La truffa è il reato di chi, con artifici o raggiri, inganna una persona e la induce a compiere un atto che procura a lui o ad altri un ingiusto profitto e alla vittima un danno: è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 51 a 1.032 euro (art. 640 c.p.). Di regola si procede solo con la querela della vittima, da presentare entro tre mesi da quando si è scoperto l’inganno; si procede d’ufficio nelle truffe ai danni dello Stato, in quelle che sfruttano la vulnerabilità della vittima, per esempio l’età avanzata, e in altre ipotesi aggravate.
Non ogni affare andato male è una truffa: la linea di confine con il semplice inadempimento di un contratto è decisiva. Vediamo quando c’è il reato, quali sono le forme aggravate, come si presenta la querela e come si può tentare di recuperare il denaro.
In breve
- La truffa semplice è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni ed è procedibile a querela, da presentare entro tre mesi dalla scoperta (artt. 640 e 124 c.p.).
- Dal 2025 la truffa che approfitta della minorata difesa della vittima, come spesso accade con gli anziani, è punita da due a sei anni, si persegue d’ufficio e comporta l’arresto obbligatorio in flagranza.
- La truffa per ottenere contributi o finanziamenti pubblici è punita da due a sette anni ed è procedibile d’ufficio (art. 640-bis c.p.).
- La vittima può recuperare il denaro costituendosi parte civile nel processo o agendo davanti al giudice civile.
Quando c’è truffa?
Servono quattro elementi collegati tra loro. Gli artifici o raggiri sono le messe in scena e le menzogne capaci di ingannare: documenti falsi, false qualifiche, siti o annunci fasulli, racconti costruiti ad arte. Anche il silenzio su circostanze decisive può bastare, quando chi tace aveva il dovere giuridico di parlare.
L’inganno deve provocare un errore nella vittima, che per effetto di quell’errore compie un atto di disposizione, come un pagamento o una consegna. Ne devono derivare un danno patrimoniale per lei e un ingiusto profitto per il truffatore o per altri. Serve infine il dolo: la volontà di ingannare per ottenere il vantaggio.
Truffa o inadempimento contrattuale?
È la domanda più frequente. Chi non paga una fornitura o non consegna un bene promesso è inadempiente, ma non per questo commette un reato: il mancato rispetto di un contratto si tutela, di regola, davanti al giudice civile, con le azioni di adempimento, risoluzione e risarcimento.
Si parla di truffa contrattuale quando l’inganno c’è già al momento della conclusione del contratto: il venditore sa fin dall’inizio che non consegnerà nulla, l’acquirente presenta garanzie o documenti falsi, il contraente usa una falsa identità. Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione conta proprio questo: il raggiro deve aver determinato il consenso. Se il contratto è nato regolarmente e le difficoltà sono sopravvenute, resta una controversia civile.
Quali sono le forme aggravate e quando si procede d’ufficio?
La pena sale alla reclusione da uno a cinque anni e alla multa da 309 a 1.549 euro se la truffa è commessa ai danni dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea, se si fa credere alla vittima un pericolo immaginario o di dover eseguire un ordine dell’Autorità, oppure se è commessa a distanza con strumenti informatici o telematici idonei a nascondere l’identità del truffatore (art. 640, secondo comma, c.p.).
- Truffa ai danni dello Stato, pericolo immaginario e falso ordine dell’Autorità: si procede d’ufficio.
- Truffa online con identità nascosta: la pena è aggravata, ma resta necessaria la querela.
- Minorata difesa: con il D.L. 48/2025, convertito dalla legge 80/2025, chi approfitta di circostanze di tempo, luogo o persona, anche legate all’età, è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da 700 a 3.000 euro; si procede d’ufficio ed è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.). È il caso tipico del finto nipote o del finto carabiniere che si presenta a casa di un anziano.
- Erogazioni pubbliche: la truffa per ottenere contributi, finanziamenti o mutui agevolati pubblici è punita da due a sette anni (art. 640-bis c.p.).
Diversa è la frode informatica (art. 640-ter c.p.), in cui non si inganna una persona ma si altera un sistema informatico o si usano dati senza diritto. Se produce un trasferimento di denaro o avviene con furto dell’identità digitale è aggravata e procedibile d’ufficio. Per phishing e bonifici fraudolenti, e per il rimborso da parte della banca, rinviamo alla guida su truffa online e phishing.
Come si denuncia una truffa?
Chi ha subito una truffa deve muoversi in fretta, perché il termine per la querela è di tre mesi dal giorno in cui ha scoperto l’inganno, non da quello del pagamento (art. 124 c.p.). Alcuni passaggi pratici:
- Raccogliere le prove: contratti, ricevute, bonifici, messaggi, annunci, numeri di telefono, profili social, nomi e indirizzi del truffatore.
- Bloccare i pagamenti ancora possibili e avvisare subito la banca se sono coinvolti carte o conti.
- Presentare la querela a carabinieri, polizia o procura della Repubblica, dichiarando in modo esplicito di volere la punizione del responsabile. Modalità e ritiro sono spiegati nella guida su querela e denuncia.
- Indicare i danni subiti e chiedere di essere informati sull’eventuale archiviazione.
Chi invece riceve un’informazione di garanzia per truffa ha il diritto di difendersi e di essere considerato innocente fino a condanna definitiva: prima di rendere dichiarazioni conviene leggere la guida su cosa fare dopo l’avviso di garanzia e parlarne con un difensore.
Come si recupera il denaro?
La condanna del truffatore non restituisce da sola le somme. La vittima può costituirsi parte civile nel processo penale e chiedere restituzioni e risarcimento, oppure agire davanti al giudice civile. Nel corso delle indagini il pubblico ministero può chiedere il sequestro del profitto del reato, che a volte consente di ritrovare almeno una parte del denaro.
Nelle truffe procedibili a querela il truffatore ha anche un interesse a risarcire: il risarcimento integrale entro l’apertura del dibattimento può portare all’estinzione del reato (art. 162-ter c.p.). Una via ulteriore è la giustizia riparativa, che favorisce l’incontro tra vittima e autore, solo se entrambi lo vogliono.
Domande frequenti
Ho pagato un oggetto online che non è mai arrivato: è truffa?
Può esserlo, se il venditore non aveva mai avuto intenzione di spedire, per esempio con annunci falsi o profili creati per l’occasione. Conviene conservare annuncio, chat e ricevuta di pagamento e presentare querela entro tre mesi dalla scoperta.
Si può ritirare la querela per truffa?
Sì, nelle truffe procedibili a querela la remissione estingue il reato se il querelato la accetta, e spesso avviene dopo un accordo sul risarcimento. Nelle forme procedibili d’ufficio, invece, il ritiro non ferma il procedimento.
Chi paga con un assegno scoperto commette truffa?
Non sempre. Emettere un assegno senza copertura è di regola un illecito amministrativo; diventa truffa se è accompagnato da altri raggiri, come false garanzie. Chi si limita a nascondere di essere insolvente, con l’intenzione di non pagare, può rispondere di insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.).
Distinguere tra truffa e inadempimento, e scegliere tra strada penale e civile, richiede la lettura dei documenti. Lo studio collabora per il penale con l’Avv. Claudio Nigrelli; per una valutazione del vostro caso potete contattarci.



