Della caduta di un paziente in ospedale o di un anziano in RSA risponde di regola la struttura che lo ha in cura, se non dimostra di aver fatto quanto necessario per prevenirla. Con il ricovero, infatti, la struttura non si impegna solo a curare, ma anche a proteggere e sorvegliare la persona in base alle sue condizioni.
La caduta non è però sempre colpa di qualcuno. Conta se il rischio era prevedibile, se è stato valutato e se sono state adottate le misure adeguate. Vediamo chi risponde, cosa deve provare il paziente o la famiglia e cosa si può ottenere.
In breve
- Ospedali, cliniche e RSA, pubblici o privati, rispondono verso il paziente a titolo contrattuale (art. 7 della legge 24/2017, che si applica anche alle strutture sociosanitarie).
- Il paziente o i familiari devono provare la caduta durante il ricovero e il danno; la struttura deve dimostrare di aver valutato il rischio e adottato le misure di prevenzione.
- Il Ministero della Salute ha dedicato alla prevenzione delle cadute nelle strutture sanitarie la Raccomandazione n. 13 del novembre 2011.
- La contenzione non è una misura ordinaria di prevenzione: per la Cassazione penale è ammessa solo in stato di necessità.
Chi risponde della caduta in ospedale o in RSA?
La legge Gelli-Bianco stabilisce che la struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, risponde dell’operato del personale di cui si avvale secondo gli artt. 1218 e 1228 c.c. (art. 7 della legge 24/2017). Rientrano quindi sia l’ospedale sia la residenza sanitaria assistenziale (RSA) che accoglie anziani non autosufficienti.
Il principio vale per la RSA privata, per quella convenzionata con il Servizio sanitario e per la casa di cura. In ogni caso la struttura assume un obbligo di protezione e vigilanza proporzionato alle condizioni dell’ospite: più è fragile, disorientato o incapace di muoversi da solo, più l’assistenza deve essere attenta.
La richiesta si rivolge di solito al gestore della struttura. Il singolo infermiere o operatore risponde invece a titolo extracontrattuale, con una prova più difficile: per questo è raro che la domanda si rivolga solo a lui. Le regole generali su chi citare sono nella guida su come chiedere il risarcimento per malasanità.
Quando la caduta è responsabilità della struttura?
La struttura risponde quando la caduta era prevedibile e poteva essere evitata con misure ragionevoli. La Raccomandazione n. 13 del Ministero della Salute indica come prevenirla: valutare il rischio di ogni paziente all’ingresso e quando le sue condizioni cambiano, e adottare le misure conseguenti.
Le contestazioni più frequenti riguardano:
- mancata valutazione del rischio di un paziente anziano, confuso, sedato o con difficoltà di deambulazione;
- sorveglianza insufficiente, per esempio di notte o nei trasferimenti tra letto, bagno e sedia;
- ambienti non sicuri: pavimenti bagnati, scarsa illuminazione, letti troppo alti, campanello di chiamata fuori portata;
- mancanza di ausili come deambulatori, maniglie o calzature adatte;
- farmaci che causano sonnolenza o cali di pressione senza un adeguato controllo.
Anche la gestione successiva conta. Dopo una caduta il paziente va visitato e, se serve, sottoposto subito a esami: una frattura di femore diagnosticata con giorni di ritardo aggrava il danno e può essere contestata a parte.
E la contenzione? Si poteva legare il paziente?
Spesso la struttura si difende dicendo che l’unico modo per evitare la caduta sarebbe stato immobilizzare il paziente. È un argomento debole. La Cassazione penale ha chiarito che la contenzione meccanica non è un atto medico: limita la libertà personale e si giustifica solo in stato di necessità, cioè davanti a un pericolo attuale di danno grave alla persona (Cass. pen., sez. V, n. 50497 del 2018, con riferimento all’art. 54 c.p.).
La contenzione non può quindi sostituire la sorveglianza o supplire alla carenza di personale. La prevenzione passa da valutazione del rischio, assistenza e ambienti adeguati; il fatto che il paziente non sia stato legato non esclude, da solo, la responsabilità della struttura.
Cosa deve provare la famiglia e cosa si può ottenere?
Il paziente, o chi lo rappresenta, deve provare di essere stato ricoverato o ospitato, che la caduta è avvenuta nella struttura e il danno che ne è derivato. Spetta poi alla struttura dimostrare di aver adempiuto correttamente o che la caduta dipende da una causa non prevedibile né evitabile.
Le prove più utili sono:
- la cartella clinica e il diario infermieristico, con la scheda di valutazione del rischio di caduta: puoi chiederli secondo le regole spiegate nell’articolo sulla cartella clinica;
- la segnalazione dell’evento che molte strutture compilano dopo una caduta;
- i referti del pronto soccorso e degli esami eseguiti dopo;
- i testimoni: altri ospiti, visitatori, familiari presenti.
Il risarcimento comprende il danno biologico accertato dal medico legale, il danno morale e le spese per cure, riabilitazione e assistenza. Per una stima indicativa c’è il calcolo del danno biologico. Se la caduta ha causato la morte, i familiari possono chiedere il risarcimento del proprio danno, come spiegato nell’articolo sulla morte del paziente per malasanità.
A Palermo e in Sicilia vale il percorso di ogni caso di responsabilità sanitaria: valutazione medico-legale, richiesta scritta alla struttura, tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 8 della legge 24/2017) e, se non c’è accordo, causa civile. Accanto al danno da caduta possono emergere altre carenze assistenziali, come le piaghe da decubito.
Domande frequenti
Mio padre è caduto in RSA di notte: la struttura è responsabile?
Dipende da come era valutato il suo rischio e da quali misure erano state adottate. Se era noto che si alzava da solo o era disorientato e la sorveglianza notturna non era adeguata, la struttura difficilmente può liberarsi dalla responsabilità.
La RSA può rifiutarsi di pagare perché noi familiari non avevamo segnalato il rischio?
Di regola no. Valutare il rischio di caduta è compito della struttura, che deve farlo all’ingresso e quando le condizioni dell’ospite cambiano. Le informazioni dei familiari sono utili, ma non spostano su di loro l’obbligo di vigilanza.
Serve una denuncia penale per ottenere il risarcimento?
No. La richiesta di risarcimento in sede civile è autonoma. La denuncia può avere senso solo in casi specifici, da valutare con un avvocato.
Se un tuo familiare è caduto in ospedale o in RSA e vuoi capire se la struttura ne risponde, lo studio può esaminare la documentazione e valutare il caso con un medico legale. Riceve a Palermo e a Mussomeli: trovi i recapiti nella pagina sedi e contatti.



