Chi ha debiti che non riesce più a pagare e non può accedere alla liquidazione giudiziale può rivolgersi al tribunale con le procedure di sovraindebitamento del Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) e ottenere l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti rimasti insoddisfatti. Possono farlo consumatori, professionisti, piccoli imprenditori, imprenditori agricoli e start-up innovative.
Le strade sono tre: la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata; per chi non ha nulla da offrire c’è l’esdebitazione dell’incapiente. Tutte passano da un Organismo di composizione della crisi (OCC). Vediamo chi può accedere, come funziona ciascuna procedura, quali debiti restano e come si comincia.
In breve
- Il sovraindebitamento è lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo e degli altri debitori non soggetti a liquidazione giudiziale (art. 2 D.Lgs. 14/2019).
- La domanda si presenta al tribunale tramite l’OCC del circondario; se manca, il tribunale nomina un professionista (art. 68 D.Lgs. 14/2019).
- Nella liquidazione controllata l’esdebitazione opera alla chiusura della procedura o comunque dopo tre anni dall’apertura (art. 282 D.Lgs. 14/2019).
- Il debitore incapiente e meritevole può ottenere l’esdebitazione senza pagare nulla, ma una sola volta (art. 283 D.Lgs. 14/2019).
Chi può accedere alle procedure di sovraindebitamento?
Il sovraindebitamento è la situazione di chi non riesce più a far fronte regolarmente ai propri debiti, o rischia seriamente di non riuscirci, e non può accedere alla liquidazione giudiziale, il vecchio fallimento (art. 2, comma 1, lett. c, D.Lgs. 14/2019). Il Codice, in vigore dal 15 luglio 2022, ha sostituito la legge 3/2012 e i suoi «piani del consumatore».
Possono accedere in particolare:
- consumatori, cioè persone con debiti estranei a un’attività d’impresa o professionale: mutui, prestiti personali, carte revolving, cessioni del quinto;
- professionisti e lavoratori autonomi;
- imprenditori minori, sotto le soglie di legge per attivo, ricavi e debiti;
- imprenditori agricoli e start-up innovative.
Conta però la meritevolezza: chi ha causato l’indebitamento con colpa grave, malafede o frode non ottiene i benefici. Il consumatore, inoltre, non può chiedere la ristrutturazione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti o per due volte (art. 69).
Quali procedure esistono per liberarsi dai debiti?
Ristrutturazione dei debiti del consumatore
È riservata al consumatore, che con l’aiuto dell’OCC propone un piano con tempi e modalità per superare la crisi (art. 67). La proposta ha contenuto libero: può prevedere il pagamento parziale dei debiti, anche in misura diversa tra creditori, e la riduzione dei finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione.
I creditori non votano: il giudice verifica ammissibilità e fattibilità del piano e lo omologa con sentenza. Su richiesta del debitore può sospendere le esecuzioni in corso e vietarne di nuove (art. 70). I creditori con ipoteca o privilegio possono essere pagati in parte, purché non ricevano meno di quanto otterrebbero dalla vendita del bene.
Concordato minore
È lo strumento per professionisti, imprenditori minori, agricoli e gli altri sovraindebitati diversi dal consumatore (art. 74). Serve a proseguire l’attività; se l’attività non prosegue, richiede risorse esterne che aumentino in modo apprezzabile quanto disponibile per i creditori. Qui i creditori votano: il concordato è approvato con il voto dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 79), poi il giudice lo omologa.
In entrambe le procedure i creditori sono vincolati al piano omologato: eseguendo il piano, il debitore si libera nei termini previsti.
Come funziona la liquidazione controllata?
È la procedura in cui il patrimonio del debitore viene messo a disposizione dei creditori sotto il controllo di un liquidatore nominato dal tribunale (art. 268 e seguenti). Può chiederla il debitore; se il debitore è insolvente può chiederla anche un creditore, ma solo se i debiti scaduti e non pagati raggiungono 50.000 euro. Restano fuori i beni impignorabili e la parte di stipendio o pensione che il giudice ritiene necessaria per il mantenimento del debitore e della famiglia.
