Separazione consensuale o giudiziale: differenze, tempi e costi

Quando basta la separazione consensuale e quando si arriva alla giudiziale: rito Cartabia, separazione in Comune e negoziazione assistita, tempi, costi e decisioni del giudice.

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Separazione consensuale o giudiziale: differenze, tempi e costi

La differenza è semplice: nella separazione consensuale i coniugi si accordano su tutto (figli, casa, mantenimento) e chiedono al tribunale di recepire l’intesa; nella separazione giudiziale l’accordo manca e decide il giudice, al termine di una vera causa.

Di regola la consensuale si chiude in pochi mesi e con costi contenuti, mentre la giudiziale può durare anni e costa di più. Senza figli minori o non autosufficienti e senza trasferimenti di beni ci si può separare anche in Comune. Qui trovi come funzionano le diverse strade, i tempi, i costi e le decisioni del giudice.

In breve

  • Nella consensuale l’accordo dei coniugi va omologato dal tribunale (art. 158 c.c.); nella giudiziale decide il giudice e non serve il consenso dell’altro (art. 151 c.c.).
  • Dal 28 febbraio 2023 separazioni e divorzi seguono il rito unico della riforma Cartabia e si possono chiedere con lo stesso ricorso.
  • In Comune ci si separa solo senza figli comuni minori o non autosufficienti e senza trasferimenti di beni; l’avvocato è facoltativo (art. 12 D.L. 132/2014).
  • L’addebito fa perdere il diritto al mantenimento e, in gran parte, i diritti ereditari verso l’altro coniuge.

Che differenza c’è tra separazione consensuale e giudiziale?

Nella consensuale i coniugi depositano insieme un ricorso con le condizioni già concordate: con chi vivono i figli e come li vede l’altro genitore, a chi va la casa familiare, quanto si versa per il mantenimento. Il tribunale verifica che gli accordi non siano contrari all’interesse dei figli: senza questo controllo, chiamato omologazione, la separazione consensuale non produce effetti (art. 158 c.c.).

Nella giudiziale uno dei coniugi chiede la separazione perché sono accaduti fatti che rendono intollerabile la convivenza o che danneggiano gravemente l’educazione dei figli (art. 151 c.c.). Non serve il consenso dell’altro coniuge: ciascuno porta le proprie prove e il giudice decide con sentenza sulle questioni rimaste aperte.

Se durante la causa si trova un’intesa completa, la giudiziale può trasformarsi in consensuale.

Come funziona il rito unico della riforma Cartabia?

Per i procedimenti iniziati dal 28 febbraio 2023 separazioni, divorzi e cause sui figli seguono le stesse regole processuali (artt. 473-bis e seguenti c.p.c.). Per chi si separa le novità principali sono tre.

  • Tutto nel primo atto. Il ricorso contiene subito fatti, prove e documenti, compresi redditi ed estratti conto degli ultimi tre anni se ci sono figli minori o domande economiche, e un piano genitoriale su scuola, attività e vacanze dei figli minori.
  • Una prima udienza decisiva. Il giudice sente i coniugi, tenta la conciliazione e, se non ci riesce, adotta provvedimenti temporanei e urgenti su figli, casa e mantenimento.
  • Separazione e divorzio insieme. Nello stesso ricorso si può chiedere anche il divorzio, pronunciato solo quando la separazione sarà definitiva e saranno trascorsi i termini di legge; nel 2023 la Cassazione lo ha ammesso anche nei ricorsi congiunti.

Come funziona la separazione in Comune?

È la strada più semplice: i coniugi dichiarano di volersi separare davanti al sindaco, come ufficiale dello stato civile, del Comune di residenza di uno dei due o di quello in cui è iscritto o trascritto il matrimonio (art. 12 D.L. 132/2014). L’accordo ha gli stessi effetti di un provvedimento del giudice.

Quando si può fare?

  • Senza figli comuni minori, maggiorenni incapaci, con disabilità grave o economicamente non autosufficienti. I figli di uno solo dei coniugi non sono di ostacolo.
  • Senza trasferimenti di beni: l’accordo non può prevedere la cessione di una casa o di una quota, né il pagamento di una somma una tantum.

Si può invece prevedere un assegno periodico di mantenimento per il coniuge più debole: lo ha chiarito il Consiglio di Stato nel 2016, confermando l’interpretazione del Ministero dell’Interno. Con figli minori o non autosufficienti, o se si vuole trasferire un immobile, occorre rivolgersi al tribunale o alla negoziazione assistita.

Come si svolge?

