La costituzione di parte civile è l’atto con cui chi ha subito un danno da un reato chiede il risarcimento, o la restituzione di quanto ha perso, direttamente nel processo penale, contro l’imputato ed eventualmente contro il responsabile civile (artt. 74 e 76 c.p.p.). Si fa tramite un avvocato ed entro un termine a pena di decadenza, che la riforma Cartabia ha anticipato alla prima udienza davanti al giudice (art. 79 c.p.p.).
È un’alternativa alla causa civile, con vantaggi e rischi propri: ecco chi può costituirsi, entro quando, cosa si ottiene, come si coordina con l’azione civile e quanto costa.
In breve
- Può costituirsi parte civile chi ha subito un danno dal reato, o i suoi eredi, contro l’imputato e il responsabile civile (art. 74 c.p.p.).
- Il termine è a pena di decadenza: nell’udienza preliminare, prima che siano ultimati gli accertamenti sulla costituzione delle parti, oppure, se quell’udienza manca, nell’udienza predibattimentale o nel dibattimento (art. 79 c.p.p.).
- Con la condanna il giudice liquida il danno o pronuncia una condanna generica e, su richiesta, può assegnare una provvisionale immediatamente esecutiva (artt. 539 e 540 c.p.p.).
- Il contributo unificato si paga solo se è chiesta e riconosciuta una somma, in base all’importo liquidato (art. 12 D.P.R. 115/2002).
Persona offesa e danneggiato: chi può costituirsi parte civile?
La persona offesa è il titolare dell’interesse protetto dalla norma penale: chi è stato derubato, raggirato, ferito. Ha diritti propri anche senza costituirsi: può presentare memorie e indicare prove (art. 90 c.p.p.), opporsi alla richiesta di archiviazione e, per i reati che la richiedono, presentare querela.
Il danneggiato è invece chi ha subito dal reato un danno risarcibile, patrimoniale o non patrimoniale (art. 185 c.p.). Spesso le due figure coincidono, ma non sempre: nell’omicidio la persona offesa è la vittima, i danneggiati sono i familiari. Solo il danneggiato, o i suoi eredi, può costituirsi parte civile (art. 74 c.p.p.).
La domanda si rivolge contro l’imputato e contro il responsabile civile, cioè chi per legge risponde del fatto dell’imputato: il datore di lavoro per il dipendente o, nei reati stradali, l’assicurazione del veicolo. Per la vittima di un incidente stradale, però, la richiesta diretta all’assicurazione resta spesso la via più rapida.
Entro quando ci si costituisce dopo la riforma Cartabia?
Durante le indagini la costituzione non è possibile: si diventa parte civile solo quando il processo arriva davanti al giudice. Il termine, a pena di decadenza, è stato anticipato dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022, in vigore dal 30 dicembre 2022):
- con l’udienza preliminare, prevista per i reati più gravi: in quell’udienza, prima che siano ultimati gli accertamenti sulla costituzione delle parti, senza poter più rinviare al dibattimento;
- senza udienza preliminare: entro gli stessi accertamenti dell’udienza predibattimentale, nei reati a citazione diretta (art. 554-bis c.p.p.), o del dibattimento, per esempio nel giudizio immediato (art. 484 c.p.p.).
La dichiarazione, firmata dal difensore, indica a pena di inammissibilità chi si costituisce, l’imputato, il difensore con la procura e le ragioni della domanda (art. 78 c.p.p.); se è depositata fuori udienza, va notificata alle altre parti. Chi si costituisce dopo il termine per le liste non può indicare propri testimoni o consulenti (art. 79 c.p.p.).
Attenzione ai riti alternativi. Se l’imputato patteggia, il giudice non decide sulla domanda civile: lo condanna solo alle spese della parte civile (art. 444 c.p.p.) e il risarcimento va chiesto con una causa civile. Nel rito abbreviato, costituirsi dopo aver saputo dell’ordinanza che lo dispone equivale ad accettarlo; chi non lo accetta può agire in sede civile senza subire la sospensione (art. 441 c.p.p.).
Cosa si può ottenere: liquidazione, provvisionale e sequestro
Se condanna l’imputato, il giudice decide anche sulla domanda civile e liquida il danno, condannando in solido il responsabile civile (art. 538 c.p.p.). Se le prove non bastano a quantificarlo, pronuncia una condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile per la liquidazione (art. 539 c.p.p.).
