Consulenza tecnica d’ufficio nelle cause di malasanità: come funziona

La consulenza tecnica d’ufficio nelle cause di malasanità: collegio di medici, albi, operazioni peritali, osservazioni alla bozza, valore della relazione e compensi.

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Consulenza tecnica d’ufficio nelle cause di malasanità: come funziona

Nelle cause di malasanità la consulenza tecnica d’ufficio (CTU) è affidata per legge a un collegio formato da un medico legale e da uno o più medici esperti della disciplina interessata dal caso, scelti negli albi dei consulenti e privi di conflitti di interesse (art. 15, L. 24/2017). Il collegio ricostruisce i fatti e valuta se le cure sono state corrette, se hanno causato il danno e quanto vale; le parti partecipano con i propri consulenti.

La relazione del collegio non vincola il giudice, ma è di regola la prova più importante della causa. Ecco chi sono i consulenti, quando e come si svolgono le operazioni, come si contesta una relazione e chi paga.

In breve

  • Il collegio comprende un medico legale e uno o più esperti della disciplina, con specifica e pratica conoscenza della materia e senza conflitti di interesse (art. 15, c. 1, L. 24/2017).
  • Negli albi dei consulenti le competenze degli iscritti devono essere indicate e documentate; gli albi vanno aggiornati almeno ogni cinque anni (art. 15, c. 2 e 3).
  • Prima del deposito, la bozza di relazione va trasmessa alle parti, che possono inviare osservazioni entro il termine fissato dal giudice (art. 195 c.p.c.).
  • L’incarico è conferito al collegio nel suo insieme; dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 102 del 2021 il compenso può essere aumentato per i componenti oltre il primo.

Chi sono i consulenti e perché sono un collegio?

Il consulente tecnico d’ufficio è un ausiliario del giudice: un esperto imparziale che fornisce le conoscenze tecniche necessarie per decidere. Nella responsabilità sanitaria la legge Gelli-Bianco impone che la consulenza, nei procedimenti civili come in quelli penali, sia affidata a un medico legale e a uno o più esperti della disciplina che riguarda il caso: per esempio un cardiologo per un infarto non diagnosticato, un ortopedico per una frattura trattata male.

La ragione è semplice: il medico legale conosce i criteri di valutazione del danno e del nesso causale, l’esperto della disciplina conosce le regole cliniche di quel settore. Il giudice non può affidarsi al solo medico legale quando la questione richiede una competenza clinica specifica.

I consulenti non devono trovarsi in conflitto di interessi nel procedimento o in procedimenti connessi (art. 15, c. 1). Se esistono ragioni di incompatibilità, per esempio rapporti professionali con la struttura convenuta o con la sua assicurazione, la parte può chiedere la ricusazione del consulente (art. 192 c.p.c.), con un’istanza da presentare prima dell’inizio delle operazioni, nel termine previsto.

Quando si svolge la consulenza collegiale?

La consulenza può svolgersi in due momenti. Il primo è il tentativo obbligatorio di conciliazione: con il ricorso per consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis c.p.c.) il collegio esamina il caso prima della causa e tenta di mettere d’accordo le parti; la scelta tra questa strada e la mediazione è spiegata nell’articolo su ATP o mediazione nella malasanità. Il secondo è il giudizio di merito, se la conciliazione non riesce.

Se la consulenza preventiva si è già svolta, la sua relazione può essere acquisita nella causa e spesso il giudice non dispone una nuova consulenza, salvo che sia incompleta o contestata con argomenti seri. Le regole generali dell’istituto sono nell’articolo sull’accertamento tecnico preventivo.

Come si svolgono le operazioni peritali?

  1. Conferimento dell’incarico: il giudice nomina il collegio, formula i quesiti e fissa i termini; i consulenti giurano di bene e fedelmente adempiere l’incarico.
  2. Consulenti di parte: ciascuna parte può nominare un proprio consulente (art. 201 c.p.c.), che partecipa alle operazioni; il suo ruolo è spiegato nell’articolo sul medico legale di parte.
  3. Esame dei documenti: cartella clinica, esami, immagini, relazioni di parte.
  4. Visita del paziente, per accertare i postumi; in caso di decesso si lavora sulla documentazione e sugli eventuali esiti dell’esame del corpo.
  5. Bozza e osservazioni: il collegio trasmette alle parti una bozza, le parti inviano osservazioni entro il termine fissato e il collegio deposita la relazione finale con una sintetica valutazione delle osservazioni (art. 195, c. 3, c.p.c.).

I quesiti contano molto: di regola chiedono di ricostruire il decorso clinico, di indicare la condotta corretta secondo le linee guida e le buone pratiche, di accertare il nesso causale e di quantificare il danno temporaneo e permanente. Le parti possono chiedere che siano integrati prima dell’inizio delle operazioni.

La relazione del collegio vincola il giudice?

No. Il giudice è il «perito dei periti»: valuta la relazione liberamente e può discostarsene, ma deve motivare la scelta. Se le conclusioni sono lacunose, contraddittorie o non rispondono alle osservazioni delle parti, il giudice può chiedere chiarimenti, disporre un supplemento o rinnovare la consulenza, anche con altri consulenti (art. 196 c.p.c.).

In pratica, le osservazioni alla bozza sono il momento decisivo per contestare la relazione: critiche nuove, sollevate per la prima volta dopo il deposito, rischiano di non essere esaminate. Per questo è importante che il consulente di parte segua tutte le operazioni.

Nelle cause di malasanità la consulenza è spesso «percipiente»: non si limita a valutare fatti già provati, ma serve essa stessa ad accertarli, perché solo un medico può leggere una cartella o un esame. Resta comunque compito delle parti allegare i fatti e produrre i documenti.

Chi paga i consulenti del giudice?

Il compenso del collegio è liquidato dal giudice secondo le tabelle previste dal testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002). La legge Gelli-Bianco prevede che l’incarico sia conferito al collegio nel suo insieme; la Corte costituzionale, con la sentenza n. 102 del 2021, ha eliminato il divieto, contenuto nell’art. 15, c. 4, di aumentare il compenso per ciascun componente oltre il primo.

Di regola il giudice pone un acconto a carico della parte che chiede la consulenza o lo ripartisce tra le parti; alla fine il costo grava, salvo compensazione, su chi perde. Le altre voci di spesa sono illustrate nella guida su costi e tempi della causa per malasanità.

Domande frequenti

Posso scegliere io i consulenti del giudice?

No, li nomina il giudice tra gli iscritti agli albi. Le parti possono però segnalare ragioni di incompatibilità e nominare propri consulenti che seguono tutte le operazioni.

Devo sottopormi alla visita del collegio?

La visita serve ad accertare il danno: rifiutarla senza motivo può pesare contro chi chiede il risarcimento, perché il giudice può trarne argomenti di prova. Si può chiedere di spostarla per un impedimento serio.

Se la relazione mi è sfavorevole, la causa è persa?

Non sempre. Si possono contestare errori di metodo o di fatto con osservazioni motivate, e il giudice può disporre chiarimenti o una nuova consulenza. Una relazione chiara e ben motivata, però, pesa molto sull’esito.

Affrontare una consulenza tecnica richiede di coordinare il lavoro dell’avvocato e dei consulenti di parte fin dal primo giorno. Per un esame del tuo caso puoi contattare lo studio, che riceve a Palermo e a Mussomeli: i recapiti sono nella pagina sedi e contatti.

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