Offerta di risarcimento per malasanità: come valutarla

Come valutare l’offerta della struttura o dell’assicurazione per un danno da malasanità: stima del danno, testo della transazione, quietanza ed effetti verso medici e familiari.

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Offerta di risarcimento per malasanità: come valutarla

Un’offerta di risarcimento per malasanità va valutata confrontandola con una stima indipendente del danno, fondata su una relazione medico-legale e sulle tabelle di legge, e leggendo con attenzione la transazione e la quietanza che si chiede di firmare: chi paga, quali voci copre, a quali diritti si rinuncia e verso chi. Una volta firmata, la transazione chiude di regola la questione in modo definitivo.

L’offerta può arrivare dalla struttura sanitaria, dalla sua assicurazione o durante il tentativo obbligatorio di conciliazione. Ecco come capire se è congrua, cosa controllare nel testo dell’accordo, quali effetti ha verso i medici e quali cautele servono per familiari e minori.

In breve

  • La transazione è il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite o la prevengono (art. 1965 c.c.).
  • Nella consulenza tecnica preventiva le assicurazioni devono partecipare e fare un’offerta o motivare il rifiuto; se il paziente vince la causa e l’offerta mancava, il giudice trasmette la sentenza all’IVASS (art. 8, c. 4, L. 24/2017).
  • La transazione fatta con uno dei responsabili non produce effetti verso gli altri, se questi non dichiarano di volerne approfittare (art. 1304 c.c.).
  • La transazione non è mai opponibile al medico nel giudizio di rivalsa promosso contro di lui (art. 9, c. 4, L. 24/2017).

Chi fa l’offerta e in quale momento?

L’offerta può arrivare dopo la richiesta scritta di risarcimento, quando la struttura o la sua compagnia aprono una trattativa; durante la consulenza tecnica preventiva o la mediazione, che servono proprio a favorire un accordo, come spiegato nell’articolo su ATP o mediazione; oppure a causa in corso.

Spesso al tavolo siedono più soggetti: l’azienda sanitaria, che può gestire in proprio i danni sotto una certa soglia, e l’assicuratore per la parte eccedente. Capire chi paga e con quale copertura è il primo controllo da fare; il quadro è nell’articolo sull’assicurazione della struttura sanitaria.

Le regole dell’RC auto su offerta motivata entro termini fissi e pagamento in acconto (art. 148 del Codice delle assicurazioni private), illustrate nell’articolo sull’offerta dell’assicurazione troppo bassa, non si applicano alla responsabilità sanitaria: qui non esiste un obbligo legale di pagare in acconto la somma offerta.

Come si capisce se l’offerta è congrua?

Per confrontare l’offerta con il danno servono due strumenti: la relazione medico-legale, che indica giorni di inabilità temporanea, punti di invalidità permanente e spese, e il calcolo secondo le tabelle applicabili, che si può impostare con il calcolatore del danno biologico. I controlli principali:

  1. Punti di invalidità: la percentuale usata dalla compagnia coincide con quella della relazione di parte o della consulenza del giudice?
  2. Voci considerate: oltre al danno biologico, sofferenza, personalizzazione, spese passate e future, perdita di reddito, assistenza; l’elenco è nell’articolo su quali danni si possono chiedere.
  3. Calcolo differenziale: se c’era una malattia preesistente, la sottrazione è stata fatta tra importi o tra percentuali?
  4. Rivalutazione e interessi: il risarcimento è un debito di valore, che va rivalutato e produce interessi dal giorno del danno.
  5. Spese: compensi dell’avvocato e del medico legale, consulenze già pagate.

Un’offerta più bassa della propria stima non è necessariamente da rifiutare: va pesata con i tempi, i costi e i rischi di una causa, che dipendono dalla solidità delle prove sul nesso causale.

Cosa controllare nel testo della transazione e della quietanza?

La quietanza è la dichiarazione con cui il creditore attesta di aver ricevuto il pagamento (art. 1199 c.c.); nei risarcimenti è spesso unita a una transazione con rinunce ampie. Prima di firmare conviene verificare:

  • Le parti: chi paga e chi viene liberato, cioè la struttura, l’assicuratore, i singoli sanitari.
  • L’oggetto: quali fatti e quali danni sono coperti; formule come «ogni danno presente e futuro» impediscono di chiedere altro anche se emergono peggioramenti.
  • Le rinunce: alla causa, all’azione verso i medici, alla querela o alla costituzione di parte civile.
  • Tempi e modalità di pagamento: un termine preciso e le conseguenze del ritardo.
  • Le spese: se sono comprese e in quale misura.

Una transazione firmata non si può impugnare per lesione (art. 1970 c.c.) né per errore di diritto sulle questioni che erano oggetto di controversia (art. 1969 c.c.): il momento della verifica è prima della firma.

Che effetti ha verso il medico e verso i familiari?

Struttura e medico, se entrambi responsabili, rispondono in solido verso il paziente. La transazione fatta con uno dei debitori non produce effetti verso gli altri, a meno che questi dichiarino di volerne approfittare (art. 1304 c.c.): per questo l’accordo dovrebbe dire chiaramente se libera anche i singoli sanitari. La legge Gelli-Bianco aggiunge che la transazione non può essere opposta al medico nell’eventuale giudizio di rivalsa o di responsabilità amministrativa nei suoi confronti (art. 9, c. 4): l’accordo tra paziente e struttura non prova, da solo, la colpa del medico.

I familiari hanno diritti propri, distinti da quelli del paziente: la transazione firmata dal paziente non copre il loro danno, se non partecipano all’accordo. Per un figlio minore la transazione richiede, di regola, l’autorizzazione del giudice tutelare (art. 320 c.c.), e cautele analoghe valgono per chi ha un amministratore di sostegno. Durante la trattativa, infine, attenzione alla prescrizione: le trattative da sole non la sospendono, mentre una richiesta scritta la interrompe.

Domande frequenti

Posso incassare l’offerta e chiedere il resto in causa?

Solo se l’accordo lo prevede espressamente, qualificando il pagamento come acconto. Nella responsabilità sanitaria non c’è un meccanismo legale di pagamento in acconto come nell’RC auto: una quietanza «a saldo» chiude la questione.

Se il danno peggiora dopo la transazione posso chiedere di più?

Di regola no, se la transazione copre tutti i danni presenti e futuri. Per questo conviene trattare solo quando i postumi sono stabilizzati e valutati da un medico legale.

L’assicurazione è obbligata a fare un’offerta?

Nella consulenza tecnica preventiva deve fare un’offerta o motivare il rifiuto; se non la fa e il paziente vince la causa, il giudice trasmette la sentenza all’IVASS. Fuori da quel procedimento non c’è un termine legale per l’offerta.

Valutare una proposta richiede di confrontarla con la documentazione medica, con il calcolo del danno e con il testo dell’accordo. Se vuoi un parere su un’offerta ricevuta, lo studio riceve a Palermo e a Mussomeli: trovi i recapiti nella pagina sedi e contatti.

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