Maltrattamenti in RSA o casa di riposo: cosa fare e chi risponde

Come riconoscere i segnali di maltrattamento di un anziano ospite, cosa fare subito, a chi segnalare, quali reati si possono configurare e cosa si può chiedere alla struttura.

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Maltrattamenti in RSA o casa di riposo: cosa fare e chi risponde

Se si sospetta che un anziano sia maltrattato in una RSA o in una casa di riposo, occorre annotare subito i segnali osservati, chiedere spiegazioni e documentazione alla struttura e, se i sospetti trovano conferma, segnalare il caso ai Carabinieri del NAS, all’azienda sanitaria e all’autorità giudiziaria. La struttura risponde civilmente dei danni subiti dall’ospite, e chi lo maltratta rischia una condanna penale.

La RSA (residenza sanitaria assistenziale) è una struttura sociosanitaria che accoglie persone non autosufficienti e garantisce assistenza sanitaria; la casa di riposo o comunità alloggio è una struttura socio-assistenziale per anziani in gran parte autosufficienti. Le denominazioni variano da regione a regione, ma le regole su doveri e responsabilità sono simili.

In breve

  • Maltrattare una persona affidata per ragioni di cura, vigilanza o custodia è reato (art. 572 c.p.) e si procede d’ufficio, senza bisogno di querela.
  • I delitti non colposi commessi contro persone ricoverate in strutture sanitarie o sociosanitarie sono aggravati (art. 61, n. 11-sexies, c.p., introdotto dalla legge 3/2018).
  • Lasciare senza assistenza una persona che non è in grado di provvedere a sé stessa può integrare l’abbandono di persone incapaci (art. 591 c.p.).
  • La struttura risponde verso l’ospite dell’operato del proprio personale (artt. 1218 e 1228 c.c.; per le strutture sociosanitarie art. 7, legge 24/2017).

Quali segnali non vanno sottovalutati?

Un anziano fragile spesso non riesce, o non osa, raccontare cosa subisce. Per questo contano i segnali indiretti, soprattutto se si ripetono:

  • lividi, graffi o fratture senza una spiegazione coerente, in particolare su polsi, braccia e volto;
  • cambiamenti di comportamento: paura, chiusura, agitazione in presenza di alcuni operatori;
  • trascuratezza: igiene carente, perdita di peso, disidratazione, lesioni da pressione;
  • sedazione eccessiva o sonnolenza insolita, che può nascondere un uso improprio dei farmaci;
  • limitazioni dei movimenti non giustificate, come spondine o fasce usate per ore.

Non ogni segnale indica un maltrattamento: una caduta o una lesione da pressione possono derivare da carenze assistenziali senza alcuna volontà di nuocere. Quei casi sono trattati nelle guide sulla caduta in ospedale o in RSA e sulle piaghe da decubito. Sui limiti della contenzione c’è l’articolo sulla contenzione del paziente.

Cosa fare subito?

  1. Annotare date, orari, segni osservati e nomi delle persone presenti, e fotografare le lesioni del proprio familiare, evitando di riprendere altri ospiti.
  2. Far visitare l’anziano dal medico curante o al pronto soccorso, così che le lesioni siano descritte in un referto.
  3. Chiedere per iscritto al responsabile della struttura e al direttore sanitario spiegazioni sull’accaduto e copia della documentazione sanitaria e assistenziale, comprese le schede delle terapie.
  4. Segnalare la situazione ai Carabinieri del NAS (Nuclei antisofisticazioni e sanità) e all’azienda sanitaria provinciale, che vigila sulle strutture; per le strutture socio-assistenziali è competente anche il Comune.
  5. Presentare denuncia se i fatti sono gravi, secondo le modalità spiegate nella guida su querela e denuncia. In caso di pericolo immediato si chiama il 112.

Se l’anziano non è più in grado di curare i propri interessi, può essere utile la nomina di un amministratore di sostegno, che lo rappresenti anche nelle iniziative verso la struttura.

Quando è reato?

Il reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.) richiede, secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, una serie di condotte vessatorie ripetute nel tempo: percosse, umiliazioni, minacce, privazioni, che rendono la vita dell’ospite penosa. Riguarda espressamente chi maltratta una persona affidata per ragioni di cura, vigilanza o custodia, quindi anche operatori e responsabili di RSA e case di riposo.

Un singolo episodio può integrare altri reati, come percosse o lesioni personali. L’abbandono di una persona incapace, per esempio lasciata a lungo senza assistenza, è punito dall’art. 591 c.p. Per i delitti dolosi commessi contro persone ricoverate in strutture sanitarie o sociosanitarie, residenziali o semiresidenziali, la pena è aumentata (art. 61, n. 11-sexies, c.p.). Nel processo penale la famiglia può costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento.

Cosa si può chiedere alla struttura?

Con l’ingresso in RSA o in casa di riposo la struttura assume obblighi di assistenza, protezione e vigilanza proporzionati alle condizioni dell’ospite. Risponde quindi verso di lui dei danni causati dal proprio personale, oltre che delle carenze organizzative che hanno reso possibili i maltrattamenti, come personale insufficiente o assenza di controlli.

  • Risarcimento all’ospite: danno biologico, danno morale e spese di cura.
  • Danno dei familiari, quando la sofferenza del congiunto ha inciso anche sulla loro vita, da valutare caso per caso.
  • Risoluzione del contratto per grave inadempimento (art. 1453 c.c.) e trasferimento in un’altra struttura, contestando eventuali penali o preavvisi.

La richiesta segue il percorso previsto per la responsabilità sanitaria: valutazione medico-legale, domanda scritta alla struttura e, per le strutture sanitarie e sociosanitarie, tentativo obbligatorio di conciliazione prima della causa (art. 8, legge 24/2017). Chi paga la retta e quando la quota sanitaria spetta al Servizio sanitario è spiegato nella guida sulla retta della RSA.

Domande frequenti

Si può installare una telecamera nascosta nella stanza?

È una scelta delicata, che può violare la riservatezza di altri ospiti e del personale. Prima di farlo conviene un parere legale; le riprese a fini di indagine sono disposte dall’autorità giudiziaria dopo la denuncia.

Si può portare via subito il familiare senza pagare la penale?

Davanti a un grave inadempimento della struttura il contratto può essere risolto e le penali contestate. Le conseguenze dipendono dal contratto firmato e dalle prove disponibili.

Chi può fare la denuncia?

Chiunque sia a conoscenza dei fatti: familiari, altri ospiti, visitatori, operatori. I maltrattamenti sono procedibili d’ufficio, quindi le indagini possono partire anche senza querela.

In queste situazioni contano la rapidità e la qualità delle prove raccolte. Per un esame del caso lo studio riceve a Palermo e a Mussomeli: i recapiti sono nella pagina sedi e contatti.

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