Il paziente danneggiato da un errore sanitario può chiedere il risarcimento direttamente all’assicurazione della struttura sanitaria o del medico libero professionista, entro i limiti del massimale della polizza (art. 12 della legge 8 marzo 2017, n. 24, la legge Gelli-Bianco). L’azione diretta è applicabile dal 16 marzo 2024, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 15 dicembre 2023, n. 232, che fissa i requisiti minimi delle polizze.
Resta però discusso a quali fatti e a quali polizze si applichi, e non tutte le strutture sono assicurate: molte gestiscono i sinistri in tutto o in parte con fondi propri. Vediamo quali obblighi assicurativi hanno ospedali e cliniche, come funziona l’azione diretta, come si scopre chi è l’assicuratore e cosa succede se una copertura non c’è.
In breve
- Le strutture sanitarie pubbliche e private devono avere un’assicurazione o «altre analoghe misure» per la responsabilità civile verso i pazienti (art. 10, c. 1, L. 24/2017).
- La struttura deve pubblicare sul proprio sito il nome dell’assicuratore e i dati della copertura, o le misure alternative adottate (art. 10, c. 4).
- Nell’azione diretta contro l’assicuratore la struttura, o il medico assicurato, deve partecipare alla causa; la prescrizione è la stessa dell’azione verso di loro (art. 12, c. 4 e 5).
- Il Fondo di garanzia per i danni da responsabilità sanitaria (art. 14) è previsto dalla legge, ma il regolamento che deve renderlo operativo risulta ancora non adottato.
Che obblighi assicurativi hanno ospedali e cliniche?
Ogni struttura sanitaria e sociosanitaria, pubblica o privata, deve essere provvista di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi, che coprano anche l’operato del personale di cui si avvale (art. 10, c. 1). Le «analoghe misure» sono in sostanza forme di autoassicurazione: la struttura accantona fondi propri per pagare i risarcimenti, secondo le regole fissate dal decreto 232/2023.
Anche i professionisti hanno obblighi propri. Chi esercita in regime libero-professionale deve essere assicurato per la responsabilità verso i pazienti (art. 10, c. 2). Il medico dipendente, invece, deve avere una polizza per la colpa grave (art. 10, c. 3): non serve a risarcire il paziente, ma a coprire il medico dall’azione di rivalsa della struttura o dell’assicuratore.
Le polizze delle strutture e dei professionisti sono di regola del tipo «a richiesta fatta»: coprono le richieste presentate durante la validità del contratto e, per legge, anche i fatti avvenuti nei dieci anni precedenti (art. 11).
Come funziona l’azione diretta contro l’assicurazione?
Con l’azione diretta il paziente cita in giudizio l’impresa di assicurazione, senza dover prima ottenere una condanna della struttura. Le regole principali dell’art. 12 sono queste:
- Limite del massimale: l’assicuratore risponde fino alla somma assicurata; per la parte eccedente resta obbligata la struttura.
- Eccezioni limitate: l’assicuratore non può opporre al paziente eccezioni derivanti dal contratto diverse da quelle ammesse dal decreto 232/2023; può poi rivalersi sulla struttura assicurata, nei limiti previsti dallo stesso decreto.
- Litisconsorzio necessario: nella causa deve essere citata anche la struttura o il medico assicurato, e il paziente ha diritto di accedere alla documentazione della struttura relativa ai fatti.
- Stessa prescrizione: l’azione si prescrive nel termine previsto verso la struttura o il medico, spiegato nella guida sulla prescrizione nella malasanità.
Prima della causa resta obbligatorio il tentativo di conciliazione dell’art. 8, con la consulenza tecnica preventiva o con la mediazione. Nella consulenza tecnica preventiva le assicurazioni devono partecipare e formulare un’offerta di risarcimento oppure spiegare perché non la fanno.
Da quando si può esercitare l’azione diretta?
La legge del 2017 ha rinviato l’azione diretta all’entrata in vigore del decreto sui requisiti minimi delle polizze (art. 12, c. 6). Il decreto 15 dicembre 2023, n. 232, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2024, è in vigore dal 16 marzo 2024, e da quella data l’azione diretta è prevista dalla legge.
Il decreto ha però concesso ventiquattro mesi per adeguare i contratti in corso (art. 18), e i tribunali non sono concordi sull’applicazione ai fatti e alle polizze precedenti: alcune decisioni di merito l’hanno esclusa per le cause relative a fatti anteriori, o finché la polizza non era stata adeguata. Scaduto il periodo transitorio nel marzo 2026, i dubbi riguardano soprattutto i danni più risalenti. Per questo, di norma, la richiesta si rivolge comunque anche alla struttura.
E se la struttura non ha un’assicurazione?
Se la struttura è in autoassicurazione, un assicuratore da citare non c’è: il paziente agisce contro la struttura, che paga con i fondi accantonati. Accade spesso anche che la polizza preveda una franchigia elevata, lasciando a carico dell’azienda i danni al di sotto di una certa soglia. Diverse aziende sanitarie pubbliche, anche in Sicilia, gestiscono così i sinistri in tutto o in parte: per le ASP e le aziende ospedaliere di Palermo, come per ogni altra struttura, la situazione va verificata sul sito dell’ente coinvolto.
Per i casi in cui la copertura non basta, l’art. 14 ha istituito presso il Ministero della Salute un Fondo di garanzia, gestito dalla Consap, che dovrebbe intervenire quando il danno supera il massimale, quando l’assicuratore è in liquidazione coatta o quando la copertura manca per recesso o cancellazione dell’impresa. Il Fondo, però, può operare solo dopo il regolamento attuativo, che a quanto risulta non è ancora stato adottato: nel frattempo resta obbligata la struttura.
Come si scopre chi è l’assicuratore?
- Consulta il sito della struttura: l’art. 10, c. 4, impone di pubblicare il nome dell’assicuratore, i contratti e le clausole che determinano la copertura, oppure le misure di autoassicurazione adottate.
- Chiedi per iscritto alla struttura i dati della copertura, nella lettera con cui chiedi il risarcimento.
- Per il libero professionista, ricorda che deve comunicare al paziente gli estremi della polizza e il massimale al momento dell’incarico (art. 5 del D.P.R. 137/2012).
Una volta avviato il confronto, struttura e assicuratore devono informare il medico interessato: entro quarantacinque giorni comunicano l’avvio di una causa o di trattative con il paziente, invitandolo a partecipare (art. 13). Se non lo fanno, perdono la possibilità di rivalersi su di lui. La regola non incide sul diritto del paziente, ma spiega perché nelle trattative compare spesso anche il medico.
Domande frequenti
Conviene fare causa all’ospedale o alla sua assicurazione?
Si possono chiamare in giudizio entrambi, e nell’azione diretta la struttura deve comunque partecipare. La scelta dipende dalla copertura, dal massimale e dalla data dei fatti.
Il massimale limita il risarcimento?
Limita solo ciò che si può chiedere all’assicuratore. Per la parte che supera il massimale risponde la struttura, che resta obbligata per l’intero danno.
Quanto costa e quanto dura la causa?
Dipende dalle fasi necessarie: tentativo obbligatorio, consulenze e giudizio. Voci di spesa e tempi sono spiegati nella guida sulla causa per malasanità.
Individuare chi deve pagare è uno dei primi passi di ogni richiesta di risarcimento. Per un esame della documentazione e delle coperture nel tuo caso puoi leggere come lavora lo studio nella pagina dedicata all’avvocato per la malasanità a Palermo e trovare i recapiti di Palermo e Mussomeli in sedi e contatti.



