Lo stipendio può essere pignorato, per i debiti ordinari, nella misura di un quinto, mentre la pensione è pignorabile solo per la parte che supera il doppio dell’assegno sociale, con un minimo intoccabile di 1.000 euro al mese (art. 545 c.p.c.). Regole diverse valgono per i debiti con il fisco, per gli assegni di mantenimento e per le somme già accreditate sul conto corrente, anche cointestato.
Il pignoramento è l’atto con cui il creditore, munito di un titolo esecutivo, vincola beni o crediti del debitore per soddisfarsi. Vediamo come funziona su stipendi e pensioni, quali sono i limiti, cosa succede sul conto, anche cointestato, e come difendersi.
In breve
- Per i debiti ordinari lo stipendio è pignorabile nella misura di un quinto; con più crediti di natura diversa le trattenute non possono superare la metà (art. 545, commi 4 e 5, c.p.c.).
- La pensione non è pignorabile fino al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro; sulla parte eccedente valgono i limiti dello stipendio (art. 545, comma 7, c.p.c.).
- Sul conto cointestato il creditore di uno solo dei titolari può colpire, di regola, solo la sua quota, che si presume pari alla metà (art. 1298 c.c.).
- Il pignoramento oltre i limiti di legge è parzialmente inefficace e il giudice lo rileva anche d’ufficio (art. 545, ultimo comma, c.p.c.).
Come funziona il pignoramento dello stipendio?
Per pignorare lo stipendio il creditore deve avere un titolo esecutivo, come una sentenza o un decreto ingiuntivo esecutivo, e notificare prima il precetto, cioè l’intimazione a pagare. Poi notifica il pignoramento presso terzi al debitore e al datore di lavoro, che è il «terzo» che deve lo stipendio (art. 543 c.p.c.).
Dalla notifica il datore deve accantonare la quota pignorabile e dichiarare quanto deve al lavoratore. Con l’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione, la trattenuta viene versata direttamente al creditore ogni mese, fino al pagamento di debito, interessi e spese.
Come nasce il titolo è spiegato nella guida al decreto ingiuntivo, il punto di vista del creditore in quella sul recupero crediti.
Quanto si può pignorare dello stipendio?
La regola generale è nell’art. 545 c.p.c. e riguarda stipendi, salari e altre indennità del rapporto di lavoro:
- Crediti ordinari (banche, finanziarie, fornitori, condominio): un quinto dello stipendio netto.
- Tributi dovuti a Stato, province e comuni: un quinto, con le regole speciali della riscossione che vediamo più avanti.
- Crediti alimentari, come l’assegno di mantenimento per i figli o per il coniuge: nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice delegato, che può superare il quinto.
- Concorso di crediti di natura diversa: le trattenute complessive non possono superare la metà dello stipendio.
Se più creditori ordinari pignorano lo stesso stipendio, secondo l’orientamento prevalente il limite resta un quinto complessivo: i creditori successivi concorrono su quella quota o attendono che si liberi. Per l’assegno di mantenimento esistono anche strumenti più rapidi del pignoramento, come il pagamento diretto da parte del datore di lavoro, che il creditore può ottenere notificandogli il provvedimento dopo aver messo in mora il debitore (art. 473-bis.37 c.p.c.): ne parliamo nell’articolo sull’assegno di mantenimento per i figli.
Quanto si può pignorare della pensione?
Per le pensioni la legge protegge un minimo vitale, cioè la somma che resta sempre al pensionato per vivere. Non è pignorabile un importo pari al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro (art. 545, comma 7, c.p.c., come modificato nel 2022). Regole diverse valgono per le trattenute dell’INPS sui propri crediti (art. 69 L. 153/1969). L’assegno sociale viene aggiornato ogni anno, quindi la soglia cambia ogni anno: conviene verificarla sul sito dell’INPS.
Sulla parte che eccede il minimo vitale si applicano gli stessi limiti dello stipendio: un quinto per i crediti ordinari, la misura fissata dal giudice per quelli alimentari, la metà in caso di concorso. Per esempio, con una soglia intoccabile di 1.100 euro e una pensione netta di 1.600 euro, un creditore ordinario può pignorare al massimo un quinto di 500 euro, cioè 100 euro al mese.
