Mediazione e negoziazione assistita sono obbligatorie quando la lite rientra nelle materie indicate dalla legge: prima di fare causa bisogna tentare un accordo, altrimenti il giudizio non può proseguire. La mediazione, davanti a un mediatore, riguarda tra l’altro condominio, eredità, affitti e contratti bancari; la negoziazione assistita, tra gli avvocati delle parti, riguarda gli incidenti stradali e le richieste di pagamento fino a 50.000 euro.
Le regole sono nel D.Lgs. 28/2010 e nel D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, modificati dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) e dal correttivo del 2024 (D.Lgs. 216/2024). Vediamo come funzionano, quanto costano e che valore ha l’accordo.
In breve
- La mediazione è obbligatoria nelle materie dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, tra cui condominio, successioni, locazione, contratti bancari e assicurativi e responsabilità medica.
- La negoziazione assistita è obbligatoria per i danni da circolazione di veicoli e per le domande di pagamento fino a 50.000 euro, esclusi i contratti tra professionisti e consumatori (art. 3 D.L. 132/2014).
- La mediazione dura sei mesi, prorogabili; la negoziazione da uno a tre mesi, secondo l’accordo tra le parti, con una proroga possibile di 30 giorni.
- In entrambe l’accordo firmato dalle parti e dai loro avvocati è titolo esecutivo.
In quali casi la mediazione è obbligatoria?
L’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 fa della mediazione una condizione di procedibilità, cioè un passaggio senza il quale la causa non può andare avanti, nelle liti su:
- casa e patrimonio: condominio, diritti reali, divisione, successioni, patti di famiglia;
- godimento di beni: locazione, comodato, affitto di aziende;
- risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con la stampa o altri mezzi di pubblicità;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari;
- materie aggiunte dalla riforma: associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratto d’opera, contratto di rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.
È obbligatoria anche se lo prevede il contratto o lo statuto e quando la dispone il giudice (mediazione demandata). Una lite tipica è l’impugnazione di una delibera condominiale. Non serve, almeno all’inizio, per decreto ingiuntivo, convalida di sfratto e cause possessorie.
Come funziona la mediazione?
La domanda si deposita presso un organismo iscritto nel registro del Ministero della giustizia, nel luogo del giudice competente (per esempio Palermo o Caltanissetta). Il primo incontro è fissato di norma tra 20 e 40 giorni dopo e il mediatore si adopera subito per un accordo, anche in videoconferenza. Se il primo incontro si chiude senza intesa, la condizione per fare causa è comunque soddisfatta.
La procedura dura sei mesi, prorogabili con accordo scritto delle parti per periodi non superiori a tre mesi ciascuno (art. 6); se l’ha disposta il giudice, la proroga è ammessa una sola volta. Comunicata all’altra parte, la domanda interrompe la prescrizione e impedisce, per una sola volta, la decadenza.
Quando è obbligatoria la negoziazione assistita?
La negoziazione assistita è la procedura in cui le parti, ciascuna con il proprio avvocato, si impegnano per iscritto a cercare in buona fede un accordo, senza mediatore. L’art. 3 del D.L. 132/2014 la rende obbligatoria in due casi:
- incidenti stradali: le liti sul risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti (vedi la guida al risarcimento dopo un incidente);
- pagamenti fino a 50.000 euro: le domande di pagamento di somme a qualsiasi titolo entro questa soglia, se la materia non è soggetta a mediazione, come accade spesso nel recupero crediti.
Non è obbligatoria per i contratti tra professionisti e consumatori, quando la parte può stare in giudizio da sola, nel procedimento per decreto ingiuntivo e nella sua opposizione, nelle opposizioni all’esecuzione, nei procedimenti in camera di consiglio, nella consulenza tecnica preventiva e per la parte civile nel processo penale. Nelle liti di lavoro e di famiglia è facoltativa.
Come si svolge la negoziazione e come può finire?
- L’invito: l’avvocato invita per iscritto l’altra parte a stipulare la convenzione, indicando l’oggetto della lite e avvertendo che il rifiuto o il silenzio per 30 giorni potranno pesare nella causa (art. 4).
