili con l’ergastolo non si prescrivono (art. 157 c.p.).
- Gli atti interruttivi, come l’interrogatorio o la richiesta di rinvio a giudizio, fanno ripartire il termine, ma di regola non oltre un quarto in più (artt. 160 e 161 c.p.).
- Per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 la prescrizione cessa con la sentenza di primo grado (art. 161-bis c.p.); l’appello va definito in 2 anni e il giudizio di Cassazione in 1, salvo proroghe (art. 344-bis c.p.p.).
- Per i fatti commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 vale la sospensione introdotta dalla L. 103/2017, come confermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 38/2026.
Prescrizione del reato: quali sono i tempi?
Si guarda alla pena massima prevista dalla legge per il reato, consumato o tentato. Le attenuanti non contano; tra le aggravanti contano solo quelle a effetto speciale o che prevedono una pena di specie diversa.
Qualche esempio: il furto semplice e la truffa, puniti fino a 3 anni, si prescrivono nel termine minimo di 6 anni; la ricettazione, punita fino a 8 anni, in 8 anni. Le contravvenzioni si prescrivono in 4 anni.
Per alcuni reati i termini sono raddoppiati (art. 157, sesto comma, c.p.): tra questi l’omicidio stradale, l’omicidio colposo aggravato, i maltrattamenti in famiglia, la violenza sessuale e i reati di criminalità organizzata.
Da quando decorre e come si interrompe la prescrizione?
Il termine decorre dal giorno in cui il reato è consumato; per il tentativo, da quando è cessata l’attività; per i reati permanenti, da quando è cessata la permanenza (art. 158 c.p.). Per alcuni gravi reati commessi contro un minore, come la violenza sessuale, il termine decorre dal compimento dei 18 anni della vittima, salvo che l’azione penale sia stata già esercitata.
La prescrizione si interrompe con gli atti indicati dall’art. 160 c.p., tra cui l’ordinanza che applica una misura cautelare, l’interrogatorio davanti al pubblico ministero o al giudice, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di citazione e la sentenza o il decreto di condanna. Dopo ogni interruzione il termine riparte, ma nel complesso non può superare il termine base aumentato di un quarto; l’aumento è maggiore per i recidivi e i delinquenti abituali (art. 161 c.p.). Così un furto semplice si prescrive al massimo in 7 anni e 6 mesi.
Nei casi dell’art. 159 c.p., per esempio i rinvii chiesti dalla difesa, la prescrizione è invece sospesa.
Cosa succede dopo la sentenza di primo grado?
Qui conta la data in cui il reato è stato commesso, perché si sono succedute tre discipline:
- Fatti fino al 2 agosto 2017: la prescrizione continua a correre fino alla sentenza definitiva (legge «ex Cirielli», L. 251/2005).
- Fatti dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019: dopo una condanna in primo grado la prescrizione resta sospesa per un massimo di un anno e sei mesi durante l’appello, e per un altro anno e sei mesi dopo la condanna in appello (L. 103/2017). Le Sezioni Unite della Cassazione nel 2025 e la Corte costituzionale con la sentenza n. 38/2026 hanno confermato che questa regola vale ancora per quei fatti.
- Fatti dal 1° gennaio 2020: il corso della prescrizione cessa definitivamente con la sentenza di primo grado, anche di assoluzione (L. 3/2019 e oggi art. 161-bis c.p., introdotto dalla L. 134/2021). Riprende solo se la sentenza viene annullata con ritorno del processo al primo grado o a una fase precedente.
Improcedibilità in appello: come funziona?
Per i reati commessi dal 2020, il limite ai processi troppo lunghi è l’improcedibilità introdotta dalla riforma Cartabia (art. 344-bis c.p.p.). Se l’appello non si conclude entro 2 anni o il giudizio di Cassazione entro 1 anno, il processo si chiude senza decisione sul merito.
I termini decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della motivazione. Nei processi complessi il giudice può prorogarli di un anno in appello e di sei mesi in Cassazione, con ulteriori proroghe per mafia, terrorismo e altri reati gravi. Per le impugnazioni proposte fino al 31 dicembre 2024 i termini erano di 3 anni e di un anno e sei mesi. L’improcedibilità non si applica ai reati punibili con l’ergastolo e l’imputato può chiedere che il processo prosegua.
Riforma della prescrizione: è cambiato qualcosa nel 2025-2026?
La proposta di riforma approvata dalla Camera il 16 gennaio 2024 tornerebbe a una prescrizione «sostanziale»: dopo la condanna in primo grado il termine resterebbe sospeso per 24 mesi e, dopo la conferma in appello, per altri 12, con l’abolizione dell’improcedibilità. Al Senato l’esame in commissione Giustizia è ripreso nella primavera del 2026, ma a ottobre 2026 il testo non è stato approvato. Fino a un’eventuale legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale valgono le regole descritte sopra.
La novità effettiva del 2026 è la sentenza n. 38 della Corte costituzionale sui fatti del periodo 2017-2019.
Reati imprescrittibili, rinuncia e risarcimento
Non si prescrivono i reati per i quali la legge prevede l’ergastolo, anche per effetto di aggravanti. L’imputato può rinunciare alla prescrizione con una dichiarazione espressa (art. 157, settimo comma, c.p.), per ottenere un’assoluzione nel merito; e il giudice deve comunque assolvere se dagli atti risulta evidente l’innocenza (art. 129 c.p.p.).
La prescrizione del reato non cancella automaticamente il diritto della vittima al risarcimento. Se in primo grado c’è stata condanna anche al risarcimento, il giudice d’appello o la Cassazione che dichiarano prescritto il reato decidono comunque sugli effetti civili (art. 578 c.p.p.). Per questo conta molto costituirsi parte civile; i rapporti tra prescrizione penale e civile sono spiegati nella guida sul risarcimento del danno da reato.
Domande frequenti
Dopo quanti anni si prescrive un reato?
Dipende dalla pena massima: almeno 6 anni per i delitti e 4 per le contravvenzioni, di più per i reati puniti più gravemente, con un aumento fino a un quarto se ci sono atti interruttivi. Per i fatti dal 2020 il conto si ferma alla sentenza di primo grado.
La querela o la denuncia interrompono la prescrizione?
No. La querela e la denuncia avviano il procedimento ma non sono tra gli atti interruttivi dell’art. 160 c.p. La prescrizione si interrompe solo con gli atti dell’autorità giudiziaria indicati dalla legge.
Se il reato è prescritto la vittima può ancora chiedere i danni?
Sì, davanti al giudice civile, purché non sia prescritto anche il diritto al risarcimento. Quando il fatto è un reato, all’azione civile si applica l’eventuale termine più lungo previsto per il reato (art. 2947, terzo comma, c.c.).
Il calcolo richiede di ricostruire data del fatto, aggravanti e atti del procedimento. Come lo studio si occupa di diritto penale è descritto nella pagina dell’area penale; per una valutazione del caso concreto è possibile contattare lo studio.



