Malasanità: entro quanto tempo chiedere il risarcimento

I termini per chiedere il risarcimento per malasanità: 10 anni verso la struttura, 5 verso il medico, decorrenza, interruzione, minori, eredi e reato.

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Malasanità: entro quanto tempo chiedere il risarcimento

Il risarcimento per malasanità si prescrive in dieci anni se si agisce contro la struttura sanitaria e in cinque anni se si agisce contro il medico che vi lavora come dipendente o collaboratore. Il termine non decorre per forza dal giorno dell’intervento, ma da quando il danno si è manifestato ed era riconoscibile, con l’ordinaria diligenza, come conseguenza delle cure.

La prescrizione è l’estinzione di un diritto non esercitato per il tempo stabilito dalla legge (art. 2934 c.c.): scaduto il termine, il risarcimento non si può più ottenere. Vediamo termini, decorrenza, interruzione e regole per minori, eredi e fatti che costituiscono reato. Il percorso completo della richiesta è nella guida su come chiedere il risarcimento per malasanità.

In breve

  • Contro l’ospedale o la clinica, pubblici o privati, il termine è di 10 anni, perché la struttura risponde a titolo contrattuale (art. 2946 c.c. e art. 7 L. 24/2017).
  • Contro il medico dipendente o convenzionato il termine è di 5 anni, perché risponde a titolo extracontrattuale (art. 2947 c.c.). L’azione diretta contro l’assicuratore, dove ammessa, ha lo stesso termine dell’azione verso l’assicurato (art. 12, c. 5, L. 24/2017).
  • Secondo le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 576/2008) il termine decorre da quando il danno è percepibile come conseguenza della condotta di altri.
  • Una richiesta scritta di risarcimento interrompe la prescrizione, che ricomincia a decorrere da capo (artt. 2943 e 2945 c.c.).

Dieci o cinque anni: quale termine si applica?

Dipende da chi viene chiamato a rispondere. La legge Gelli-Bianco (legge 8 marzo 2017, n. 24, art. 7) stabilisce che la struttura sanitaria risponde come chi non ha adempiuto un contratto (artt. 1218 e 1228 c.c.), anche per l’operato dei medici di cui si avvale: per questa responsabilità vale la prescrizione ordinaria di dieci anni (art. 2946 c.c.).

Il medico che lavora nella struttura, invece, risponde di regola per fatto illecito (art. 2043 c.c.) e il termine è di cinque anni (art. 2947 c.c.). Torna il termine di dieci anni se il medico ha assunto un obbligo diretto con il paziente, come nella visita privata nel suo studio. Per l’errore del medico di famiglia valgono le stesse regole: si agisce di solito contro l’ASP, con il termine più lungo.

Attenzione ai familiari. Quando chiedono il risarcimento di un danno proprio, per esempio per la morte o per le lesioni gravi di un congiunto, secondo l’orientamento prevalente della Cassazione vale di regola il termine di cinque anni, anche verso la struttura.

Da quando decorre la prescrizione?

La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). Per i danni che si manifestano o si comprendono solo dopo, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che il termine decorre da quando la malattia è percepita, o può essere percepita con l’ordinaria diligenza, come danno ingiusto causato dal comportamento di altri, tenendo conto delle conoscenze scientifiche diffuse (sentenza n. 576/2008). Il principio è costantemente applicato anche in materia sanitaria.

Qualche esempio aiuta a capire:

  • Diagnosi mancata: il termine decorre di solito da quando un altro medico individua la malattia e fa emergere che poteva essere riconosciuta prima.
  • Infezione contratta in ospedale: da quando i sintomi e gli esami consentono di collegarla al ricovero.
  • Complicanza di un intervento: da quando il paziente può capire che non si tratta di un normale decorso, ma di una possibile conseguenza di un errore.

Non conviene contare sul termine più lungo possibile: la «percepibilità» si valuta con criteri oggettivi e il giudice può collocarla prima di quanto il paziente pensi, per esempio alla data di un referto. Anche per questo la cartella clinica va chiesta presto.

Come si interrompe la prescrizione?

