Incidente stradale: come ottenere il risarcimento dall’assicurazione

Dal modulo CAI alla richiesta scritta, dai tempi dell’offerta al danno alla persona, fino a cosa fare se l’assicurazione non paga: i passaggi per ottenere il risarcimento.

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Incidente stradale: come ottenere il risarcimento dall’assicurazione

Per ottenere il risarcimento dopo un incidente stradale servono tre passaggi: raccogliere subito le prove, denunciare il sinistro alla propria compagnia e inviare una richiesta scritta completa all’assicurazione tenuta a pagare. La compagnia ha poi termini precisi per fare un’offerta; se non paga, o paga troppo poco, restano reclamo, conciliazione e giudice.

Ecco i passaggi, dal modulo CAI a cosa fare se l’assicurazione non paga.

In breve

  • Il sinistro va denunciato alla propria compagnia entro tre giorni (art. 1913 c.c.), di solito con il modulo CAI.
  • La compagnia deve fare un’offerta motivata entro 30, 60 o 90 giorni dalla richiesta completa, secondo il tipo di danno (art. 148 del Codice delle assicurazioni).
  • Se non paga: reclamo, Arbitro assicurativo per le richieste fino a 2.500 euro o negoziazione assistita, poi causa contro l’assicurazione.
  • Il diritto al risarcimento si prescrive di regola in due anni dall’incidente, salvo il termine più lungo previsto per il reato (art. 2947 c.c.).

Cosa fare subito dopo l’incidente?

Se ci sono feriti, la priorità è chiamare i soccorsi; poi, se possibile:

  1. Scambia i dati con l’altro conducente: nome, targa, compagnia e numero di polizza.
  2. Fotografa la posizione dei veicoli, i danni, la segnaletica e lo stato della strada.
  3. Annota i testimoni: se ci sono solo danni alle cose, vanno indicati già nella denuncia o nella prima richiesta.
  4. Chiama le forze dell’ordine se ci sono feriti o se la dinamica è contestata.
  5. Fatti visitare anche se il dolore sembra lieve: il referto è la prima prova del danno alla persona.

Come si compila la constatazione amichevole (modulo CAI)?

Il modulo CAI, cioè la constatazione amichevole di incidente, è il documento con cui i conducenti descrivono insieme l’accaduto e denunciano il sinistro alla propria compagnia entro tre giorni. Se è firmato da entrambi, si presume che l’incidente sia avvenuto come descritto, salvo prova contraria della compagnia (art. 143 del Codice delle assicurazioni private).

Non firmare ricostruzioni che non condividi: in caso di disaccordo ciascuno invia il proprio modulo. La doppia firma, però, accorcia i tempi dell’offerta per i danni al veicolo.

A quale assicurazione va chiesto il risarcimento?

Il risarcimento diretto

Nella maggior parte dei piccoli incidenti si chiede il risarcimento alla propria compagnia, che paga e poi regola i conti con quella del responsabile (art. 149 del Codice delle assicurazioni). Vale per gli scontri tra due soli veicoli identificati, con targa italiana e assicurati, per i danni ai mezzi e le lesioni lievi del conducente, fino al 9% di invalidità permanente.

Il risarcimento ordinario

Negli altri casi la richiesta va alla compagnia del veicolo responsabile (art. 148): per esempio con più di due veicoli, un pedone investito, lesioni più gravi o una targa estera. Il passeggero si rivolge alla compagnia del veicolo su cui viaggiava, salvo il caso fortuito: vedi il risarcimento del passeggero. Per una buca può rispondere l’ente proprietario della strada: vedi il risarcimento per buca stradale.

Come si chiede il risarcimento e quanto tempo ha l’assicurazione?

La richiesta va inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC o consegna a mano. Deve indicare dati e codice fiscale del danneggiato, la descrizione dell’incidente e i giorni in cui il veicolo è disponibile per la perizia, almeno cinque non festivi. In caso di lesioni servono anche età, attività, reddito, certificato medico di guarigione e dichiarazione sulle prestazioni di enti previdenziali, come l’INAIL.

Dalla ricezione della richiesta completa, la compagnia deve fare un’offerta motivata, o spiegare perché non la fa, entro questi termini (art. 148):

  • 30 giorni per i danni al veicolo e alle cose, con modulo CAI firmato da entrambi;
  • 60 giorni per i danni al veicolo e alle cose, senza doppia firma;
  • 90 giorni in caso di lesioni personali o di decesso.

