Malasanità in Sicilia: a chi fare causa (ASP, ospedali, policlinici)

Chi chiamare in giudizio per un danno da cure in Sicilia: aziende sanitarie provinciali, aziende ospedaliere, ARNAS e policlinici, cliniche private, medici, assicurazione e tribunale.

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Malasanità in Sicilia: a chi fare causa (ASP, ospedali, policlinici)

In Sicilia la causa per malasanità si promuove, di regola, contro l’azienda sanitaria da cui dipende la struttura in cui è avvenuto il fatto: l’azienda sanitaria provinciale (ASP) per i suoi ospedali, poliambulatori e servizi territoriali, l’azienda ospedaliera o l’ARNAS per i propri presidi, l’azienda ospedaliera universitaria per i policlinici, la società che gestisce la casa di cura per le strutture private, anche accreditate. Accanto all’azienda si possono coinvolgere l’assicuratore e, in alcuni casi, i singoli medici.

Individuare con esattezza il convenuto è essenziale: una causa contro il soggetto sbagliato fa perdere tempo e può costare la condanna alle spese. Vediamo come è organizzata la sanità pubblica siciliana, chi risponde nei casi più frequenti e quale tribunale è competente.

In breve

  • La legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 ha istituito le aziende sanitarie provinciali, in numero massimo di nove, e le aziende ospedaliere di riferimento regionale, accanto alle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e di alta specializzazione (ARNAS) e alle aziende ospedaliere universitarie.
  • Le aziende hanno personalità giuridica pubblica: si chiama in giudizio l’azienda, non l’ospedale o il reparto (art. 9 L.R. 5/2009).
  • La struttura risponde anche per i medici non dipendenti, per la libera professione intramuraria e per le prestazioni in convenzione con il Servizio sanitario (art. 7, c. 1 e 2, L. 24/2017).
  • Per le strutture pubbliche e convenzionate la Cassazione esclude il foro del consumatore: valgono le regole generali sul tribunale competente (artt. 18-20 c.p.c.).

Com’è organizzata la sanità pubblica in Sicilia?

Il riordino del Servizio sanitario regionale è stato realizzato con la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5. L’art. 8 ha istituito le aziende sanitarie provinciali (ASP), una per provincia, e le aziende ospedaliere di riferimento regionale, individuando insieme a esse le ARNAS e le aziende ospedaliere universitarie: queste ultime, a Palermo, Catania e Messina, sono collegate alle rispettive università e note come policlinici.

Ogni azienda ha personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale (art. 9): è l’azienda, rappresentata dal direttore generale, il soggetto da chiamare in giudizio. Un ospedale gestito da un’ASP si cita convenendo l’ASP; un presidio di un’azienda ospedaliera convenendo quell’azienda. Denominazione esatta e sede legale si ricavano dal sito istituzionale dell’ente e dalla documentazione sanitaria.

Per i fatti più risalenti conta anche la successione tra enti: le aziende istituite nel 2009 sono subentrate in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di quelle soppresse (art. 8, c. 2, L.R. 5/2009).

Chi risponde nei casi più frequenti?

  • Ricovero o intervento in un ospedale pubblico: l’azienda, cioè ASP, azienda ospedaliera, ARNAS o azienda ospedaliera universitaria, da cui dipende il presidio.
  • Soccorso e pronto soccorso: l’azienda che gestisce il servizio; per i ritardi dei soccorsi si veda l’articolo sul ritardo dell’ambulanza e del 118.
  • Medico di famiglia: il medico convenzionato e, secondo un orientamento della Cassazione, anche l’ASP; il tema è trattato nell’articolo sulla responsabilità del medico di base.
  • Visita in libera professione intramuraria: l’azienda risponde comunque, accanto al medico (art. 7, c. 2, L. 24/2017).
  • Casa di cura privata, anche accreditata con il Servizio sanitario: la società che gestisce la struttura, come spiegato nell’articolo su clinica privata o convenzionata.
  • Studio privato del medico: il medico libero professionista, che risponde a titolo contrattuale.