- La convenzione: se l’altra parte aderisce, si firma un accordo scritto, con almeno un avvocato per parte, che fissa la durata della procedura (art. 2).
- Il confronto: si svolge anche a distanza; se la convenzione lo prevede, gli avvocati possono raccogliere dichiarazioni di terzi e dell’altra parte utilizzabili in giudizio (artt. 4-bis e 4-ter).
- L’esito: l’accordo firmato da parti e avvocati è titolo esecutivo e consente di iscrivere ipoteca (art. 5); altrimenti gli avvocati certificano il mancato accordo.
Se l’invito è rifiutato o resta senza risposta per 30 giorni, o se la convenzione scade senza intesa, si può fare causa. Dalla comunicazione dell’invito la prescrizione è interrotta (art. 8). Se manca, la questione va sollevata entro la prima udienza e il giudice assegna 15 giorni per inviare l’invito.
Serve l’avvocato e quanto costa?
Nella mediazione obbligatoria e in quella demandata ogni parte deve essere assistita da un avvocato e deve partecipare personalmente, salvo giustificati motivi. Nella negoziazione l’avvocato è indispensabile: invita, tratta e firma l’accordo.
All’organismo di mediazione si pagano spese di avvio fisse e spese che dipendono dal valore della lite, secondo tabelle ministeriali aggiornate nel tempo: conviene chiederle prima. In entrambe le procedure si aggiungono i compensi degli avvocati. Per la mediazione sono previsti anche benefici fiscali, come l’esenzione dall’imposta di registro entro un certo valore e un credito d’imposta, nei limiti di legge.
Chi ha un reddito basso può chiedere il patrocinio a spese dello Stato in entrambe le procedure obbligatorie: lo Stato paga l’avvocato se si raggiunge l’accordo (art. 15-bis D.Lgs. 28/2010 e art. 11-bis D.L. 132/2014).
Cosa succede se non si partecipa?
In mediazione, chi non si presenta al primo incontro senza giustificato motivo rischia che il giudice tragga dall’assenza argomenti di prova a suo sfavore; nelle materie obbligatorie deve versare allo Stato una somma pari al doppio del contributo unificato e, se perde la causa, può essere condannato a pagare all’altra parte una somma stabilita in via equitativa (art. 12-bis D.Lgs. 28/2010).
Nella negoziazione, il rifiuto o il silenzio possono essere valutati dal giudice ai fini delle spese e della condanna per lite temeraria (art. 4 D.L. 132/2014). E chi fa causa senza il tentativo obbligatorio si vede rinviare l’udienza: si perde tempo, senza alcun vantaggio.
Che valore ha l’accordo raggiunto?
L’accordo firmato dalle parti e dagli avvocati è titolo esecutivo: se una parte non rispetta gli impegni, l’altra può procedere al pignoramento senza una nuova causa (art. 12 D.Lgs. 28/2010 e art. 5 D.L. 132/2014). Se riguarda immobili, come una divisione ereditaria, per trascriverlo le firme vanno autenticate da un pubblico ufficiale.
In mediazione, se l’accordo non arriva, il mediatore può formulare una proposta, e deve farlo se le parti glielo chiedono insieme. Se la sentenza finale corrisponde interamente alla proposta, chi l’ha rifiutata subisce conseguenze sulle spese.
Domande frequenti
Mediazione o negoziazione assistita: quale devo fare?
Dipende dalla materia. Se la lite è soggetta a mediazione obbligatoria si fa la mediazione, anche per somme inferiori a 50.000 euro; la negoziazione vale per gli incidenti stradali e per le altre richieste di pagamento entro quella soglia.
Il mediatore decide chi ha ragione?
No. Il mediatore non è un giudice: aiuta le parti a trovare una soluzione condivisa e, al massimo, formula una proposta che si è liberi di accettare o rifiutare.
Ho ricevuto un invito in mediazione o in negoziazione: cosa devo fare?
Non ignorarlo. Rivolgiti a un avvocato prima della scadenza: potrai valutare la proposta e, se non c’è margine per un accordo, chiudere la procedura evitando le conseguenze previste per chi non partecipa.
Se hai ricevuto un invito o devi avviare una procedura, puoi contattare lo studio a Palermo o a Mussomeli per esaminare insieme la tua situazione.



