Il decreto ingiuntivo è un ordine di pagamento che il giudice emette su richiesta del creditore, senza sentire prima il debitore, sulla base di una prova scritta del credito (artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile). Chi lo riceve ha, di regola, 40 giorni dalla notifica per pagare oppure per fare opposizione.
Se non fa nulla, il decreto diventa definitivo ed esecutivo: il creditore potrà pignorare e il debito non potrà più essere contestato.
Vediamo come funziona, quando il decreto è subito esecutivo, come ci si oppone e cosa succede se si lascia scadere il termine.
Cos’è il decreto ingiuntivo e quando si può chiedere
È un procedimento rapido, pensato per crediti documentati. Il creditore deposita un ricorso al giudice di pace o al tribunale, secondo il valore e la materia, e ottiene il decreto se il credito ha due caratteristiche:
- è determinato: una somma di denaro precisa, una quantità di cose fungibili o la consegna di un bene mobile determinato;
- è provato per iscritto: contratti, riconoscimenti di debito, assegni, cambiali o, per le imprese, fatture accompagnate dagli estratti autentici delle scritture contabili (art. 634 c.p.c.).
Professionisti come avvocati e notai possono chiederlo anche per i propri compensi, in presenza di determinati requisiti.
Il giudice decide soltanto sui documenti presentati dal creditore, e il debitore non viene avvisato prima: il primo atto che riceve è il decreto già emesso, notificato insieme al ricorso. Per questo il debitore può far valere le sue ragioni solo con l’opposizione: se resta inerte, la versione del creditore diventa definitiva.
Entro quanto tempo ci si può opporre?
Il decreto ordina di pagare entro 40 giorni e avverte che nello stesso termine si può fare opposizione, altrimenti si procederà a esecuzione forzata (art. 641 c.p.c.). Per giusti motivi il giudice può ridurre il termine fino a 10 giorni o aumentarlo fino a 60: leggi sempre il termine indicato nel tuo decreto.
Il termine decorre dalla notifica, non dalla data in cui il giudice ha firmato. Il creditore, a sua volta, deve notificare il decreto entro 60 giorni dalla pronuncia, altrimenti il decreto perde efficacia (art. 644 c.p.c.).
Il termine per l’opposizione si sospende dal 1° al 31 agosto, salvo alcune materie come le cause di lavoro. Se l’ultimo giorno cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo. Per un primo calcolo puoi usare il nostro strumento per il calcolo delle scadenze, ma nel dubbio è sempre meglio muoversi con anticipo.
Cos’è la provvisoria esecuzione
Di solito il creditore deve attendere la scadenza del termine prima di pignorare. In alcuni casi, però, il giudice concede la provvisoria esecuzione già nel decreto (art. 642 c.p.c.):
- titoli particolari: il credito si fonda su cambiale, assegno o atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato;
- urgenza: c’è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo;
- documenti firmati dal debitore che provano il diritto del creditore.
In questi casi, insieme al decreto può arrivare subito l’atto di precetto, e il creditore può pignorare anche se il debitore si oppone. Con l’opposizione si può chiedere al giudice di sospendere la provvisoria esecuzione, se ci sono gravi motivi (art. 649 c.p.c.).
La sospensione non è automatica: va chiesta al giudice dell’opposizione, spiegando in concreto perché il decreto non avrebbe dovuto essere esecutivo o perché l’esecuzione causerebbe un danno grave. Anche un decreto nato senza provvisoria esecuzione, del resto, può ottenerla durante la causa, come vediamo nel prossimo paragrafo.
Come si fa opposizione
L’opposizione apre una normale causa civile davanti allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto (art. 645 c.p.c.). Si propone, di regola con un avvocato, con atto di citazione notificato al creditore entro il termine; nelle materie con rito speciale, come lavoro e locazioni, con ricorso da depositare entro il termine.