  1. I coniugi prendono appuntamento con l’ufficio di stato civile, che indica i documenti necessari.
  2. Rendono la dichiarazione di persona, con o senza avvocato, e firmano l’accordo.
  3. Dopo almeno trenta giorni tornano per confermarlo: se uno dei due non si presenta, l’accordo non è confermato.

Il costo è un diritto fisso di importo modesto. Dalla data dell’atto decorrono i sei mesi per chiedere il divorzio, che, se restano gli stessi presupposti, si potrà ottenere ancora in Comune.

E la negoziazione assistita?

I coniugi, ciascuno con il proprio avvocato, possono firmare l’accordo senza andare in udienza, anche se hanno figli (art. 6 D.L. 132/2014). L’accordo passa al pubblico ministero, che rilascia un nulla osta o, se ci sono figli minori o non autosufficienti, lo autorizza solo se risponde al loro interesse. Ha gli stessi effetti di un provvedimento del giudice ed è spesso la via più rapida quando le condizioni sono già condivise.

Quanto tempo ci vuole e quanto costa?

  • Comune: poco più di un mese, per via dei trenta giorni tra dichiarazione e conferma.
  • Negoziazione assistita: spesso poche settimane, se l’accordo è già definito.
  • Consensuale in tribunale: in genere qualche mese dal deposito del ricorso.
  • Giudiziale: i provvedimenti provvisori arrivano con la prima udienza, ma la sentenza può richiedere uno o più anni; spesso il tribunale pronuncia prima una sentenza parziale sulla sola separazione.

I costi vivi sono il contributo unificato in tribunale o il diritto fisso in Comune; nella negoziazione assistita non ci sono spese di giustizia. Gli importi cambiano nel tempo e vanno verificati al momento. Il compenso dell’avvocato dipende dalla complessità della pratica: una consensuale, per cui può bastare un unico legale, costa sensibilmente meno di una giudiziale, e l’avvocato deve indicare per iscritto il costo prevedibile. Chi ha un reddito basso può chiedere il patrocinio a spese dello Stato.

Cosa decide il giudice?

Nella consensuale le condizioni le fissano i coniugi; nella giudiziale le decide il giudice.

  • Figli: affidamento, di regola condiviso, residenza prevalente, tempi con ciascun genitore e contributo al mantenimento (artt. 337-ter e seguenti c.c.).
  • Casa familiare: va di regola al genitore con cui vivono i figli; senza figli non viene assegnata e resta a chi ne è proprietario. Regole ed eccezioni sono nella guida sulla casa coniugale nella separazione.
  • Mantenimento del coniuge: spetta a chi non ha redditi adeguati e non ha subito l’addebito (art. 156 c.c.); vedi quando il mantenimento non è dovuto.
  • Addebito: su richiesta, il giudice dichiara che la separazione è dovuta a comportamenti di un coniuge contrari ai doveri del matrimonio, come l’infedeltà o l’abbandono del tetto coniugale; chi lo subisce perde il mantenimento (restano gli alimenti) e, in gran parte, i diritti ereditari.

Il giudice della separazione, invece, non divide i beni: la comunione legale si scioglie con l’autorizzazione a vivere separati o, nella consensuale, con l’accordo poi omologato (art. 191 c.c.), ma la divisione dei beni comuni è una questione distinta.

Domande frequenti

Ci si può separare in Comune senza avvocato?

Sì, se non ci sono figli comuni minori o non autosufficienti e l’accordo non prevede trasferimenti di beni. In tribunale serve invece un avvocato, anche uno solo per entrambi nella consensuale; nella negoziazione assistita ne serve uno per ciascuno.

Da separati si resta sposati?

Sì. La separazione fa venir meno alcuni doveri, come la convivenza, ma il matrimonio si scioglie solo con il divorzio. Per questo il coniuge separato senza addebito resta erede dell’altro.

Si può passare dalla giudiziale alla consensuale?

Sì, in qualsiasi momento della causa: basta che i coniugi raggiungano un accordo completo e lo sottopongano al giudice, che lo valuta come in una consensuale.

Ogni separazione ha le sue particolarità: figli, casa, redditi e livello di conflitto cambiano la strada più adatta e i tempi per arrivarci. Se stai valutando una separazione puoi contattare lo studio, a Palermo o a Mussomeli, per un primo esame del tuo caso concreto.

Assistenza legale

Ogni caso ha le sue particolarità

Un articolo offre un orientamento generale. Per sapere come le norme si applicano alla tua situazione, lo studio esamina fatti e documenti e ti indica le strade percorribili, con tempi e costi.