Assegno di mantenimento dei figli: come si calcola e come si modifica

Come si calcola l’assegno per i figli, cosa sono le spese straordinarie, come funziona la rivalutazione ISTAT, quando si può modificare e perché fare la spesa al suo posto non basta.

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Assegno di mantenimento dei figli: come si calcola e come si modifica

L’assegno di mantenimento per i figli si calcola in proporzione ai redditi di entrambi i genitori, tenendo conto delle esigenze attuali dei figli, del tenore di vita che avevano, dei tempi che trascorrono con ciascun genitore e del lavoro di cura svolto in casa (art. 337-ter c.c.). Non esiste una tabella nazionale obbligatoria: l’importo lo concordano i genitori o lo fissa il giudice, e si può modificare quando le condizioni cambiano davvero.

In questa guida vediamo come si arriva alla cifra, cosa sono le spese straordinarie, come funziona la rivalutazione ISTAT, quando si può chiedere la revisione e cosa rischia chi non paga.

In breve

  • L’assegno si fissa in proporzione ai redditi dei genitori, secondo i cinque criteri dell’art. 337-ter c.c.
  • Le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive) si dividono a parte, di solito in percentuale.
  • L’assegno si adegua automaticamente agli indici ISTAT, di regola una volta l’anno, senza una nuova decisione.
  • La revisione si chiede solo per fatti nuovi (art. 473-bis.29 c.p.c.); chi non paga, anche se compra beni ai figli al posto dell’assegno, rischia il processo penale (art. 570-bis c.p.).

Come si calcola l’assegno di mantenimento?

Il punto di partenza è il principio di proporzionalità: ciascun genitore contribuisce al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Quando serve a riequilibrare i contributi, il giudice pone a carico di un genitore un assegno periodico, di solito mensile, da versare all’altro (art. 337-ter, quarto comma, c.c.).

Per stabilire l’importo la legge indica cinque criteri:

  • esigenze attuali del figlio: età, scuola, salute, attività;
  • tenore di vita goduto quando viveva con entrambi i genitori;
  • tempi di permanenza presso ciascun genitore;
  • risorse economiche di entrambi: redditi, patrimonio, disponibilità della casa;
  • compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, che hanno anch’essi un valore economico.

Non c’è una formula matematica. Alcuni tribunali usano linee guida, ma la cifra dipende dal caso concreto e dalla capacità economica complessiva dei genitori, non solo dal reddito dichiarato. I genitori possono accordarsi diversamente, nell’interesse del figlio.

Per valutare le risorse, nelle cause di famiglia si depositano dichiarazioni dei redditi ed estratti conto degli ultimi tre anni (art. 473-bis.12 c.p.c.); se i dati non bastano, il giudice dispone indagini della polizia tributaria, anche su beni intestati ad altri (art. 337-ter, sesto comma, c.c.). Sulla divisione dei compiti tra i genitori vedi anche la guida sull’affidamento condiviso o esclusivo.

Cosa sono le spese straordinarie e chi le paga?

L’assegno copre le spese ordinarie: cibo, vestiti, casa, utenze, piccole spese quotidiane. Le spese straordinarie sono quelle imprevedibili o di importo rilevante, che escono dalla vita di tutti i giorni. Si dividono a parte, di solito a metà o in proporzione ai redditi. Alcuni esempi:

  • mediche: cure dentistiche e ortodontiche, visite specialistiche, occhiali;
  • scolastiche: iscrizioni, libri, gite, corsi di recupero, università;
  • extrascolastiche: sport, musica, centri estivi.

Per le decisioni di maggiore interesse per il figlio, come quelle su istruzione e salute, serve l’accordo di entrambi i genitori (art. 337-ter, terzo comma, c.c.). Secondo la Cassazione, però, il genitore non consultato deve comunque contribuire se la spesa risponde all’interesse del figlio ed è proporzionata alle possibilità della famiglia.

Le spese prevedibili e ricorrenti, come i libri di scuola, si chiedono sulla base del provvedimento che fissa l’assegno; per quelle imprevedibili, se l’altro genitore contesta, può servire un nuovo accertamento del giudice. Ricevute e richieste scritte evitano molte liti.

Come funziona la rivalutazione ISTAT?

L’assegno si adegua automaticamente agli indici ISTAT, a meno che i genitori o il giudice abbiano indicato un parametro diverso (art. 337-ter, quinto comma, c.c.). In pratica si usa di solito l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI), con un aggiornamento annuale.

