Offerta dell’assicurazione troppo bassa: cosa fare

Un’offerta bassa si può incassare in acconto senza rinunciare al resto. Come verificarla, reclamo all’IVASS, Arbitro assicurativo, negoziazione assistita e causa.

6 min di lettura

Offerta dell’assicurazione troppo bassa: cosa fare

Se l’offerta dell’assicurazione è troppo bassa, puoi incassarla come acconto senza rinunciare al resto: la compagnia deve pagarti la somma offerta entro 15 giorni anche se dichiari di non accettarla, e quell’importo viene poi scalato dalla liquidazione definitiva (art. 148, comma 7, Codice delle assicurazioni private). Nel frattempo puoi contestare l’offerta, con un reclamo, davanti all’Arbitro assicurativo o, dopo la negoziazione assistita, in giudizio.

La prima cosa da evitare è firmare una quietanza «a saldo» senza averla valutata. Qui vediamo come capire se l’offerta è davvero bassa, come rispondere, a chi rivolgersi e con quali tempi.

In breve

  • L’offerta deve essere congrua e motivata; se il danneggiato non la accetta, la compagnia deve comunque versare la somma offerta, imputandola alla liquidazione definitiva (art. 148, comma 7, Codice delle assicurazioni private).
  • Il reclamo va prima alla compagnia, che deve rispondere entro 45 giorni; poi si può scrivere all’IVASS.
  • Dal 15 gennaio 2026 è operativo l’Arbitro assicurativo presso l’IVASS: per il danneggiato RC auto vale per richieste fino a 2.500 euro; si ricorre online, dopo il reclamo, con un costo di 20 euro.
  • Prima della causa per danni da circolazione è obbligatoria la negoziazione assistita tra avvocati, qualunque sia il valore; il ricorso all’Arbitro assicurativo ne tiene luogo (art. 3 D.L. 132/2014).

Cosa deve contenere l’offerta dell’assicurazione?

Ricevuta la richiesta completa, la compagnia deve fare un’offerta congrua e motivata oppure spiegare perché non la fa (art. 148). I termini sono di 30, 60 o 90 giorni a seconda che ci siano solo danni alle cose, con o senza modulo firmato da entrambi, o anche lesioni: li trovi nella guida su come ottenere il risarcimento.

«Motivata» significa che l’offerta deve permettere di capire come è stata calcolata: quali voci sono state riconosciute, con quali importi, in base a quale perizia o valutazione medico-legale. Se manca questa spiegazione, conviene chiederla per iscritto, insieme alla copia della perizia sull’auto o della relazione del medico della compagnia.

Come capire se l’offerta è davvero bassa?

Un’offerta può essere bassa per molte ragioni: una voce dimenticata, una percentuale di invalidità sottostimata, una quota di colpa attribuita senza motivo. I controlli da fare sono:

  • Voci riconosciute: per l’auto, oltre alla riparazione, fermo tecnico, noleggio e svalutazione (vedi danni all’auto); per la persona, invalidità temporanea, postumi permanenti, spese mediche, perdita di reddito.
  • Punti di invalidità: un punto in meno o in più cambia molto l’importo, perché il danno biologico si calcola con le tabelle di legge (artt. 138 e 139 Codice delle assicurazioni). Una prima stima si può fare con il nostro calcolo del danno biologico.
  • Valutazione medica: se la relazione del medico della compagnia non convince, serve il parere di un medico legale di fiducia (vedi perizia medico-legale di parte).
  • Quota di colpa: se l’offerta è ridotta per un presunto concorso di colpa, va verificato su quali elementi si basa.

Per le lesioni lievi la compagnia contesta spesso i postumi permanenti, che richiedono un accertamento obiettivo: ne parliamo nell’articolo sul colpo di frusta.

Accettare, rifiutare o incassare in acconto?

Le possibilità previste dall’art. 148 sono tre:

  1. Accettare: la compagnia paga entro 15 giorni dalla comunicazione e, di regola, la pratica si chiude con una quietanza liberatoria.
  2. Non accettare e incassare: comunichi per iscritto che non accetti l’offerta; la compagnia deve comunque versare la somma entro 15 giorni, come acconto sul risarcimento definitivo.
  3. Non rispondere: dopo 30 giorni di silenzio la compagnia paga la somma offerta, con gli stessi effetti del pagamento in acconto (art. 148, comma 8).