Se accetti l’offerta, il pagamento deve arrivare entro 15 giorni. Se non la accetti, la compagnia deve comunque versarti la somma offerta nello stesso termine, come acconto sul risarcimento definitivo. Se la richiesta è incompleta, i termini ripartono dall’arrivo delle integrazioni.

Come si calcola il danno alla persona?

La voce principale è il danno biologico, cioè la lesione della salute accertata dal medico legale, distinta in invalidità temporanea ed eventuali postumi permanenti, espressi in punti percentuali.

  • Lesioni lievi (da 1 a 9 punti): si applicano i valori dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni, aggiornati periodicamente.
  • Lesioni più gravi (da 10 a 100 punti): valgono i criteri dell’art. 138 e, dal 5 marzo 2025, la tabella unica nazionale (D.P.R. 12/2025).
  • Altre voci: spese mediche, perdita di reddito e, se ne ricorrono i presupposti, un aumento per le conseguenze particolari sulla vita della persona.

Per le lesioni lievi, come il colpo di frusta, il danno permanente deve essere accertato in modo obiettivo, con referti ed esami. Per una prima idea puoi usare il nostro calcolo del danno biologico; la valutazione spetta al medico legale.

Se l’assicurazione non paga, cosa si può fare?

Se la compagnia lascia scadere i termini, nega il risarcimento o offre troppo poco, gli strumenti sono questi:

  1. Reclamo: si invia per iscritto all’ufficio reclami della compagnia, che deve rispondere entro 45 giorni; poi ci si può rivolgere all’IVASS, l’autorità di vigilanza, che controlla il comportamento dell’impresa ma non stabilisce quanto ti spetta.
  2. Arbitro assicurativo: dal 15 gennaio 2026, dopo il reclamo, si può ricorrere online all’Arbitro istituito presso l’IVASS per richieste di risarcimento fino a 2.500 euro; il ricorso tiene luogo della negoziazione assistita (art. 3 D.L. 132/2014).
  3. Negoziazione assistita: prima della causa è di regola obbligatorio invitare la compagnia, tramite avvocato, a una negoziazione assistita.
  4. Causa: il danneggiato ha azione diretta contro la compagnia del responsabile, che va citata insieme al responsabile (art. 144); nel risarcimento diretto si agisce contro la propria compagnia (art. 149, comma 6). La causa non si può iniziare prima di 60 giorni dalla richiesta, o 90 in caso di lesioni (art. 145).

Se la sentenza liquida più del doppio di quanto offerto, il giudice la trasmette all’IVASS (art. 148, comma 10). Se invece il responsabile non è assicurato, non è stato identificato o la sua compagnia è in liquidazione coatta, ci si rivolge al Fondo di garanzia per le vittime della strada, gestito dalla Consap, tramite l’impresa designata per la regione; se il veicolo non è identificato, i danni alle cose sono risarciti solo insieme a gravi danni alla persona.

Entro quando bisogna agire?

Il risarcimento dei danni da circolazione si prescrive in due anni dal giorno dell’incidente (art. 2947, secondo comma, c.c.). Se il fatto è anche reato, come accade in genere per le lesioni personali, e per il reato è prevista una prescrizione più lunga, si applica quest’ultima: vedi l’approfondimento sul risarcimento da reato.

La prescrizione si interrompe con la richiesta scritta di risarcimento e poi ricomincia da capo; le semplici trattative non bastano. Conviene muoversi presto e conservare la prova dell’invio.

Domande frequenti

Serve un avvocato per ottenere il risarcimento?

Non nella trattativa con la compagnia, dove è comunque utile se ci sono lesioni, la responsabilità è contestata o l’offerta sembra bassa. Per la negoziazione assistita e per la causa è necessario.

Posso far riparare l’auto prima della perizia?

Meglio attendere: la compagnia ha diritto di esaminare il veicolo nei giorni indicati nella richiesta. Se la riparazione è urgente, conserva foto dettagliate, preventivo e fattura.

E se l’altro conducente nega di avere torto?

Contano le prove: foto, testimoni, verbale delle forze dell’ordine, perizie. Se la dinamica resta incerta, la legge presume che ciascun conducente abbia contribuito in egual misura allo scontro (art. 2054 c.c.).

Una valutazione tempestiva aiuta a non perdere prove e termini. Se vuoi un parere sul tuo caso, puoi contattare lo studio a Palermo o a Mussomeli per esaminare insieme i documenti.

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