Per recuperare un credito non pagato si procede per tappe: una diffida scritta che mette in mora il debitore; se non basta, un titolo esecutivo, spesso un decreto ingiuntivo; poi l’atto di precetto e infine il pignoramento di beni, stipendio o conto corrente.
Non sempre serve percorrere tutta la strada: molte pratiche si chiudono con un accordo dopo la diffida o dopo il decreto. Ogni passaggio, però, ha regole e scadenze precise, a cominciare dalla prescrizione.
In breve
- La diffida scritta mette in mora il debitore e interrompe la prescrizione (artt. 1219 e 2943 c.c.).
- Per pignorare serve un titolo esecutivo, come un decreto ingiuntivo non opposto entro 40 giorni o una sentenza (art. 474 c.p.c.).
- Il precetto intima di pagare in almeno 10 giorni e perde efficacia se il pignoramento non inizia entro 90 giorni (artt. 480 e 481 c.p.c.).
- La prescrizione ordinaria è di dieci anni, ma molti crediti si prescrivono in cinque o in due anni; per il danno da reato può valere il termine più lungo del reato (art. 2947 c.c.).
A cosa servono la diffida e la messa in mora?
Il primo passo è una lettera di diffida inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, meglio se tramite avvocato, che chiede il pagamento entro un termine. Ha effetti giuridici precisi:
- mette in mora il debitore (art. 1219 c.c.): da quel momento sono dovuti gli interessi moratori (art. 1224 c.c.);
- interrompe la prescrizione (art. 2943 c.c.), che ricomincia a decorrere da capo;
- apre la trattativa: spesso basta a ottenere il pagamento o una proposta di rateizzazione.
In alcuni casi la mora è automatica, per esempio quando il debito nasce da un fatto illecito o il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler pagare.
Tra imprese, e con la pubblica amministrazione, gli interessi di mora decorrono automaticamente dalla scadenza, al tasso più elevato del D.Lgs. 231/2002, aggiornato ogni sei mesi; dall’avvio della causa quel tasso vale, salvo diverso accordo, anche per gli altri crediti (art. 1284 c.c.).
Come si ottiene un titolo esecutivo?
Per pignorare serve un titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.). Alcuni documenti lo sono già: cambiali e assegni con i requisiti di legge, atti notarili e scritture private autenticate, per le somme di denaro che contengono. Con un assegno scoperto, per esempio, si parte direttamente dal precetto.
Negli altri casi il titolo si chiede al giudice. La strada più rapida, se il credito è provato per iscritto, è il decreto ingiuntivo: il debitore ha di regola 40 giorni dalla notifica per opporsi (art. 641 c.p.c.) e, se non lo fa, il decreto diventa definitivo ed esecutivo. In alternativa si avvia una causa ordinaria.
Prima di una causa ordinaria per somme fino a 50.000 euro di regola serve la negoziazione assistita da avvocati, salvo eccezioni come i contratti tra professionisti e consumatori; in materie come contratti bancari e assicurativi, condominio e locazione serve invece la mediazione (vedi la guida su mediazione e negoziazione assistita). Il decreto ingiuntivo non richiede questi tentativi.
Come si arriva dal precetto al pignoramento?
Con il titolo esecutivo il creditore notifica l’atto di precetto: l’intimazione a pagare entro un termine non inferiore a dieci giorni, con l’avvertimento che altrimenti si procederà a esecuzione forzata (art. 480 c.p.c.). Se il pignoramento non inizia entro 90 giorni dalla notifica, il precetto perde efficacia e va rinnovato (art. 481 c.p.c.).
La forma più usata è il pignoramento presso terzi: si pignorano lo stipendio o la pensione, tramite datore di lavoro o ente previdenziale, e il conto corrente, tramite la banca; dopo l’ordinanza del giudice, il terzo versa le somme direttamente al creditore.
La legge tutela però il debitore: per i crediti ordinari lo stipendio si pignora di regola nella misura di un quinto, e su pensione e somme accreditate sul conto resta una parte impignorabile, legata all’importo dell’assegno sociale, che cambia ogni anno (art. 545 c.p.c.). Limiti e soglie sono spiegati nella guida sul pignoramento di stipendio e pensione.