In questa causa è comunque il creditore a dover provare il proprio credito, mentre il debitore deve provare i fatti che lo estinguono o lo riducono. I motivi più frequenti sono:
- pagamento già avvenuto, in tutto o in parte;
- somma non dovuta o diversa, per contestazioni sulla fornitura o sulla prestazione;
- prescrizione del credito;
- vizi del procedimento, come l’incompetenza del giudice;
- interessi o spese calcolati in modo errato.
All’inizio della causa il giudice può rendere il decreto provvisoriamente esecutivo, se l’opposizione non si fonda su prova scritta o non è di pronta soluzione, e deve farlo per le somme non contestate (art. 648 c.p.c.).
La mediazione nell’opposizione
Se la materia è soggetta a mediazione obbligatoria (per esempio condominio, locazione, contratti bancari e assicurativi), il tentativo va fatto dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione. Con la riforma Cartabia l’onere di avviarlo spetta al creditore: se non lo fa, il decreto viene revocato.
Cosa succede se non ci si oppone?
Se nessuno si oppone nel termine, su richiesta del creditore il giudice dichiara il decreto esecutivo (art. 647 c.p.c.). Da quel momento:
- il debito non è più contestabile: il decreto ha gli stessi effetti di una sentenza definitiva;
- pignoramento: il creditore può notificare il precetto e pignorare beni, stipendio o conto corrente;
- ipoteca: può iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili del debitore (art. 655 c.p.c.);
- prescrizione: secondo l’orientamento consolidato, il credito si prescrive in dieci anni, anche se in origine il termine era più breve.
Resta un rimedio eccezionale, l’opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.). È ammessa solo se il debitore prova di non aver conosciuto in tempo il decreto per irregolarità della notifica, caso fortuito o forza maggiore, e comunque non oltre dieci giorni dal primo atto di esecuzione.
Si può sempre pagare anche dopo, ma a quel punto al debito si aggiungono le spese successive, come quelle di precetto e pignoramento.
Cosa fare quando si riceve un decreto ingiuntivo
Chi riceve un decreto ingiuntivo, anche se ritiene di non dovere nulla, dovrebbe seguire senza perdere tempo questi passaggi:
- Scadenza: annota la data di notifica e calcola subito il termine indicato nel decreto.
- Esecutività: verifica se il decreto è provvisoriamente esecutivo e se è arrivato anche un precetto.
- Controllo: esamina ricorso e documenti del creditore, importi, interessi, spese e pagamenti già fatti.
- Prove: raccogli ricevute, bonifici, contestazioni scritte e corrispondenza.
- Decisione: valuta con un avvocato se opporti, pagare o proporre un accordo.
Se il debito è dovuto, pagare entro il termine, comprese le spese liquidate nel decreto, evita l’esecuzione e altri costi. Se invece si sceglie di opporsi, non conviene attendere gli ultimi giorni: l’atto va preparato sulla base dei documenti e notificato in tempo.
Una trattativa in corso con il creditore non sospende il termine per l’opposizione. Sugli interessi richiesti può essere utile la guida su interessi legali e moratori.
Domande frequenti
Quanto costa fare opposizione?
Si paga il contributo unificato, che dipende dal valore della causa, oltre al compenso dell’avvocato (vedi i parametri forensi). Chi perde, di regola, rimborsa anche le spese legali dell’altra parte.
Si può pagare a rate dopo un decreto ingiuntivo?
La legge non prevede una rateizzazione automatica, ma si può proporre al creditore un accordo scritto. Finché non è firmato, il termine per l’opposizione continua a decorrere.
Non ho ritirato la raccomandata: il termine decorre lo stesso?
Sì. Se il destinatario è assente, il plico resta in giacenza e la notifica si considera eseguita dopo dieci giorni dalla spedizione dell’avviso di deposito, o dal ritiro se avviene prima.
Ogni decreto va letto insieme ai documenti su cui si fonda, e i tempi per reagire sono brevi. Se hai ricevuto un decreto ingiuntivo, o sei un creditore che vuole ottenerne uno, possiamo esaminare la documentazione e illustrarti possibilità e rischi di ciascuna scelta. I recapiti degli studi di Palermo e Mussomeli sono nella pagina sedi e contatti.



