Le piaghe da decubito comparse o peggiorate durante un ricovero in ospedale o in RSA danno diritto al risarcimento quando la struttura non ha adottato le misure di prevenzione adeguate alle condizioni del paziente. Nella maggior parte dei casi, infatti, si possono evitare o almeno contenere con un’assistenza corretta.
Le piaghe da decubito, chiamate oggi lesioni da pressione, sono ferite della pelle e dei tessuti sottostanti causate dalla pressione prolungata, tipiche di chi resta a lungo a letto o in carrozzina. Vediamo quando ne risponde la struttura, come si prova la mancata prevenzione e cosa spetta al paziente e ai familiari.
In breve
- Ospedali, cliniche e RSA rispondono a titolo contrattuale delle carenze di assistenza (art. 7 della legge 24/2017, artt. 1218 e 1228 c.c.).
- La struttura deve provare di aver valutato il rischio e attuato la prevenzione: riposizionamento, superfici antidecubito, cura della pelle, nutrizione.
- Anche se le piaghe c’erano già all’ingresso, la struttura deve curarle e impedirne il peggioramento; e ciò che è scritto in cartella non chiude la questione (Cass. civ., sez. III, ord. n. 1166 del 2026).
- In caso di decesso, i familiari possono chiedere sia il danno subito dal congiunto sia il proprio.
Perché le piaghe da decubito possono essere responsabilità della struttura?
Le lesioni da pressione sono considerate un indicatore della qualità dell’assistenza. Chi è allettato, anziano, malnutrito o incontinente è molto esposto, ma proprio per questo il rischio è noto e le misure per ridurlo sono codificate.
Le linee guida internazionali sulla prevenzione e il trattamento delle lesioni da pressione, elaborate da EPUAP, NPIAP e PPPIA (edizione 2019, con una guida rapida in italiano), sono il riferimento per le buone pratiche. La legge chiede ai sanitari di attenersi alle linee guida e, in mancanza, alle buone pratiche clinico-assistenziali (art. 5 della legge 24/2017).
Non ogni piaga è però colpa di qualcuno. In pazienti in fase terminale o con condizioni molto gravi, alcune lesioni possono comparire nonostante una prevenzione corretta. Stabilire se erano evitabili è compito del medico legale, che esamina la storia clinica e l’assistenza ricevuta.
Quali misure di prevenzione deve adottare la struttura?
La prevenzione si basa su alcune attività, che devono risultare dalla documentazione:
- valutazione del rischio all’ingresso e periodicamente, con scale validate come la scala di Braden;
- riposizionamento regolare della persona allettata, con orari registrati;
- superfici antidecubito, come materassi e cuscini adatti al livello di rischio;
- cura della pelle, gestione dell’incontinenza e ispezione quotidiana delle zone a rischio;
- alimentazione e idratazione adeguate, con attenzione ai pazienti malnutriti;
- trattamento tempestivo delle lesioni già presenti, per evitare che peggiorino o si infettino.
Se il paziente arriva con una piaga, la struttura deve annotarla, descriverne lo stadio e curarla. Con l’ordinanza n. 1166 del 20 gennaio 2026 la Cassazione (sez. III civile) ha annullato con rinvio una sentenza d’appello che aveva escluso la responsabilità della struttura perché le piaghe risultavano già presenti prima del ricovero, basandosi solo sulla cartella clinica: le valutazioni cliniche annotate in cartella non fanno piena prova e vanno confrontate con le prove contrarie portate dal paziente o dai familiari.
Come si prova la mancata assistenza?
Il paziente o i familiari devono dimostrare il ricovero, la comparsa o il peggioramento delle lesioni e il danno. Spetta poi alla struttura provare di aver assistito correttamente il paziente o che le piaghe non si potevano evitare.
La prova decisiva è quasi sempre la documentazione infermieristica: schede di valutazione del rischio, diario delle mobilizzazioni, schede delle medicazioni, fotografie delle lesioni. Fa parte della documentazione sanitaria che la struttura deve consegnare su richiesta (art. 4 della legge 24/2017): le regole sono nell’articolo su come ottenere la cartella clinica.
Se le schede mancano o sono compilate in modo generico, la struttura fatica a dimostrare di aver fatto prevenzione. Per questo conviene muoversi così:
- Fotografa le lesioni, con data, appena le noti, e annota quando le hai viste per la prima volta.
- Segnala per iscritto il problema al reparto o alla direzione della RSA, conservando una copia.
- Chiedi la documentazione completa, compreso il diario infermieristico.
- Fai valutare il caso da un medico legale prima di ogni richiesta formale.
Cosa spetta al paziente e ai familiari?
Il paziente ha diritto al risarcimento del danno biologico, cioè del peggioramento della salute causato dalle lesioni (dolore, interventi di pulizia chirurgica, infezioni, esiti permanenti), del danno morale e delle spese. La legge rinvia alle tabelle del Codice delle assicurazioni (art. 7, comma 4, legge 24/2017); per una stima indicativa c’è il calcolo del danno biologico.
Se le piaghe, spesso per l’infezione che ne deriva, hanno contribuito alla morte del paziente, i familiari possono chiedere due voci diverse. La prima è il danno subito dal congiunto prima di morire, che passa agli eredi. La seconda è il danno da perdita del rapporto familiare, che spetta loro personalmente. Le regole, compresi i termini, sono nell’articolo sulla morte del paziente per malasanità.
A Palermo, come nel resto della Sicilia, la richiesta va rivolta all’ente che gestisce il reparto o la RSA, con il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 8 della legge 24/2017 prima dell’eventuale causa. Le piaghe si accompagnano spesso ad altre carenze, come le cadute in ospedale o in RSA; il quadro generale è nella guida su come chiedere il risarcimento per malasanità.
Domande frequenti
Mia madre aveva già una piaga quando è entrata in RSA: posso chiedere i danni?
Sì, se la piaga è peggiorata per mancanza di cure adeguate. La struttura deve trattare anche le lesioni presenti all’ingresso e impedirne l’aggravamento; il risarcimento riguarda il peggioramento che si poteva evitare.
Le piaghe da decubito sono sempre evitabili?
Non sempre. In alcune condizioni molto gravi possono comparire nonostante una prevenzione corretta. Per questo serve una valutazione medico-legale che confronti l’assistenza documentata con le buone pratiche.
Cosa faccio se la cartella non riporta i cambi di posizione?
L’assenza di registrazioni è un elemento a favore del paziente, perché la struttura deve provare di aver fatto prevenzione. Conviene comunque raccogliere fotografie, testimonianze e segnalazioni scritte fatte durante il ricovero.
Se un tuo familiare ha sviluppato piaghe da decubito durante un ricovero o in RSA, lo studio può esaminare la documentazione e valutare il caso con un medico legale. Riceve a Palermo e a Mussomeli: trovi i recapiti nella pagina sedi e contatti.



