L’errore del radiologo dà diritto al risarcimento quando una lesione riconoscibile nelle immagini non viene vista o descritta, quando il referto è incompleto o ambiguo, oppure quando un reperto dubbio non viene segnalato con l’indicazione degli approfondimenti necessari, e quando da questo deriva un ritardo nelle cure che ha peggiorato la salute del paziente. Non ogni immagine interpretata diversamente a posteriori è un errore: conta ciò che un radiologo diligente avrebbe colto in quel momento.
Radiografie, ecografie, TAC e risonanze sono alla base di gran parte delle diagnosi: un errore nella lettura si riflette su tutto il percorso successivo. Vediamo quali obblighi ha il radiologo, quali errori si contestano, cosa ha detto la Cassazione, chi risponde e come si prova il danno.
In breve
- Le esposizioni a radiazioni per scopi medici sono regolate dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che le pone sotto la responsabilità clinica del medico che le esegue.
- Il referto è un atto medico: deve descrivere i reperti in modo chiaro e, se ci sono dubbi, indicare la necessità di ulteriori accertamenti.
- Secondo la Cassazione il radiologo non può limitarsi a una lettura formale dell’esame quando i risultati sono dubbi (Cass. civ., sez. III, n. 37728 del 2022).
- Dell’errore commesso in una struttura pubblica o accreditata risponde la struttura (art. 7 della legge 24/2017).
Quali sono gli obblighi del radiologo?
Il radiologo non è un semplice esecutore di immagini. Per gli esami che usano radiazioni ionizzanti, come radiografie e TAC, il decreto legislativo 101/2020 richiede che l’esposizione sia giustificata, cioè che il beneficio atteso superi il rischio, e la affida alla responsabilità clinica del medico che la esegue, su richiesta motivata del medico prescrivente. Per tutti gli esami, compresi ecografia e risonanza, vale poi il dovere generale di diligenza professionale e di attenersi alle linee guida e alle buone pratiche (art. 5 della legge Gelli-Bianco).
Il referto deve descrivere ciò che le immagini mostrano, compresi i reperti diversi da quelli per cui l’esame era stato chiesto, e deve essere comprensibile per il medico che lo riceve. Quando il quadro non è chiaro, il radiologo deve dirlo e indicare gli approfondimenti utili, invece di scrivere un referto genericamente rassicurante.
Quali errori si contestano più spesso?
- lesione non vista: un nodulo polmonare, una frattura, un’emorragia o una massa visibili nelle immagini ma assenti dal referto;
- errore di interpretazione: un reperto descritto ma attribuito a una causa benigna quando le sue caratteristiche imponevano un sospetto;
- reperto collaterale ignorato: l’esame era stato chiesto per un altro motivo e il radiologo non segnala un’anomalia emersa al di fuori del quesito;
- mancato confronto: le immagini precedenti, disponibili, non vengono confrontate e sfugge l’evoluzione di una lesione;
- esito urgente non comunicato: un reperto grave che richiedeva un contatto immediato con il medico curante resta in un referto consegnato giorni dopo.
Nell’ambito degli screening oncologici questi errori assumono caratteri particolari, trattati nell’articolo sul tumore al seno non visto alla mammografia. Sempre più spesso, poi, la lettura avviene a distanza o con il supporto di software: le questioni che ne derivano sono descritte nell’articolo su telemedicina e intelligenza artificiale.
Cosa dice la Cassazione sulla responsabilità del radiologo?
La giurisprudenza più recente valorizza il dovere di approfondimento. Con la sentenza n. 37728 del 2022 la terza sezione civile ha affermato che il radiologo, come ogni altro sanitario, deve impiegare la diligenza professionale qualificata e, di fronte a risultati aspecifici, attivarsi per far emergere la necessità di ulteriori accertamenti, senza fermarsi a una lettura meramente formale dell’esame. Il caso riguardava un addensamento rilevato in ecografia e non riportato nel referto, con successivo ritardo nella diagnosi di un tumore al seno.
Nella stessa direzione si colloca l’ordinanza n. 17410 del 16 giugno 2023, secondo cui chi esegue un esame diagnostico deve leggerne correttamente le immagini e, in caso di dubbio, indirizzare il paziente a chi può chiarire subito la diagnosi. In passato alcune pronunce avevano escluso la responsabilità del radiologo che si era limitato a rispondere al quesito clinico: l’orientamento attuale, però, chiede al radiologo un ruolo attivo nel percorso diagnostico.
Chi risponde e come si prova il danno?
Se l’esame è stato eseguito in un ospedale, in un ambulatorio dell’ASP o in un centro accreditato, il paziente può rivolgersi alla struttura, che risponde anche dell’operato dei radiologi non dipendenti (artt. 1218 e 1228 c.c., richiamati dall’art. 7 della legge Gelli-Bianco). Se il paziente ha pagato privatamente un centro diagnostico, risponde il centro con cui ha concluso il contratto; le differenze tra strutture pubbliche, private e convenzionate sono spiegate nell’articolo su clinica privata o convenzionata. Può rispondere anche il medico prescrivente che ha ricevuto un referto dubbio e non ha disposto gli accertamenti indicati.
La prova si costruisce in due tempi. Prima si accerta l’errore, con la revisione delle immagini originali da parte di un radiologo, che deve valutarle senza farsi condizionare dalla diagnosi successiva. Poi si accerta il danno: se la lesione fosse stata segnalata, le cure sarebbero state diverse e l’esito migliore? In giudizio queste verifiche sono affidate al consulente del giudice, spesso in forma collegiale, come spiegato nell’articolo sulla consulenza tecnica d’ufficio. I principi generali sono quelli dell’errore diagnostico.
Cosa fare in pratica?
- Richiedere le immagini originali su supporto digitale, non solo il referto: senza le immagini la revisione è impossibile.
- Raccogliere gli esami precedenti e successivi, compreso quello che ha portato alla diagnosi corretta.
- Conservare la richiesta del medico prescrivente, che indica il quesito clinico, insieme alla cartella clinica se l’esame è stato eseguito durante un ricovero.
- Far esaminare il materiale da un medico legale affiancato da un radiologo, prima di avviare il percorso previsto dalla legge 24/2017.
Domande frequenti
Il radiologo deve segnalare anche ciò che non gli è stato chiesto?
Secondo l’orientamento più recente sì, se si tratta di un reperto rilevante e riconoscibile nelle immagini. Il quesito clinico orienta l’esame, ma non autorizza a ignorare un’anomalia evidente.
Il referto diceva «da correlare con la clinica»: è sufficiente?
Dipende. Se il reperto era dubbio, la formula da sola può non bastare: il radiologo dovrebbe indicare quali approfondimenti sono necessari. La valutazione va fatta caso per caso.
Dopo quanto tempo si può contestare un errore del radiologo?
I termini dipendono dal tipo di responsabilità e decorrono, di regola, da quando il danno e la sua possibile causa sono stati conosciuti. È bene muoversi presto, anche per recuperare le immagini finché sono conservate.
Ogni contestazione verso un referto richiede la revisione delle immagini originali e un parere medico-legale prima di qualsiasi iniziativa. Se ritieni che una lesione non vista o un referto sbagliato abbiano ritardato le tue cure, puoi chiedere una valutazione allo studio, che riceve a Palermo e a Mussomeli: i riferimenti sono nella pagina sedi e contatti.



