Nel processo di famiglia il figlio che ha compiuto dodici anni, e anche quello più piccolo se capace di discernimento, deve essere ascoltato dal giudice ogni volta che si devono prendere decisioni che lo riguardano, come l’affidamento, il collocamento o i tempi di frequentazione con i genitori (art. 473-bis.4 c.p.c. e art. 315-bis c.c.). L’ascolto è un diritto del minore, non un obbligo: il ragazzo può anche dire di non voler parlare.
Molti genitori temono questo momento, per sé e per i figli. In realtà la legge lo circonda di garanzie precise. Vediamo da che età si viene ascoltati, quando il giudice può non farlo, come si svolge l’incontro e quale peso ha sulla decisione.
In breve
- Il minore di almeno 12 anni, o più piccolo se capace di discernimento, è ascoltato dal giudice nei procedimenti che lo riguardano (art. 473-bis.4 c.p.c.).
- Il giudice può non ascoltarlo, con provvedimento motivato, se l’ascolto è contrario al suo interesse, manifestamente superfluo, impossibile o se il minore non vuole essere ascoltato.
- L’ascolto è condotto dal giudice, di regola in un luogo adatto all’età e con registrazione audiovisiva; i genitori e gli avvocati partecipano solo se autorizzati (art. 473-bis.5 c.p.c.).
- Le opinioni del minore vanno tenute in considerazione, ma non vincolano il giudice, che decide nel suo interesse.
Da che età il figlio viene ascoltato dal giudice?
La soglia fissata dalla legge è di dodici anni compiuti. Sotto quell’età l’ascolto è previsto se il bambino è capace di discernimento, cioè se è in grado di capire la situazione e di esprimere opinioni proprie. Non esiste un’età minima fissa: dipende dalla maturità del singolo bambino e il giudice la valuta caso per caso.
L’ascolto riguarda tutti i procedimenti in cui devono essere adottati provvedimenti che toccano il minore: separazione e divorzio con figli, cause tra genitori non sposati, modifica delle condizioni, procedimenti davanti al Tribunale per i minorenni sulla responsabilità genitoriale, affidamento familiare e adottabilità.
Quando i genitori presentano un accordo sull’affidamento, come nella separazione consensuale o nel divorzio congiunto, il giudice procede all’ascolto soltanto se lo ritiene necessario (art. 473-bis.4, terzo comma, c.p.c.).
Quando il giudice può non ascoltare il minore?
L’art. 473-bis.4 c.p.c. indica i casi in cui il giudice non procede all’ascolto, dandone atto con un provvedimento motivato:
- quando l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, per esempio perché lo esporrebbe a un nuovo trauma;
- quando è manifestamente superfluo, cioè non aggiungerebbe nulla di utile alla decisione;
- quando è impossibile per ragioni fisiche o psichiche del minore;
- quando il minore manifesta la volontà di non essere ascoltato.
La motivazione è importante: se il giudice omette l’ascolto senza spiegarne le ragioni, la decisione può essere contestata. È un principio che la Cassazione ha affermato più volte, ritenendo l’ascolto un adempimento necessario e non una semplice facoltà.
Come si svolge l’ascolto del minore?
Le modalità sono indicate dall’art. 473-bis.5 c.p.c. L’ascolto è condotto dal giudice, che può farsi assistere da esperti e altri ausiliari, come uno psicologo. In pratica il procedimento si articola così:
- Preparazione: il giudice comunica ai genitori, agli avvocati e al curatore speciale i temi dell’ascolto; questi possono proporre altri argomenti.
- Data e luogo: l’incontro si fissa in orari compatibili con la scuola e, se possibile, in locali adatti all’età, anche fuori dal tribunale; i fratelli sono di regola ascoltati separatamente.
- Informazione: prima di iniziare il giudice spiega al minore, con parole adatte, la natura del procedimento e gli effetti dell’ascolto; al ragazzo di almeno quattordici anni dice che può chiedere la nomina di un curatore speciale.
- Colloquio: il giudice cura che il minore possa parlare con serenità e riservatezza. Genitori, avvocati, curatore e pubblico ministero partecipano solo se il giudice li autorizza.
- Registrazione: l’ascolto è videoregistrato; se non è possibile per motivi tecnici, il verbale descrive in dettaglio anche il comportamento del minore.
Ai figli conviene spiegare con semplicità che incontreranno una persona che vuole conoscere il loro punto di vista. È invece da evitare ogni forma di preparazione o pressione sulle risposte: il giudice se ne accorge facilmente e la cosa pesa sul giudizio verso il genitore.
Cosa succede se il figlio rifiuta di vedere un genitore?
Per questa situazione la riforma Cartabia ha previsto una regola specifica. Quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice deve procedere all’ascolto senza ritardo, raccogliere sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e può abbreviare i termini del processo (art. 473-bis.6 c.p.c.).
Lo stesso avviene quando un genitore è accusato di ostacolare il rapporto del figlio con l’altro genitore o con i nonni. Le cause del rifiuto possono essere molto diverse, e vanno capite prima di decidere: i rimedi sono descritti negli articoli sul genitore che ostacola i rapporti con l’altro e sui figli che non vogliono vedere un genitore.
Se il rifiuto nasce da episodi di violenza a cui il figlio ha assistito, il giudice deve tenerne conto con particolare attenzione, come spiegato nell’articolo sulla violenza assistita.
Che peso ha l’opinione del figlio?
Il giudice deve tenere conto delle opinioni del minore in base alla sua età e maturità, ma non è vincolato da ciò che dice. Un ragazzo di sedici anni che spiega con argomenti solidi dove preferisce vivere avrà un peso diverso da un bambino di otto anni che ripete frasi da adulto.
Se il giudice decide in modo diverso dai desideri espressi dal figlio, secondo la giurisprudenza deve spiegarne le ragioni nel provvedimento. La scelta finale resta guidata dall’interesse del minore, che comprende di regola il diritto a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Domande frequenti
Posso essere presente quando il giudice ascolta mio figlio?
Solo se il giudice lo autorizza. Di regola l’ascolto avviene senza i genitori, per permettere al figlio di parlare liberamente; i genitori possono però proporre temi e, in seguito, esaminare la registrazione o il verbale.
L’ascolto può farlo lo psicologo al posto del giudice?
No. La legge affida l’ascolto al giudice, che può farsi assistere da un esperto. Il colloquio con lo psicologo nell’ambito di una consulenza tecnica è un’attività diversa e non sostituisce l’ascolto.
Cosa succede se mio figlio dice di voler vivere con me?
Il giudice considera la sua opinione insieme a tutti gli altri elementi del processo. Il desiderio del figlio è importante, ma la decisione sull’affidamento e sul collocamento dipende da ciò che risponde meglio al suo interesse.
L’ascolto è un momento delicato che va affrontato con equilibrio da parte di entrambi i genitori. Per una valutazione del caso concreto è possibile rivolgersi allo studio: le modalità di contatto sono nella pagina Sedi e contatti.



