Opposizione al precetto e all’esecuzione: come difendersi

Contro precetto e pignoramento si usano l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) e quella agli atti, entro 20 giorni (art. 617 c.p.c.). La sospensione va chiesta al giudice.

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Opposizione al precetto e all’esecuzione: come difendersi

Chi riceve un atto di precetto o subisce un pignoramento può difendersi con due strumenti diversi: l’opposizione all’esecuzione, se contesta il diritto del creditore di procedere (art. 615 c.p.c.), e l’opposizione agli atti esecutivi, se contesta la regolarità formale di un atto, da proporre entro 20 giorni (art. 617 c.p.c.). Nessuna delle due ferma da sola l’esecuzione: la sospensione va chiesta al giudice, che la concede solo per gravi motivi.

Il precetto è l’intimazione a pagare entro almeno dieci giorni che precede il pignoramento. Ecco cosa si può contestare, con quale opposizione e in quali termini, come si chiede la sospensione e cosa può fare il terzo; il punto di vista del creditore è nella guida sul recupero crediti.

In breve

  • L’opposizione all’esecuzione contesta il diritto del creditore di procedere e, dopo il pignoramento, di regola non è più ammessa una volta disposta la vendita (art. 615 c.p.c.).
  • L’opposizione agli atti esecutivi riguarda i vizi formali di titolo, precetto, notifiche e singoli atti e va proposta nel termine perentorio di 20 giorni (art. 617 c.p.c.).
  • La sospensione non è automatica: il giudice la dispone su istanza di parte, se ricorrono gravi motivi (artt. 615 e 624 c.p.c.).
  • Il terzo che ha la proprietà dei beni pignorati può opporsi con ricorso al giudice dell’esecuzione prima che sia disposta la vendita (art. 619 c.p.c.).

Ho ricevuto un precetto: cosa si può contestare?

Il precetto presuppone un titolo esecutivo, cioè un documento che permette di procedere a esecuzione forzata: una sentenza, un decreto ingiuntivo esecutivo, una cambiale, un assegno, un atto notarile. Deve contenere, tra l’altro, l’avvertimento che il debitore in difficoltà può ricorrere alle procedure per il sovraindebitamento (art. 480 c.p.c.).

Prima di reagire conviene verificare se il titolo esiste ed è stato notificato, se i conteggi sono corretti, se mancano pagamenti già fatti, se il credito è prescritto e se chi agisce è davvero il creditore, per esempio dopo una cessione a una società di recupero. Un precetto per una somma maggiore del dovuto non è nullo: secondo l’orientamento consolidato vale per l’importo effettivamente dovuto.

Con la riforma Cartabia, per i titoli rilasciati dopo il 28 febbraio 2023 non serve più la «formula esecutiva»: basta una copia attestata conforme all’originale (art. 475 c.p.c.). La sua mancanza, per questi titoli, non è un vizio.

Opposizione all’esecuzione o agli atti: che differenza c’è?

L’opposizione all’esecuzione riguarda il «se» e il «quanto»: si sostiene che il creditore non ha diritto di procedere, in tutto o in parte. Motivi tipici sono il titolo venuto meno, come la sentenza riformata in appello, il pagamento successivo al titolo, la prescrizione maturata dopo, la pretesa di una somma superiore o l’impignorabilità dei beni.

C’è però un limite importante. Contro una sentenza o un decreto definitivo non si ridiscute il merito: i fatti precedenti andavano fatti valere con l’appello o con l’opposizione al decreto ingiuntivo. Se invece il titolo è una cambiale, un assegno o un atto notarile, si può contestare il credito stesso.

L’opposizione agli atti esecutivi riguarda il «come»: la regolarità formale degli atti. Per esempio il titolo non notificato, un precetto privo dei requisiti di legge, un pignoramento eseguito prima dei dieci giorni, una notifica nulla. Il giudice qualifica l’opposizione in base al contenuto, non al nome che le si dà: chi sbaglia strumento rischia di trovarsi fuori termine.

Entro quando bisogna fare opposizione?

