Prima di fare causa per malasanità bisogna tentare la conciliazione scegliendo tra due strade: il ricorso per consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis c.p.c.), in cui un collegio di consulenti nominato dal giudice esamina il caso e cerca un accordo, oppure la mediazione davanti a un organismo (D.Lgs. 28/2010). Lo prevede l’art. 8 della legge Gelli-Bianco: senza uno dei due tentativi la domanda giudiziale è improcedibile.
La scelta non è indifferente: incide su tempi, costi, prove disponibili e probabilità di accordo. Qui si confrontano le due strade e si spiega cosa accade se le parti non si accordano; costi e durata complessiva del giudizio sono trattati nell’articolo su quanto costa e quanto dura la causa per malasanità.
In breve
- Il ricorso per consulenza tecnica preventiva è condizione di procedibilità della causa; in alternativa si può esperire la mediazione (art. 8, c. 1 e 2, L. 24/2017).
- Alla consulenza tecnica preventiva devono partecipare tutte le parti, comprese le assicurazioni; chi non partecipa può essere condannato alle spese e a una pena pecuniaria (art. 8, c. 4).
- Se la conciliazione non riesce o il procedimento non si chiude entro sei mesi dal deposito del ricorso, la causa va proposta entro novanta giorni con il ricorso dell’art. 281-undecies c.p.c., conservando gli effetti della domanda (art. 8, c. 3).
- La mediazione dura al massimo tre mesi, prorogabili di altri tre con accordo scritto delle parti (art. 6 D.Lgs. 28/2010).
Che differenza c’è tra consulenza tecnica preventiva e mediazione?
La consulenza tecnica preventiva, spesso chiamata «ATP» nella pratica, è un procedimento davanti al giudice: si deposita un ricorso, il giudice nomina un collegio composto da un medico legale e da uno o più esperti della disciplina, i consulenti esaminano il caso e, prima di depositare la relazione, tentano di conciliare le parti. Se le parti si accordano, il giudice attribuisce al verbale efficacia di titolo esecutivo. Le regole generali sono nell’articolo sull’accertamento tecnico preventivo.
La mediazione si svolge invece davanti a un organismo iscritto nel registro del Ministero della Giustizia, con un mediatore che aiuta le parti a trovare un accordo, senza decidere. Il mediatore può avvalersi di un esperto iscritto negli albi dei consulenti del tribunale; la relazione dell’esperto può essere prodotta in giudizio solo se le parti lo hanno concordato al momento della nomina (art. 8 D.Lgs. 28/2010). Il quadro generale è nell’articolo sulla mediazione obbligatoria.
Quale strada conviene scegliere?
Non esiste una risposta valida per tutti. Alcuni criteri utili:
- Solidità delle prove: se il nesso causale è discusso, la consulenza tecnica preventiva produce la relazione di un collegio imparziale, utilizzabile nella causa, che spesso orienta la soluzione.
- Disponibilità della controparte: se struttura e assicurazione hanno già mostrato apertura, la mediazione può portare a un accordo in tempi più brevi.
- Partecipazione delle assicurazioni: nella consulenza preventiva è obbligatoria, con l’onere di fare un’offerta o motivare il rifiuto; nella mediazione la mancata partecipazione ha conseguenze diverse, che il giudice valuta nella causa.
- Costi: nella consulenza preventiva si pagano il contributo unificato e l’acconto ai consulenti; nella mediazione le indennità dell’organismo, che variano secondo il valore, ed eventualmente l’esperto.
- Evoluzione delle condizioni: se lo stato di salute del paziente cambia rapidamente, una consulenza disposta dal giudice fissa la situazione in modo utilizzabile nel processo.
In molti casi la consulenza tecnica preventiva è preferita proprio perché porta subito il caso davanti a un collegio medico; il suo funzionamento è spiegato nell’articolo sulla consulenza tecnica d’ufficio nelle cause di malasanità.
Come si avvia il tentativo obbligatorio?
- Individuare le controparti: struttura, eventuali medici, assicurazione; chi coinvolgere in Sicilia è spiegato nell’articolo su contro chi si fa causa.
- Scegliere il giudice o l’organismo: il ricorso si deposita al tribunale competente per la causa; la domanda di mediazione presso un organismo del luogo del giudice competente (art. 4 D.Lgs. 28/2010).
- Preparare il ricorso o la domanda, con la relazione medico-legale di parte e la documentazione sanitaria.
- Partecipare alle operazioni o agli incontri: nella mediazione il primo incontro si tiene, salvo accordo diverso, tra venti e quaranta giorni dal deposito della domanda, e le parti partecipano personalmente, assistite dai propri avvocati (art. 8 D.Lgs. 28/2010).
Dal 2026 l’art. 696-bis c.p.c., modificato dal D.L. 19/2026 convertito dalla L. 50/2026, precisa che, conferito l’incarico ai consulenti, il procedimento resta sospeso fino al deposito della relazione o del verbale di conciliazione, e comunque per non più di sei mesi.
Cosa succede se l’accordo non si trova?
Dopo la consulenza tecnica preventiva, se la conciliazione non riesce o il procedimento non si chiude entro sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diventa procedibile. Per conservare gli effetti della domanda proposta con il ricorso, la causa va avviata entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza dei sei mesi, con il ricorso previsto dall’art. 281-undecies c.p.c., e si svolge con il rito semplificato di cognizione; la relazione può essere acquisita nel giudizio.
Se si è scelta la mediazione e l’accordo non arriva, il mediatore redige un verbale di mancato accordo e si può agire in giudizio. La domanda di mediazione, una volta comunicata alle altre parti, produce sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale (D.Lgs. 28/2010). Se invece nessun tentativo è stato fatto, il giudice assegna alle parti quindici giorni per avviarlo o completarlo (art. 8, c. 2, L. 24/2017).
Domande frequenti
Bisogna fare sia la mediazione sia la consulenza tecnica preventiva?
No, la legge chiede uno dei due tentativi, in alternativa. Nulla vieta di cercare un accordo anche in seguito, ma conviene scegliere subito la strada più adatta per non allungare i tempi.
Serve l’avvocato?
Sì. La consulenza tecnica preventiva è un procedimento giudiziale, e nella mediazione obbligatoria le parti sono assistite dai propri avvocati.
Se la struttura non si presenta alla consulenza preventiva cosa succede?
La consulenza si svolge comunque, se la struttura è stata regolarmente chiamata. Per la mancata partecipazione il giudice può condannarla alle spese di consulenza e di lite, a prescindere dall’esito della causa, e a una pena pecuniaria a favore dell’altra parte.
La scelta tra consulenza tecnica preventiva e mediazione va fatta sulla base delle prove disponibili e della posizione della controparte. Per un esame del tuo caso puoi contattare lo studio, a Palermo o a Mussomeli: i recapiti sono nella pagina sedi e contatti.