Il pignoramento mobiliare, con l’ufficiale giudiziario presso la casa o la sede del debitore, spesso rende poco. Quello immobiliare è efficace ma lungo e costoso. Il divieto di pignorare la prima casa, previsto a determinate condizioni, riguarda solo l’agente della riscossione, non i creditori privati. Se non si sa dove cercare, si può chiedere al tribunale di autorizzare la ricerca telematica dei beni del debitore (art. 492-bis c.p.c.).
Entro quanto tempo si prescrive un credito?
La regola generale è la prescrizione ordinaria di dieci anni (art. 2946 c.c.), ma molti crediti hanno termini più brevi:
- cinque anni per canoni di locazione, interessi e somme da pagare periodicamente ad anno o in termini più brevi (art. 2948 c.c.), e per il risarcimento dei danni da fatto illecito (art. 2947 c.c.);
- due anni per i danni da circolazione di veicoli (art. 2947 c.c.) e per le bollette di luce, gas e acqua di famiglie, professionisti e microimprese (vedi la guida su debiti prescritti e bollette);
- tre anni per i compensi dei professionisti, ma è una prescrizione «presuntiva», fondata sulla presunzione che il pagamento sia avvenuto (art. 2956 c.c.).
Se il fatto illecito è anche reato e il reato ha una prescrizione più lunga, questa vale anche per il risarcimento (art. 2947, terzo comma, c.c.), con regole diverse se il reato si estingue per altra causa o c’è una sentenza penale irrevocabile. Si allunga il termine, ma non valgono le regole penali sull’interruzione: per le Sezioni Unite (sentenza n. 24599/2026) gli atti che interrompono la prescrizione del reato valgono anche per il risarcimento solo se la vittima si è costituita parte civile (vedi il risarcimento da reato). Una diffida al responsabile resta utile.
La prescrizione si interrompe con la diffida scritta, con la domanda giudiziale o con il riconoscimento del debito, e poi ricomincia da capo. Ottenuta una sentenza definitiva o un decreto ingiuntivo non opposto, il credito si prescrive in dieci anni, anche se prima il termine era più breve (art. 2953 c.c.).
Quali sono le tappe in pratica?
Prima di spendere conviene verificare le prove del credito (contratto, fatture, messaggi, riconoscimenti di debito) e la solvibilità del debitore, con visure camerali, catastali e ipotecarie: un titolo contro chi non ha nulla rischia di restare sulla carta.
- Documenti: raccogli le prove e controlla che il credito non sia prescritto.
- Diffida: invia una messa in mora scritta con un termine per pagare.
- Titolo: se il debitore non paga, valuta un accordo scritto o chiedi un decreto ingiuntivo.
- Precetto: con il titolo esecutivo, intima formalmente il pagamento.
- Pignoramento: trascorsi almeno dieci giorni dal precetto, ed entro novanta, aggredisci i beni più facili da realizzare.
Se il debitore è un’impresa in liquidazione giudiziale, il vecchio fallimento, le azioni individuali di regola si fermano e il credito va fatto valere nella procedura.
Domande frequenti
Quanto costa recuperare un credito?
Dipende dall’importo e dai passaggi necessari: per decreto, precetto e pignoramento servono contributo unificato, notifiche e compenso dell’avvocato, che il giudice pone di regola a carico del debitore.
La diffida via email ordinaria è valida?
Per mettere in mora e interrompere la prescrizione serve un atto scritto di cui si possa provare la ricezione. Per questo si usano la raccomandata con ricevuta di ritorno o la PEC.
Il debitore dice di non avere nulla: conviene agire?
Dipende. Una sentenza o un decreto non opposto permettono di agire per dieci anni, anche quando la situazione del debitore cambia. Prima di sostenere costi, però, conviene verificare redditi, conti e immobili.
Se hai un credito non pagato, possiamo esaminare con te documenti, tempi, costi e concrete possibilità di recupero. I recapiti degli studi di Palermo e Mussomeli sono nella pagina sedi e contatti.