Prima di firmare, leggi con attenzione la quietanza. Se contiene la dichiarazione di essere completamente soddisfatti e di non avere altro da pretendere, chiedere di più diventa molto difficile. Se il pagamento è in acconto, la quietanza deve dirlo in modo chiaro.

A chi rivolgersi se la compagnia non cambia posizione?

Il reclamo all’impresa e all’IVASS

Il primo passo è un reclamo scritto all’ufficio reclami della compagnia, che deve rispondere entro 45 giorni. Se non risponde o la risposta non soddisfa, si può presentare reclamo all’IVASS, l’autorità di vigilanza sulle assicurazioni, che usa moduli disponibili sul proprio sito. L’IVASS vigila sul comportamento della compagnia, ma non liquida il danno al posto del giudice.

L’Arbitro assicurativo

Dal 15 gennaio 2026 è operativo l’Arbitro assicurativo, un sistema di risoluzione delle liti istituito presso l’IVASS. Può ricorrere anche il danneggiato che agisce contro l’assicurazione RC auto, dopo aver fatto reclamo senza ottenere risposta entro 45 giorni o con una risposta insoddisfacente. Per le richieste di risarcimento RC auto il limite è di 2.500 euro; il ricorso va presentato entro 12 mesi dal reclamo, si deposita online e costa 20 euro, restituiti se è accolto. Il ricorso all’Arbitro tiene luogo della negoziazione assistita (art. 3, comma 1, D.L. 132/2014).

La negoziazione assistita e la causa

La causa contro l’assicurazione si può proporre solo dopo 60 giorni dalla richiesta di risarcimento, o 90 in caso di lesioni (art. 145). Prima bisogna tentare la negoziazione assistita: l’avvocato invita la compagnia a cercare un accordo, e se l’invito resta senza risposta o la trattativa fallisce si può andare dal giudice (art. 3 D.L. 132/2014; sulle procedure obbligatorie vedi mediazione e negoziazione assistita).

Per i danni da circolazione decide il giudice di pace fino a 25.000 euro, oltre il tribunale (art. 7 c.p.c.). Se il giudice liquida più del doppio di quanto offerto, trasmette la sentenza all’IVASS per i controlli sulla compagnia (art. 148, comma 10).

Entro quanto tempo bisogna agire?

Il diritto al risarcimento si prescrive in due anni dall’incidente, o nel termine più lungo previsto se il fatto costituisce reato, come nelle lesioni stradali gravi (art. 2947 c.c.). La richiesta scritta alla compagnia interrompe la prescrizione, che ricomincia a decorrere da capo: conviene tenere traccia delle date e non lasciar passare mesi dopo un’offerta che non convince.

Un avvertimento: chiedere di più non significa gonfiare il danno. Dichiarare danni non subiti o produrre documenti alterati è frode assicurativa, un reato punito dall’art. 642 c.p., oltre a far perdere credibilità all’intera richiesta.

Domande frequenti

Ho già incassato l’assegno: posso chiedere di più?

Dipende da cosa hai firmato. Se la somma è stata pagata in acconto o senza quietanza liberatoria, puoi chiedere la differenza; se hai firmato una quietanza a saldo, è molto più difficile.

Serve un avvocato per contestare l’offerta?

Per il reclamo e per il ricorso all’Arbitro assicurativo no. Per la negoziazione assistita e per la causa sì, salvo le liti fino a 1.100 euro davanti al giudice di pace, in cui si può stare in giudizio da soli e la negoziazione non è obbligatoria (art. 82 c.p.c.; art. 3, comma 7, D.L. 132/2014).

Le spese dell’avvocato e del medico legale si recuperano?

Possono essere chieste come voci di danno, se necessarie e congrue. La compagnia deve indicare separatamente nella quietanza i compensi professionali riconosciuti (art. 148, comma 11).

Valutare un’offerta richiede di confrontarla con la documentazione medica, tecnica e con le prove sulla dinamica. Se vuoi un parere sulla proposta ricevuta, trovi le modalità di contatto dello studio nella pagina Sedi e contatti.

Assistenza legale

Ogni caso ha le sue particolarità

Un articolo offre un orientamento generale. Per sapere come le norme si applicano alla tua situazione, lo studio esamina fatti e documenti e ti indica le strade percorribili, con tempi e costi.