L’adeguamento è dovuto anche se nessuno lo chiede: chi paga deve applicarlo da sé, e le differenze non versate si possono recuperare.

Quando si può modificare l’assegno?

L’assegno non è fissato per sempre. I genitori possono chiedere in ogni tempo la revisione del contributo (art. 337-quinquies c.c.), ma solo se sopravvengono «giustificati motivi» (art. 473-bis.29 c.p.c.): fatti nuovi, successivi all’ultima decisione, che cambiano in modo significativo la situazione. Alcuni esempi:

  • perdita del lavoro o forte calo del reddito non voluto;
  • aumento rilevante delle esigenze del figlio, per esempio con l’università fuori sede;
  • cambiamento stabile dei tempi di permanenza presso i genitori;
  • raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio maggiorenne, un tema che approfondiamo nella guida sul mantenimento del figlio maggiorenne.

La nascita di un figlio da una nuova relazione può essere valutata, ma non porta automaticamente a una riduzione. Se i genitori sono d’accordo, la modifica si può fare con la negoziazione assistita dagli avvocati, oggi ammessa anche per i genitori non sposati (art. 6 D.L. 132/2014).

In mancanza di accordo si presenta ricorso al tribunale del luogo in cui il figlio vive abitualmente: per chi abita a Mussomeli, per esempio, è il Tribunale di Caltanissetta. Finché il giudice non decide, l’assegno resta dovuto nella misura stabilita.

Cosa succede se l’assegno non viene pagato?

I provvedimenti sul mantenimento sono immediatamente esecutivi e consentono di iscrivere ipoteca sui beni di chi deve pagare (art. 473-bis.36 c.p.c.). Chi non riceve l’assegno può:

  1. chiedere il pagamento diretto: se il debitore, messo in mora, non paga da almeno trenta giorni, si notifica il provvedimento al suo datore di lavoro o all’ente che gli versa la pensione, che dovrà pagare direttamente al genitore creditore (art. 473-bis.37 c.p.c.);
  2. chiedere garanzie o il sequestro dei beni del debitore al giudice (art. 473-bis.36 c.p.c.);
  3. pignorare stipendio, conto o beni, dopo la notifica del precetto, nei limiti spiegati nella guida sul pignoramento dello stipendio;
  4. sporgere denuncia per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

L’art. 570-bis c.p. punisce con le pene dell’art. 570 c.p. chi viola gli obblighi economici stabiliti in caso di separazione, divorzio e affidamento dei figli. Secondo la Cassazione e la Corte costituzionale la norma vale anche per i figli di genitori non sposati.

Fare la spesa al posto dell’assegno basta?

No. Capita che il genitore obbligato, invece di versare la somma, compri cibo o vestiti ai figli. Secondo la Cassazione questi acquisti non sostituiscono l’assegno: chi paga non può scegliere da solo come adempiere e rischia la condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare, anche se ha un buon rapporto con i figli.

Neppure le difficoltà economiche bastano a escludere il reato: per la giurisprudenza serve la prova di un’impossibilità assoluta di pagare, non di semplici ristrettezze. Chi non riesce più a pagare deve chiedere al giudice la revisione, dimostrando che la sua situazione è cambiata.

Domande frequenti

Con l’affidamento condiviso si paga comunque l’assegno?

Sì. L’affidamento condiviso riguarda le decisioni sui figli, non il denaro. Se i redditi sono diversi, il giudice può porre un assegno a carico di un genitore anche con tempi paritari.

L’assegno per i figli si può scaricare dalle tasse?

No. Chi paga può dedurre dal reddito l’assegno periodico per l’ex coniuge, ma non la parte destinata al mantenimento dei figli (art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi). Per chi lo riceve, l’assegno per i figli non è reddito tassabile.

Posso smettere di pagare se l’altro genitore non mi fa vedere mio figlio?

No. Mantenimento e diritto di visita sono obblighi distinti: la violazione dell’uno non autorizza a sospendere l’altro. Occorre rivolgersi al giudice, che può adottare provvedimenti contro il genitore che ostacola i rapporti (art. 473-bis.39 c.p.c.).

Ogni famiglia ha redditi, bisogni e accordi diversi, e le condizioni fissate oggi possono valere per molti anni. Se devi fissare, rivedere o recuperare un assegno di mantenimento, possiamo esaminare con te la situazione e le carte. I recapiti degli studi di Palermo e Mussomeli sono nella pagina sedi e contatti.

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