Il divorzio si può chiedere dopo sei mesi di separazione consensuale oppure dopo dodici mesi di separazione giudiziale. Se i coniugi sono d’accordo su tutto si procede con un divorzio congiunto (ricorso congiunto in tribunale, negoziazione assistita o accordo in Comune); altrimenti ciascuno può presentare un ricorso giudiziale e decide il giudice.
I termini si contano dalla prima comparizione dei coniugi davanti al giudice della separazione, oppure dalla data dell’accordo firmato con gli avvocati o in Comune. Prima della legge 6 maggio 2015, n. 55, quella del cosiddetto divorzio breve, bisognava aspettare tre anni. Vediamo come funzionano le diverse strade, quanto tempo richiedono, quanto costano e cosa cambia con il divorzio.
In breve
- Il divorzio si chiede dopo 6 mesi dalla separazione consensuale o 12 da quella giudiziale (art. 3 L. 898/1970).
- Con l’accordo su tutto si può presentare un ricorso congiunto: il tribunale può decidere anche senza udienza, sulla base di note scritte.
- Senza figli comuni minori o non autosufficienti e senza trasferimenti di beni si può divorziare in Comune, anche senza avvocato (art. 12 D.L. 132/2014).
- Se manca l’accordo, ciascun coniuge può chiedere il divorzio giudiziale: il consenso dell’altro non serve.
Che cos’è il divorzio breve?
È il nome con cui si indica la riduzione dei tempi tra separazione e divorzio introdotta dalla legge 55/2015, che ha modificato l’art. 3 della legge sul divorzio (L. 898/1970). Non esiste, come regola generale, un divorzio «immediato»: prima bisogna essere separati. Il divorzio senza separazione è ammesso solo in casi eccezionali, come il matrimonio non consumato, la rettificazione di sesso di un coniuge, il divorzio già ottenuto all’estero dal coniuge straniero o gravi condanne penali dell’altro.
Quando si può chiedere? I termini di 6 e 12 mesi
Servono una separazione definitiva e ininterrotta e il decorso di:
- 12 mesi nella separazione giudiziale, dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice;
- 6 mesi nella separazione consensuale, anche se la causa era iniziata come giudiziale;
- 6 mesi dalla data certificata nell’accordo di negoziazione assistita o dalla data dell’atto concluso in Comune.
Un esempio: se la prima udienza della separazione giudiziale si è tenuta il 15 gennaio 2025, il divorzio si può chiedere dal 15 gennaio 2026, purché la sentenza di separazione sia passata in giudicato. Se i coniugi si sono riconciliati tornando a vivere come coppia, la separazione perde effetto (art. 157 c.c.) e ne servirà una nuova; l’interruzione, però, deve farla valere il coniuge che si oppone al divorzio.
Si può chiedere il divorzio insieme alla separazione?
Sì. Con la riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) nel ricorso di separazione si può proporre anche la domanda di divorzio (art. 473-bis.49 c.p.c.), che il giudice esaminerà quando saranno trascorsi i termini e la separazione sarà definitiva. Nel 2023 la Cassazione ha ammesso il cumulo anche nel ricorso congiunto: non occorre avviare una seconda causa.
Le condizioni fissate oggi dovranno però funzionare anche al momento del divorzio, e se i coniugi si riconciliano la domanda viene meno. Cosa accade se uno dei due cambia idea prima del divorzio è una questione su cui nel 2026 è stata interpellata la Cassazione.
Come funziona il divorzio congiunto?
È la strada per i coniugi che sono d’accordo su figli, assegni e casa. Le alternative sono le stesse della separazione, con tre percorsi possibili.
Il ricorso congiunto in tribunale
I coniugi presentano insieme un ricorso, firmato anche da loro, al tribunale del luogo di residenza o domicilio di uno dei due (art. 473-bis.51 c.p.c.). Il ricorso contiene le condizioni concordate per i figli e per i rapporti economici, con i documenti sui redditi, e i coniugi possono farsi assistere anche da un solo avvocato. Con il correttivo del 2024 (D.Lgs. 164/2024) possono chiedere che l’udienza sia sostituita da note scritte, dichiarando nel ricorso di non volersi riconciliare. Il tribunale pronuncia la sentenza recependo gli accordi, salvo che siano contrari all’interesse dei figli.