Su richiesta della parte civile può assegnare una provvisionale, cioè una somma in acconto nei limiti del danno già provato, immediatamente esecutiva (artt. 539 e 540 c.p.p.). Il resto della condanna può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo, su richiesta, solo per giustificati motivi. Se si teme che l’imputato disperda i propri beni, la parte civile può chiedere il sequestro conservativo (art. 316 c.p.p.).
La costituzione incide anche sulla prescrizione del diritto al risarcimento, come spiega l’articolo sul risarcimento da reato e la parte civile. E se in appello o in Cassazione il reato si prescrive dopo una condanna, anche generica, al risarcimento, il giudice decide comunque sulle questioni civili (art. 578 c.p.p.).
Processo penale o causa civile: come si coordinano?
Il danneggiato può scegliere. Le regole principali sono nell’art. 75 c.p.p.:
- Trasferimento: la causa civile già avviata si può trasferire nel processo penale finché non c’è una sentenza civile di merito; il trasferimento comporta la rinuncia agli atti del giudizio civile.
- Prosecuzione: se non viene trasferita, o è iniziata quando la costituzione non era più possibile, la causa civile va avanti per conto suo.
- Sospensione: se la causa civile contro l’imputato inizia dopo la costituzione di parte civile o dopo la sentenza penale di primo grado, resta sospesa fino alla sentenza penale definitiva.
La scelta ha conseguenze. L’assoluzione definitiva dopo il dibattimento, perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, vale anche nella causa civile di risarcimento se il danneggiato si è costituito o poteva farlo, salvo che abbia scelto per tempo la via civile (art. 652 c.p.p.). La costituzione si considera revocata se la parte civile non presenta le conclusioni o se promuove l’azione davanti al giudice civile (art. 82 c.p.p.).
A favore del processo penale giocano le prove raccolte dal pubblico ministero e l’assenza della mediazione obbligatoria, che non si applica all’azione civile nel processo penale (art. 5, comma 6, D.Lgs. 28/2010): un vantaggio concreto, per esempio, nei casi di diffamazione sui social. Contro, i tempi del penale e il legame con l’esito dell’accusa.
Quanto costa costituirsi parte civile?
Il costo principale è il compenso dell’avvocato. Il contributo unificato non è dovuto se si chiede solo la condanna generica; se si chiede una somma, anche come provvisionale, si paga solo in caso di accoglimento, in base all’importo liquidato (art. 12 D.P.R. 115/2002).
Se la domanda è accolta, imputato e responsabile civile sono condannati a rimborsare le spese alla parte civile, salvo compensazione per giusti motivi. Se invece la domanda è respinta o l’imputato è assolto, salvo che per difetto di imputabilità, la parte civile può dover pagare le spese dell’imputato, se questi lo chiede, e in caso di colpa grave anche i danni (art. 541 c.p.p.). Chi ha un reddito basso può chiedere il patrocinio a spese dello Stato, previsto anche per la parte civile.
Domande frequenti
Posso costituirmi parte civile senza avvocato?
No. La dichiarazione deve essere firmata da un difensore munito di procura; se non si hanno i mezzi, si può chiedere il patrocinio a spese dello Stato.
Se ho già fatto causa civile, posso passare al processo penale?
Sì, finché nel giudizio civile non è stata pronunciata una sentenza di merito. Il trasferimento comporta la rinuncia agli atti della causa civile (art. 75 c.p.p.).
Cosa succede se l’imputato patteggia?
Il giudice penale non decide sul risarcimento, ma condanna l’imputato a rimborsare le spese della parte civile. Il risarcimento va chiesto con una causa civile, nella quale la sentenza di patteggiamento non ha efficacia e non può essere usata come prova (art. 445 c.p.p.).
Decidere se costituirsi parte civile, e quando, richiede di valutare il reato, le prove, i possibili riti alternativi e la solvibilità dell’imputato. Se siete vittime di un reato in un procedimento a Palermo, a Caltanissetta o altrove, possiamo esaminare con voi la situazione: i recapiti sono nella pagina sedi e contatti.



