Dopo la separazione un genitore può trasferirsi in un’altra città con i figli solo con il consenso dell’altro genitore o con l’autorizzazione del giudice. La scelta della residenza abituale del figlio è infatti una decisione di maggiore interesse, che i genitori devono prendere insieme (art. 337-ter c.c.); se non sono d’accordo, decide il giudice.
Il genitore resta libero di spostarsi: la libertà di circolazione è garantita dalla Costituzione. Il punto è se il figlio debba seguirlo. Vediamo come si chiede il consenso, come decide il giudice, cosa succede se si parte senza accordo e cosa cambia per visite e mantenimento.
In breve
- La residenza abituale del figlio si decide di comune accordo; in caso di disaccordo decide il giudice (artt. 316 e 337-ter c.c.).
- Il giudice valuta solo l’interesse del minore: legami, scuola, rapporto con l’altro genitore, motivi del trasferimento.
- Il figlio di almeno dodici anni, o più piccolo se capace di discernimento, viene ascoltato.
- Chi trasferisce il figlio senza consenso rischia sanzioni e la modifica dell’affidamento (art. 473-bis.39 c.p.c.); il trasferimento all’estero può configurare un reato.
Serve il consenso dell’altro genitore?
Sì. Con l’affidamento condiviso, che è la regola, le decisioni su istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale del minore si prendono di comune accordo (art. 337-ter, terzo comma, c.c.). Il consenso serve anche al genitore collocatario, cioè quello con cui il figlio vive prevalentemente.
Un trasloco nello stesso quartiere di solito non crea problemi. Diverso è un trasferimento in un’altra città o in un’altra regione, che cambia scuola, amicizie e soprattutto i tempi con l’altro genitore. In questi casi conviene chiedere il consenso per iscritto, spiegando motivi, nuova scuola e proposta di nuovo calendario delle visite.
Se l’accordo c’è, è opportuno formalizzarlo modificando le condizioni in vigore, con un ricorso congiunto o con la negoziazione assistita: così il nuovo calendario diventa vincolante.
Se l’altro genitore non è d’accordo, chi decide?
Decide il giudice. L’art. 316 c.c., come modificato dalla riforma Cartabia, prevede che in caso di contrasto su questioni di particolare importanza, «tra le quali quelle relative alla residenza abituale», ciascun genitore possa ricorrere al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più adatti.
Se è in corso una causa di separazione o di divorzio, la domanda si propone al giudice di quel procedimento. Se la causa è già finita, si presenta un ricorso secondo il rito unico di famiglia: per le controversie sull’esercizio della responsabilità genitoriale (art. 473-bis.38 c.p.c.) oppure, se occorre cambiare collocamento e calendario, per la modifica delle condizioni (art. 473-bis.29 c.p.c.). Il giudice sente i genitori, tenta di farli accordare e, se non ci riesce, adotta la soluzione più adeguata per il figlio.
Come valuta il giudice l’interesse del minore?
Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, il giudice non giudica la scelta del genitore di cambiare città: la libertà di stabilire la propria residenza (art. 16 Cost.) non si può sanzionare. Deve invece decidere se, per il figlio, sia meglio seguire il genitore che parte o restare con l’altro. In pratica considera:
- i motivi del trasferimento: un nuovo lavoro, il ritorno vicino alla famiglia d’origine, un nuovo partner;
- l’età e le abitudini del figlio: scuola, amicizie, attività, legame con i nonni;
- la distanza e la possibilità concreta di mantenere un rapporto stretto con l’altro genitore;
- la disponibilità di chi si trasferisce a favorire le visite e a sostenerne i costi;
- l’opinione del figlio, raccolta con l’ascolto.
Il giudice può autorizzare il trasferimento e riorganizzare le visite, per esempio con fine settimana più lunghi e periodi più ampi durante le vacanze. Può anche negarlo o cambiare il collocamento, disponendo che il figlio viva con il genitore che resta, se questo risponde meglio al suo interesse.
Il figlio viene ascoltato?
Sì. Il figlio che ha compiuto dodici anni, o anche più piccolo se capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato nelle decisioni che lo riguardano (art. 315-bis c.c. e art. 473-bis.4 c.p.c.). Il giudice può non procedere, spiegando perché, se l’ascolto è contrario al suo interesse o manifestamente superfluo.
La sua opinione pesa di più con il crescere dell’età, ma non vincola il giudice. Un adolescente radicato nella sua scuola e nelle sue amicizie, per esempio, può spiegare cosa significherebbe per lui cambiare città.
Cosa succede se si parte senza consenso?
Trasferire il figlio senza accordo e senza autorizzazione è una scelta rischiosa. L’altro genitore può chiedere al giudice di ordinare il rientro e il giudice può, anche d’ufficio, modificare l’affidamento, ammonire il genitore, fissare una somma per ogni violazione, applicare una sanzione da 75 a 5.000 euro e condannarlo al risarcimento dei danni (art. 473-bis.39 c.p.c.). Il comportamento viene valutato anche per le decisioni future sull’affidamento (art. 337-ter c.c.).
Il trasferimento non autorizzato non sposta nemmeno il giudice: se la domanda è proposta entro un anno, resta competente il tribunale dell’ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento (art. 473-bis.11 c.p.c.). Chi porta via il figlio da Palermo senza consenso, quindi, di regola dovrà comunque difendersi davanti al tribunale di Palermo.
E se il trasferimento è all’estero?
Portare o trattenere il figlio all’estero senza il consenso dell’altro genitore può costituire sottrazione internazionale di minore. Si applicano la Convenzione dell’Aja del 1980 e il Regolamento UE 2019/1111 per il rientro, oltre al reato previsto dall’art. 574-bis c.p. Ne parliamo nella guida sulla sottrazione internazionale di minori.
Cosa cambia per visite e mantenimento?
Con la distanza il calendario va ripensato: meno incontri infrasettimanali, più tempo nei fine settimana lunghi e nelle vacanze, videochiamate regolari. Il giudice, o l’accordo tra i genitori, può stabilire chi sostiene le spese di viaggio, spesso tenendo conto di chi ha scelto di trasferirsi.
Anche l’assegno può essere rivisto, perché cambiano i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le spese. Il trasferimento, però, non autorizza nessuno a ridurre o sospendere da solo l’assegno o le visite.
Domande frequenti
Posso cambiare città con mio figlio se ho l’affidamento esclusivo?
Dipende da cosa ha stabilito il giudice. Salvo diversa disposizione, anche con l’affidamento esclusivo le decisioni di maggiore interesse, come la residenza abituale, restano condivise. In caso di dubbio conviene chiedere il consenso o l’autorizzazione.
Quanto tempo serve per avere una decisione del giudice?
Dipende dal tribunale e dall’urgenza. Se il trasferimento è imminente, per esempio per un lavoro con data di inizio certa, si possono chiedere provvedimenti in tempi brevi, spiegando le ragioni dell’urgenza.
L’altro genitore può impedirmi di trasferirmi?
No, non può impedirti di cambiare città. Può però opporsi al trasferimento del figlio, e in quel caso sarà il giudice a decidere dove il figlio vivrà.
Il trasferimento con i figli richiede una proposta concreta e ben documentata, sia per ottenere il consenso sia davanti al giudice. Se stai valutando un trasloco o vuoi opporti a quello dell’altro genitore puoi contattare lo studio, a Palermo o a Mussomeli. Le questioni di famiglia sono seguite con la collaborazione dell’Avv. Chiara Damiata.