La negoziazione assistita
Ogni coniuge ha il proprio avvocato e l’accordo si firma senza andare in tribunale. Passa poi al controllo del pubblico ministero, più penetrante se ci sono figli minori o non autosufficienti, e gli avvocati lo trasmettono al Comune per l’annotazione (art. 6 D.L. 132/2014). Si può prevedere anche un assegno in unica soluzione, la cui equità è certificata dagli avvocati.
Il divorzio in Comune
I coniugi possono divorziare con una dichiarazione davanti al sindaco, come ufficiale dello stato civile, del Comune di residenza di uno dei due o di quello in cui è iscritto o trascritto il matrimonio (art. 12 D.L. 132/2014). È ammesso solo se:
- non ci sono figli comuni minori, maggiorenni incapaci, con disabilità grave o economicamente non autosufficienti;
- l’accordo non contiene trasferimenti di beni, come la cessione di una casa o di una quota.
L’avvocato è facoltativo. L’ufficiale riceve le dichiarazioni e invita i coniugi a tornare, non prima di trenta giorni, per confermare l’accordo: se uno dei due non si presenta, l’accordo non è confermato. Si può prevedere un assegno periodico per l’ex coniuge, come ha chiarito il Consiglio di Stato nel 2016, ma non una somma versata una volta sola.
E se l’accordo manca? Il divorzio giudiziale
Trascorsi i termini, ciascun coniuge può chiedere il divorzio anche senza il consenso dell’altro, con un ricorso al tribunale. Il giudice può pronunciare subito il divorzio con una sentenza parziale e proseguire sulle questioni aperte: figli, assegni, casa. Conviene preparare per tempo provvedimento di separazione, certificati anagrafici e dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni.
Quanto tempo ci vuole e quanto costa?
Con il ricorso congiunto bastano in genere pochi mesi; negoziazione assistita e accordo in Comune sono di solito ancora più rapidi. Il divorzio giudiziale richiede tempi più lunghi, variabili da tribunale a tribunale.
Anche i costi dipendono dalla strada: in tribunale si paga il contributo unificato, in Comune un diritto fisso di importo modesto, nella negoziazione assistita non ci sono spese di giustizia. Il compenso dell’avvocato cambia con la complessità del caso e il livello di conflitto e va indicato per iscritto in anticipo: ne parliamo nella guida su quanto costa un avvocato.
Cosa cambia con il divorzio?
L’assegno divorzile
L’assegno di mantenimento della separazione è sostituito dall’assegno divorzile, che segue criteri diversi e cessa se chi lo riceve si risposa: li spieghiamo nella guida su quando spetta e come si calcola l’assegno divorzile.
Il cognome
La moglie perde il cognome del marito aggiunto al proprio, salvo che il tribunale la autorizzi a conservarlo per un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.
Figli ed eredità
Per i figli valgono le stesse regole della separazione, dall’affidamento al mantenimento. L’ex coniuge divorziato non è più erede; se è titolare dell’assegno e non si è risposato può però avere diritto a una quota della pensione di reversibilità e al 40% del TFR dell’altro per gli anni in cui lavoro e matrimonio sono coincisi.
Domande frequenti
Se l’altro coniuge non vuole divorziare, posso farlo lo stesso?
Sì. Trascorsi i termini, ciascun coniuge può chiedere il divorzio anche senza l’accordo dell’altro, con un ricorso giudiziale. Il disaccordo incide sui tempi e sulle condizioni, non sul diritto di divorziare.
Si può divorziare in Comune senza avvocato?
Sì, se non ci sono figli comuni minori o non autosufficienti e l’accordo non prevede trasferimenti di beni. L’avvocato è facoltativo, ma è utile se si deve regolare un assegno.
Una breve riconciliazione fa ripartire i termini?
Solo se c’è stata una vera ripresa della vita di coppia: un incontro occasionale o i rapporti mantenuti per i figli non bastano. Se invece la riconciliazione c’è stata, occorre una nuova separazione.
Calcolare bene i termini e scegliere la strada giusta aiuta a evitare domande premature e dimenticanze su questioni economiche importanti. Per una valutazione della tua situazione puoi contattare lo studio nelle sedi di Palermo e Mussomeli.