Cosa succede alle somme sul conto corrente?
Se stipendio o pensione vengono accreditati sul conto, conta la data dell’accredito rispetto al pignoramento (art. 545, comma 8, c.p.c.):
- Somme accreditate prima del pignoramento: sono pignorabili solo per la parte che supera il triplo dell’assegno sociale; il resto deve restare disponibile.
- Accrediti successivi, dal giorno del pignoramento in poi: valgono i limiti ordinari, cioè di regola un quinto dello stipendio o un quinto della parte di pensione che eccede il minimo vitale.
Nel frattempo la banca blocca le somme fino all’importo del credito aumentato della metà (art. 546 c.p.c.). Se trattiene più del dovuto, il debitore può chiedere al giudice dell’esecuzione di dichiarare l’inefficacia parziale del pignoramento, che il giudice può rilevare anche d’ufficio.
E se il conto è cointestato?
Il creditore di uno solo dei titolari non può prendersi tutto il saldo. Secondo l’orientamento prevalente può soddisfarsi solo sulla quota del debitore, che si presume pari alla metà se non risulta diversamente (art. 1298 c.c.). La banca segnala la cointestazione e il giudice assegna al creditore solo la parte del debitore.
La presunzione della metà si può superare. L’altro cointestatario può dimostrare che il denaro è suo, per esempio perché sul conto arrivano solo il suo stipendio o la sua pensione, e farlo valere con l’opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.). Conviene conservare estratti conto e prove della provenienza dei versamenti.
Il fisco segue regole diverse?
Sì. Per le cartelle dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione le quote sono più basse per gli stipendi medio-bassi (art. 72-ter D.P.R. 602/1973): un decimo per importi fino a 2.500 euro, un settimo tra 2.500 e 5.000 euro, un quinto oltre i 5.000 euro.
La riscossione può ordinare direttamente al datore di versarle le somme, senza passare dal giudice (art. 72-bis), ma sul conto non può colpire l’ultimo stipendio accreditato (art. 72-ter, comma 2-bis). Dal 1° gennaio 2027 gli stessi limiti passano nel testo unico della riscossione (D.Lgs. 33/2025). Chi ha cartelle può chiedere una rateizzazione: finché la rispetta, non possono partire nuove azioni esecutive.
Come difendersi da un pignoramento?
Chi riceve un pignoramento ha tempi stretti:
- Leggere l’atto: titolo esecutivo indicato, notifiche di precetto e pignoramento, conteggi e quota trattenuta.
- Contestare i vizi nei termini: l’opposizione agli atti esecutivi, per irregolarità formali o limiti non rispettati, va proposta entro 20 giorni (art. 617 c.p.c.); se si contesta il diritto stesso del creditore di procedere si propone l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.).
- Partecipare all’udienza davanti al giudice dell’esecuzione, dove si fanno valere i limiti di pignorabilità.
- Valutare un accordo con il creditore, per esempio una rateizzazione.
Domande frequenti
Possono pignorarmi tutto lo stipendio se ho molti debiti?
No. Anche con più creditori, le trattenute per cause diverse non possono superare la metà dello stipendio e, per i crediti ordinari, il limite resta un quinto. Chi non riesce più a far fronte ai debiti può valutare le procedure di sovraindebitamento previste dal Codice della crisi.
Il pignoramento segue lo stipendio se cambio lavoro?
Di regola no, perché il pignoramento presso terzi riguarda i crediti verso quel datore di lavoro. Il creditore dovrà avviarne uno nuovo presso il nuovo datore, con il titolo che ha già.
La tredicesima e il TFR si possono pignorare?
Sì, negli stessi limiti: la tredicesima fa parte della retribuzione e il TFR rientra tra le indennità dovute alla fine del rapporto (art. 545, comma 4, c.p.c.).
Se avete ricevuto un atto di pignoramento, o siete creditori e volete capire cosa è possibile pignorare, potete chiedere una valutazione allo Studio, che si occupa di diritto civile nelle sedi di Palermo e Mussomeli: i recapiti sono nella pagina sedi e contatti.