La prescrizione si interrompe con qualsiasi atto che costituisce in mora il debitore, cioè una richiesta scritta di pagamento (art. 2943 c.c.). Dopo ogni interruzione il termine ricomincia da capo (art. 2945 c.c.). Gli strumenti più usati sono:

  1. Lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, che descriva il fatto e chieda il risarcimento; è bene inviarla a tutti i possibili responsabili, struttura e medici.
  2. Ricorso per consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis c.p.c.), il tentativo obbligatorio previsto dall’art. 8 della legge 24/2017: secondo la Cassazione la notifica interrompe la prescrizione fino al deposito della relazione. Il procedimento è spiegato nella guida sull’accertamento tecnico preventivo.
  3. Domanda di mediazione, l’alternativa ammessa dalla stessa legge: produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale da quando la comunicazione arriva alle altre parti (art. 8, c. 2, D.Lgs. 28/2010).
  4. Atto introduttivo della causa, notificato alla controparte.

Conservare le ricevute è essenziale. Se la conciliazione non riesce, o il procedimento non si chiude entro sei mesi dal deposito del ricorso, la causa va promossa entro novanta giorni per conservare gli effetti della domanda (art. 8, c. 3, L. 24/2017).

Minori, eredi e morte del paziente: quali regole?

Molti pensano che per il minore la prescrizione non corra fino ai diciotto anni. Non è così: il termine resta sospeso solo per il tempo in cui il minore non ha un rappresentante legale e per i sei mesi successivi alla nomina (art. 2942 c.c.). Se i genitori esercitano la responsabilità genitoriale, la prescrizione corre anche per un danno da parto o subito da bambino.

Se il paziente muore, gli eredi subentrano nel diritto al risarcimento che era già suo, con lo stesso termine e la stessa decorrenza. Per il danno che i familiari subiscono personalmente vale, come detto, di regola il termine di cinque anni, che decorre in genere dalla morte o da quando il collegamento con le cure diventa riconoscibile. Le voci di danno spettanti ai congiunti sono spiegate nella guida sulla morte del paziente per malasanità.

Se l’errore medico è un reato, vale la prescrizione penale?

Può valere. Quando il fatto costituisce reato e per il reato la legge prevede una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile di risarcimento (art. 2947, c. 3, c.c.). Nella responsabilità sanitaria i reati tipici sono le lesioni personali colpose e l’omicidio colposo (artt. 590 e 589 c.p.), per i quali la prescrizione penale è di regola di sei anni (art. 157 c.p.): un termine più lungo dei cinque anni previsti verso il medico.

Secondo l’orientamento della Cassazione, il termine più lungo si applica anche se il processo penale non è mai iniziato, perfino per mancanza di querela: il giudice civile accerta in via incidentale che il fatto costituisce reato. Se invece il reato si estingue per una causa diversa dalla prescrizione, o c’è una sentenza penale irrevocabile, si torna ai termini civili, che decorrono da quella data. I rapporti con il processo penale, e il ruolo della costituzione di parte civile, sono spiegati nell’articolo sulla prescrizione del risarcimento da reato.

Domande frequenti

Sono passati più di cinque anni dall’intervento: è troppo tardi?

Non necessariamente. Contro la struttura il termine è di dieci anni, e in ogni caso decorre da quando il danno era riconoscibile come conseguenza delle cure. Serve però un esame attento delle date e dei documenti.

Una lettera inviata anni fa è ancora valida?

La lettera ha interrotto la prescrizione alla data in cui è stata ricevuta, e da quel giorno il termine è ricominciato da capo. Se nel frattempo è trascorso di nuovo l’intero termine senza altri atti, il diritto può essere prescritto.

Entro quando si può agire contro l’assicurazione dell’ospedale?

L’azione diretta contro l’assicuratore si prescrive nello stesso termine dell’azione contro la struttura o contro il medico assicurato (art. 12, c. 5, L. 24/2017).

Calcolare correttamente la prescrizione richiede di ricostruire date, documenti e comunicazioni. Se pensi di aver subito un danno dalle cure, conviene muoversi presto e far verificare il caso: lo studio riceve a Palermo e a Mussomeli, e i recapiti sono nella pagina sedi e contatti.

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