Morte del paziente per malasanità: il risarcimento ai familiari

Cosa spetta ai familiari se un paziente muore per un errore sanitario: perdita del rapporto parentale, danni ereditati, chi ha diritto e quali termini rispettare.

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Morte del paziente per malasanità: il risarcimento ai familiari

Quando un paziente muore a causa di un errore sanitario, i familiari possono chiedere il risarcimento a due titoli: per il danno che subiscono personalmente (la perdita del rapporto con il congiunto e le conseguenze economiche) e, come eredi, per il danno che il defunto ha subito prima di morire. Il presupposto è sempre lo stesso: dimostrare che la morte è stata causata o anticipata da una condotta sanitaria scorretta.

Non ogni decesso in ospedale è malasanità. Serve una valutazione medico-legale che ricostruisca le cure e dica se, con un comportamento corretto, il paziente sarebbe sopravvissuto o sarebbe vissuto più a lungo. Di seguito trovi quali danni si possono chiedere, come si calcolano, chi ne ha diritto e quali termini rispettare.

In breve

  • I familiari chiedono per sé il danno da perdita del rapporto parentale, liquidato di regola con le tabelle del Tribunale di Milano, dal 2022 costruite con un sistema a punti.
  • Gli eredi possono chiedere il danno biologico terminale e il danno catastrofale del defunto, ma non il valore della vita in sé (Cass. civ., Sezioni Unite, 22 luglio 2015, n. 15350).
  • Hanno diritto coniuge, unito civilmente, convivente di fatto, figli, genitori, fratelli e, se provano un legame effettivo, anche nonni e nipoti.
  • Secondo l’orientamento prevalente il danno proprio dei familiari si prescrive in cinque anni; i diritti ereditati verso la struttura in dieci.

Quali danni spettano ai familiari?

Il danno principale è quello da perdita del rapporto parentale: la sofferenza per la morte del congiunto e lo sconvolgimento della vita familiare che ne deriva. È un danno non patrimoniale che ogni familiare chiede per sé, indipendentemente dagli altri.

Accanto a questo possono essere risarciti:

  • danni patrimoniali: spese mediche e funerarie sostenute, e la perdita dei contributi economici che il defunto avrebbe dato alla famiglia con il suo reddito o il suo lavoro domestico;
  • danno biologico del familiare: se il lutto provoca una malattia accertata, come una depressione documentata, che va valutata in sede medico-legale.

La struttura sanitaria risponde verso i familiari anche per l’operato dei medici; la scelta di chi citare in giudizio segue le regole generali illustrate nella guida al risarcimento per malasanità.

Come si calcola il danno da perdita del rapporto parentale?

Con la sentenza n. 10579 del 21 aprile 2021 la Cassazione ha chiesto ai giudici di liquidare questo danno con tabelle basate su un sistema a punti, per garantire uniformità senza rinunciare alla personalizzazione. Il Tribunale di Milano ha adottato questo sistema nel 2022 e lo ha aggiornato nel 2024.

Il punteggio tiene conto di alcuni elementi oggettivi:

  • l’età della vittima e quella del familiare superstite;
  • la convivenza tra loro;
  • la presenza di altri familiari superstiti;
  • la qualità e l’intensità della relazione, che il giudice valuta caso per caso.

Le tabelle distinguono due gruppi: genitori, figli e coniuge da un lato; fratelli, nonni e nipoti dall’altro. Nell’edizione 2024 il valore del singolo punto è di circa 3.900 euro per il primo gruppo e di circa 1.700 euro per il secondo. Gli importi vengono aggiornati periodicamente: vanno verificati sull’edizione in vigore al momento della liquidazione.

Cosa possono chiedere gli eredi al posto del defunto?

Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 15350 del 2015) hanno escluso che sia risarcibile agli eredi la perdita della vita in sé (il cosiddetto danno tanatologico): se la morte è immediata o segue di pochissimo le lesioni, a questo titolo nulla si trasmette agli eredi. Restano invece trasmissibili agli eredi, secondo le quote ereditarie, i danni che il paziente ha maturato mentre era in vita:

  • Danno biologico terminale: il danno alla salute subito nel periodo tra l’errore e la morte, se questo intervallo è apprezzabile; si liquida come invalidità temporanea di massima intensità, con criteri di personalizzazione.
  • Danno catastrofale: la sofferenza di chi, lucido, ha percepito l’approssimarsi della propria fine. Può essere riconosciuto anche per un tempo breve, ma richiede la prova della coscienza della vittima.

Se l’errore ha solo ridotto le possibilità di sopravvivenza di un paziente già grave, senza che si possa dire che altrimenti sarebbe vissuto, entra in gioco la perdita di chance, con regole e importi diversi.

Chi ha diritto al risarcimento?

Hanno diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza:

  • coniuge e persona unita civilmente;
  • convivente di fatto, al quale si applicano gli stessi criteri previsti per il coniuge superstite (art. 1, comma 49, L. 76/2016);
  • figli e genitori;
  • fratelli e sorelle, anche se non conviventi;
  • nonni e nipoti, per i quali la Cassazione non richiede più la convivenza, ma la prova di un legame affettivo effettivo.

La convivenza e la frequentazione non sono requisiti, ma incidono sull’entità del risarcimento. Per i parenti più lontani la prova della relazione deve essere più rigorosa.

Entro quanto tempo agire e come si accerta la causa della morte?

Secondo l’orientamento prevalente della Cassazione, i familiari sono terzi rispetto al rapporto di cura tra struttura e paziente: per il loro danno vale quindi la prescrizione di cinque anni, anche verso la struttura. Se il fatto costituisce reato, come l’omicidio colposo, può valere il termine più lungo previsto per il reato (art. 2947, comma 3, c.c.; ne parliamo nell’articolo sul danno da reato e la prescrizione). I diritti ereditati dal defunto verso la struttura seguono invece il termine di dieci anni. Il quadro completo è nella guida sulla prescrizione nella malasanità.

La prova della causa della morte è spesso il punto più delicato. I passaggi utili sono:

  1. Chiedere il riscontro diagnostico. I familiari possono concordare con il direttore sanitario l’esame del corpo, sia per i decessi in ospedale sia altrove, e farvi assistere un medico di loro fiducia (art. 37, comma 2-bis, D.P.R. 285/1990, introdotto dall’art. 4 della legge 24/2017). La richiesta va fatta subito, prima della sepoltura o della cremazione.
  2. Valutare la denuncia. Se si presenta una denuncia penale, il pubblico ministero può disporre l’autopsia giudiziaria.
  3. Ottenere la cartella clinica, che gli eredi possono richiedere alla struttura.
  4. Affidare il caso a un medico legale, affiancato se serve da uno specialista, prima di ogni richiesta formale.

A Palermo, la richiesta di riscontro diagnostico si rivolge alla direzione sanitaria del presidio in cui è avvenuto il decesso, mentre l’eventuale denuncia si presenta alla Procura della Repubblica o alle forze dell’ordine.

Domande frequenti

Il fratello che non viveva con il defunto ha diritto al risarcimento?

Sì. La convivenza non è un requisito per fratelli e sorelle: incide sull’importo, insieme alla frequentazione e all’intensità del legame, che vanno dimostrate con elementi concreti.

Mio padre era già gravemente malato: si può chiedere qualcosa?

Dipende da cosa accerta la perizia. Se l’errore ha anticipato una morte comunque prevedibile, si risarcisce il periodo di vita perduto; se ha solo ridotto le possibilità di sopravvivenza, si valuta la perdita di chance.

Senza autopsia si può ancora dimostrare l’errore?

A volte sì, attraverso la cartella clinica, gli esami e la ricostruzione del decorso. L’esame del corpo resta però spesso la prova più solida: per questo conviene decidere nelle prime ore dopo il decesso.

Ogni caso richiede un esame attento della documentazione e un parere medico-legale. Se hai perso un familiare e hai dubbi sulle cure ricevute, lo studio può valutare la situazione nelle sedi di Palermo e Mussomeli: trovi i recapiti nella pagina sedi e contatti.

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