Quando le cure si sono svolte in più strutture, per esempio un primo accesso in un ospedale e un intervento in un altro, possono rispondere più aziende. La valutazione medico-legale indica in quale fase si è verificato l’errore e, quindi, chi coinvolgere.

Si deve citare anche il medico o l’assicurazione?

Di regola non è necessario citare il singolo medico dipendente: risponde a titolo extracontrattuale, il paziente dovrebbe provarne la colpa e il termine di prescrizione è più breve. Coinvolgerlo può avere senso in casi particolari, da valutare con attenzione; resta il fatto che l’azienda risponde anche per i medici di cui si avvale.

Dal 2024 è prevista l’azione diretta contro l’assicuratore della struttura, che però presuppone l’esistenza di una polizza: molte aziende pubbliche gestiscono i sinistri in tutto o in parte con fondi propri. Le strutture devono pubblicare sul proprio sito i dati della copertura o le misure alternative adottate (art. 10, c. 4, L. 24/2017): come verificarlo è spiegato nell’articolo sull’assicurazione della struttura sanitaria.

Quale tribunale è competente?

Le cause di malasanità sono di regola di competenza del tribunale, salvo valori molto bassi. Per individuare quale tribunale si applicano i criteri generali: il foro della persona giuridica convenuta, cioè la sede dell’azienda (art. 19 c.p.c.), oppure il luogo in cui è sorta o deve essere eseguita l’obbligazione, di regola quello in cui si trova la struttura (art. 20 c.p.c.).

Il foro del consumatore, che consentirebbe di agire nel luogo di residenza del paziente, è escluso dalla Cassazione nei rapporti con strutture pubbliche o convenzionate, perché la prestazione non è resa con finalità di profitto e il paziente può rivolgersi a qualsiasi struttura (per esempio Cass. n. 18536 del 2016 e ord. n. 16767 del 2021). È stato invece ritenuto applicabile quando la prestazione resta interamente a carico del paziente (Cass. n. 27391 del 2014). Lo stesso tribunale è competente per il tentativo obbligatorio di conciliazione, illustrato nell’articolo su ATP o mediazione.

Come si verifica chi è il convenuto giusto?

  1. Leggi l’intestazione della cartella clinica e della lettera di dimissione: indicano l’azienda e il presidio.
  2. Consulta il sito istituzionale dell’azienda per denominazione esatta, sede legale e indirizzo PEC.
  3. Verifica la sezione sulla copertura assicurativa, pubblicata per legge.
  4. Invia la richiesta di risarcimento via PEC all’azienda, chiedendo anche i dati della polizza.

Una richiesta indirizzata correttamente interrompe la prescrizione e apre il confronto. Come lo studio segue i casi di responsabilità sanitaria è descritto nella pagina sull’avvocato per la malasanità a Palermo.

Domande frequenti

Posso fare causa direttamente all’ospedale?

Si cita l’azienda da cui l’ospedale dipende, perché il presidio non ha una personalità giuridica autonoma. Il nome dell’azienda si trova sulla documentazione sanitaria.

Se l’errore è avvenuto in una clinica convenzionata, risponde l’ASP?

Di regola risponde la casa di cura che ha eseguito la prestazione, anche se pagata dal Servizio sanitario. La posizione dell’ASP va valutata caso per caso.

Devo fare causa a Palermo se l’ospedale è a Catania?

No, di regola è competente il tribunale del luogo della sede dell’azienda o di quello in cui si trova la struttura. Il foro di residenza del paziente vale solo in casi limitati.

Individuare il soggetto giusto da chiamare in causa è un passaggio tecnico, da impostare prima di inviare la richiesta. Per un esame della documentazione puoi rivolgerti allo studio, che riceve a Palermo e a Mussomeli: i recapiti sono nella pagina sedi e contatti.

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