L’esdebitazione è la liberazione dai debiti: i crediti rimasti insoddisfatti non possono più essere pretesi dal debitore (art. 278). Nella liquidazione controllata opera alla chiusura della procedura o, comunque, decorsi tre anni dall’apertura, ed è dichiarata dal tribunale con decreto, su istanza del debitore o segnalazione del liquidatore (art. 282).
Non tutti i debiti si cancellano. Restano esclusi gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti (art. 278, comma 7). Inoltre l’esdebitazione non libera i fideiussori e gli altri coobbligati, che restano tenuti a pagare.
E se non si ha nulla da offrire ai creditori?
In questo caso si può chiedere l’esdebitazione del debitore incapiente: chi non può offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, può essere liberato dai debiti senza pagare nulla, ma una sola volta (art. 283). La legge considera incapiente anche chi ha un reddito annuo, dedotte le spese di produzione e quanto serve per mantenere la famiglia, non superiore all’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro legato al numero dei familiari secondo la scala ISEE.
Il giudice valuta la meritevolezza, cioè l’assenza di atti in frode e di dolo o colpa grave nella formazione dei debiti. Per tre anni il debitore deve presentare una dichiarazione annuale: se arrivano nuove entrate che consentono di pagare utilmente i creditori, questi possono agire su di esse, previa autorizzazione del giudice. I compensi dell’OCC, in questo caso, sono ridotti della metà.
Come si avvia la procedura?
- Fare l’elenco dei debiti: creditori, importi, garanzie, cartelle, decreti ingiuntivi e pignoramenti in corso.
- Raccogliere i documenti: dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, buste paga o cedolini della pensione, contratti di finanziamento, atti ricevuti dai creditori, stato di famiglia.
- Rivolgersi a un OCC del circondario del tribunale competente: gli organismi sono costituiti presso ordini professionali, camere di commercio e altri enti e sono iscritti in un registro del Ministero della giustizia.
- Scegliere la procedura con il gestore della crisi e con l’avvocato, valutando cosa si può offrire ai creditori.
- Depositare la domanda al tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro dei suoi interessi principali: per chi vive a Palermo il Tribunale di Palermo, per chi vive a Mussomeli quello di Caltanissetta.
Attenzione agli atti compiuti prima della domanda: vendite o donazioni per sottrarre beni ai creditori pesano sulla meritevolezza e possono essere contestate con l’azione revocatoria, di cui parliamo in un caso concreto. Se un creditore ha già avviato il recupero del credito, la procedura può anche portare alla sospensione delle esecuzioni.
Domande frequenti
Posso tenere la casa se chiedo la procedura di sovraindebitamento?
Dipende dalla procedura. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore il piano può prevedere di continuare a pagare il mutuo sulla prima casa, se si è in regola con le rate o se il giudice autorizza a saldare gli arretrati (art. 67, comma 5). Nella liquidazione controllata, invece, di regola i beni, casa compresa, vengono venduti.
Quanto dura una procedura di sovraindebitamento?
Non c’è una durata fissa: dipende dal piano e dal tribunale. Nella liquidazione controllata l’esdebitazione può essere dichiarata dopo tre anni dall’apertura, anche se la procedura non è ancora chiusa.
Si possono ridurre anche i debiti con il fisco e con l’INPS?
Sì, anche i debiti tributari e contributivi possono rientrare nelle procedure ed essere pagati in parte, rispettando l’ordine dei privilegi. Restano invece esclusi dall’esdebitazione, tra gli altri, gli assegni di mantenimento e le sanzioni penali.
Ogni situazione richiede un’analisi di redditi, patrimonio e creditori. Se volete capire se potete accedere a una di queste procedure, potete chiedere una valutazione allo Studio, che si occupa di diritto civile nelle sedi di Palermo e Mussomeli: i recapiti sono nella pagina sedi e contatti.