I termini cambiano secondo il tipo di opposizione e la fase:

  • Vizi del titolo o del precetto: opposizione agli atti entro 20 giorni dalla notifica, con citazione davanti al giudice dell’esecuzione indicato nel precetto (art. 617, primo comma, c.p.c.).
  • Notifiche e singoli atti esecutivi: entro 20 giorni dall’atto, o dal primo atto di esecuzione per i vizi di titolo e precetto non contestabili prima, con ricorso al giudice dell’esecuzione (art. 617, secondo comma, c.p.c.).
  • Opposizione a precetto: la legge non fissa un termine, ma va proposta prima che inizi l’esecuzione, con citazione davanti al giudice di pace o al tribunale secondo il valore (art. 615, primo comma, c.p.c.).
  • Dopo il pignoramento: ricorso al giudice dell’esecuzione; è inammissibile dopo che è stata disposta la vendita, salvo fatti sopravvenuti o impedimenti non imputabili (art. 615, secondo comma, c.p.c.).

I 20 giorni sono perentori e, secondo la Cassazione, per le opposizioni esecutive non vale la sospensione feriale di agosto. Il giudice dell’esecuzione è quello del tribunale in cui si svolge la procedura: nel Palermitano di regola Palermo o Termini Imerese, nell’area di Mussomeli Caltanissetta.

Come si ottiene la sospensione dell’esecuzione?

Prima del pignoramento, il giudice dell’opposizione a precetto può sospendere l’efficacia esecutiva del titolo se ci sono gravi motivi; se il diritto è contestato solo in parte, sospende solo quella parte (art. 615 c.p.c.). Dopo il pignoramento è il giudice dell’esecuzione a sospendere il processo, con cauzione o senza (art. 624 c.p.c.); contro la sua decisione si può proporre reclamo al collegio.

I gravi motivi sono, in sostanza, un’opposizione che appare fondata e un danno serio in caso di prosecuzione, come la vendita di un bene per un debito già pagato. Poi il giudice dell’esecuzione fissa un termine perentorio per avviare la causa di merito (art. 616 c.p.c.). Se nessuno avvia il merito, l’esecuzione sospesa si estingue (art. 624 c.p.c.) e il creditore dovrà ripartire.

Per le opposizioni esecutive non servono la mediazione né la negoziazione assistita (art. 5, comma 6, D.Lgs. 28/2010 e art. 3 D.L. 132/2014). Quando l’esecuzione riguarda la casa, conversione del pignoramento e vendita diretta sono spiegate nella guida sul mutuo non pagato.

I beni pignorati sono miei: cos’è l’opposizione di terzo?

Può capitare che l’ufficiale giudiziario pignori beni che non appartengono al debitore: i mobili del coniuge o dei genitori conviventi, le somme di un conto cointestato. Il terzo che vanta la proprietà o un altro diritto reale può proporre ricorso al giudice dell’esecuzione prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione (art. 619 c.p.c.).

Se l’opposizione arriva dopo la vendita dei beni mobili, o il giudice non la sospende, il terzo può far valere i suoi diritti solo sulla somma ricavata (art. 620 c.p.c.). Per i mobili pignorati in casa o nell’azienda del debitore, inoltre, la proprietà non si può provare con testimoni, salvo casi particolari (art. 621 c.p.c.): servono fatture, ricevute e documenti. Per le somme sul conto cointestato si veda la guida sul pignoramento di stipendio, pensione e conto.

Cosa fare subito dopo la notifica

  1. Annota la data di notifica e calcola i 20 giorni.
  2. Recupera il titolo esecutivo e verifica se ti è stato notificato.
  3. Controlla importi, interessi e pagamenti già fatti, con le ricevute.
  4. Valuta con un avvocato opposizione, istanza di sospensione o accordo con il creditore, senza attendere gli ultimi giorni.

Domande frequenti

Se faccio opposizione al precetto, il pignoramento si blocca?

No. L’opposizione da sola non impedisce al creditore di pignorare: serve un provvedimento di sospensione, concesso solo per gravi motivi.

Posso oppormi se il debito è prescritto?

Sì, se la prescrizione è maturata dopo la formazione del titolo giudiziale o se il titolo è stragiudiziale, come una cambiale. Dopo una sentenza o un decreto non opposto, però, il credito si prescrive in dieci anni (art. 2953 c.c.).

Quanto costa fare opposizione?

Si pagano il contributo unificato e il compenso dell’avvocato; chi perde rimborsa di regola le spese dell’altra parte. Un’opposizione solo dilatoria può portare anche a una condanna per lite temeraria (art. 96 c.p.c.).

Contro un’esecuzione i termini sono brevi e gli errori difficilmente si recuperano. Se hai ricevuto un precetto o un pignoramento, possiamo esaminare titolo, atti e conteggi e valutare i margini per un’opposizione o per un accordo. I recapiti degli studi di Palermo e Mussomeli sono nella pagina sedi e contatti.

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