Negoziazione assistita: separazione e divorzio senza giudice

Con la negoziazione assistita ci si separa o si divorzia senza udienza, anche con figli minori: come funziona, il controllo del pubblico ministero, i tempi e i costi.

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Negoziazione assistita: separazione e divorzio senza giudice

La negoziazione assistita permette di separarsi o divorziare senza passare dal giudice: i coniugi, ciascuno con il proprio avvocato, firmano un accordo che, dopo il controllo del pubblico ministero, ha gli stessi effetti di una sentenza (art. 6 D.L. 132/2014). Si può usare anche quando ci sono figli minori o non ancora autosufficienti.

Dopo la riforma Cartabia la stessa strada vale per i genitori non sposati, che possono regolare affidamento e mantenimento dei figli, e per gli alimenti tra familiari. Vediamo quando si può usare, come funziona passo dopo passo, quanto tempo richiede e in cosa si distingue dalle altre strade.

In breve

  • Con la negoziazione assistita separazione, divorzio e modifica delle condizioni si concludono con un accordo firmato dalle parti e da almeno un avvocato per parte (art. 6 D.L. 132/2014).
  • Senza figli minori o non autosufficienti il pubblico ministero rilascia un nulla osta; con figli minori o non autosufficienti autorizza l’accordo solo se risponde al loro interesse.
  • L’accordo tiene luogo del provvedimento del giudice; l’avvocato lo trasmette entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto.
  • Dal 22 giugno 2022 la negoziazione vale anche per affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio e per gli alimenti (art. 6, comma 1-bis).

Cos’è la negoziazione assistita familiare?

La negoziazione assistita è un accordo con cui le parti, assistite dai rispettivi avvocati, si impegnano a cercare in buona fede una soluzione condivisa. In materia di famiglia non è obbligatoria: è una scelta alternativa al tribunale, riservata a chi ha già trovato, o può trovare, un’intesa su tutto.

L’art. 6 del D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, la ammette per:

  • separazione personale dei coniugi;
  • divorzio, dopo i termini di legge dalla separazione;
  • modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;
  • figli nati fuori dal matrimonio: affidamento e mantenimento dei minori, mantenimento dei maggiorenni non autosufficienti e modifica delle condizioni già fissate;
  • alimenti tra familiari (art. 433 c.c.) e assegno chiesto ai genitori dal figlio maggiorenne non autosufficiente.

Le estensioni ai figli di genitori non sposati e agli alimenti sono state introdotte dalla legge delega della riforma Cartabia (L. 206/2021) e si applicano dal 22 giugno 2022; il D.Lgs. 149/2022 ha poi reso telematica la trasmissione degli accordi. Per le regole generali della procedura, compresa la convenzione e l’invito, vedi la guida su mediazione e negoziazione assistita.

Come funziona, passo dopo passo?

  1. La convenzione. Le parti firmano con i loro avvocati un accordo scritto in cui si impegnano a negoziare e fissano un termine. Serve almeno un avvocato per parte: a differenza della consensuale in tribunale, non basta un legale comune.
  2. L’accordo. Contiene le condizioni su figli, casa, assegni ed eventuali rapporti patrimoniali. Gli avvocati devono dare atto di aver tentato di conciliare le parti, di averle informate della possibilità della mediazione familiare e dell’importanza per il figlio di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore.
  3. Il controllo del pubblico ministero. Gli avvocati trasmettono l’accordo per via telematica alla procura della Repubblica presso il tribunale competente.
  4. La trasmissione al Comune. L’avvocato invia copia autenticata dell’accordo, con il nulla osta o l’autorizzazione, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto, entro dieci giorni. L’avvocato che non lo fa rischia una sanzione amministrativa da 2.000 a 10.000 euro (art. 6, comma 4).
  5. La conservazione. L’accordo viene inviato anche al Consiglio dell’ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati, che lo conserva in un apposito archivio.

E se ci sono figli minori?

La presenza di figli cambia il tipo di controllo. Se non ci sono figli minori, maggiorenni incapaci, con disabilità grave o economicamente non autosufficienti, il pubblico ministero verifica solo che non vi siano irregolarità e rilascia il nulla osta.

Se invece ci sono figli da tutelare, l’accordo va trasmesso al pubblico ministero entro dieci giorni. Il magistrato lo autorizza solo se risponde all’interesse dei figli. Se ritiene che non sia così, o che occorra ascoltare i figli, entro cinque giorni lo trasmette al presidente del tribunale, che convoca le parti entro i trenta giorni successivi.

In pratica, il controllo sui figli resta pieno anche senza udienza. Conviene quindi costruire un accordo dettagliato su tempi di permanenza, vacanze, assegno e spese straordinarie, in modo da evitare liti future.

Cosa si può inserire nell’accordo?

L’accordo può regolare tutto ciò che di solito decide il giudice: affidamento e collocamento dei figli, assegno di mantenimento, casa familiare, assegno per il coniuge. Nel divorzio le parti possono prevedere un assegno in unica soluzione: in questo caso sono gli avvocati a certificarne l’equità (art. 6, comma 3-bis).

Si possono inserire anche impegni sulla casa o su altri immobili. La legge precisa però che i patti di trasferimento immobiliare hanno effetti obbligatori: l’accordo obbliga a trasferire il bene, ma per il passaggio di proprietà vero e proprio può servire un atto successivo. È un punto da valutare con attenzione, anche con il notaio.

Quanto tempo ci vuole e quanto costa?

Se le parti sono già d’accordo, la negoziazione richiede di solito poche settimane: il tempo di scrivere l’accordo e di ottenere il nulla osta o l’autorizzazione. La legge non fissa un termine per la risposta del pubblico ministero e i tempi dipendono dalla procura.

Non si paga il contributo unificato previsto per le cause in tribunale. Il costo principale è il compenso dei due avvocati, che dipende dalla complessità dell’accordo e va indicato per iscritto in anticipo. Dalla data certificata nell’accordo di separazione decorrono i sei mesi per chiedere il divorzio, che si potrà ottenere di nuovo con la negoziazione.

Negoziazione, tribunale o Comune: cosa scegliere?

  • Negoziazione assistita: niente udienza, anche con figli minori; un avvocato per ciascuno; controllo del pubblico ministero.
  • Consensuale in tribunale: ricorso congiunto, anche con un solo avvocato per entrambi; il tribunale omologa gli accordi o ne prende atto. Le differenze sono spiegate nella guida su separazione consensuale e giudiziale.
  • Accordo davanti al sindaco (art. 12 D.L. 132/2014): avvocato facoltativo, ma solo senza figli minori o non autosufficienti e senza trasferimenti patrimoniali; per separazione e divorzio serve una conferma dopo almeno trenta giorni.

Se l’accordo non c’è, nessuna di queste strade è percorribile: resta la causa giudiziale. La negoziazione serve anche dopo, per aggiornare le condizioni: ne parliamo nella guida sulla modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

Domande frequenti

Basta un solo avvocato per la negoziazione assistita?

No. La legge richiede almeno un avvocato per ciascuna parte. Un solo avvocato per entrambi è possibile nel ricorso congiunto in tribunale, mentre davanti al sindaco l’avvocato è facoltativo.

L’accordo di negoziazione vale come una sentenza?

Sì. Con il nulla osta o l’autorizzazione del pubblico ministero l’accordo produce gli effetti dei provvedimenti del giudice. Se l’altro non versa l’assegno, chi ne ha diritto può agire senza una nuova causa, anche chiedendo il pagamento diretto al datore di lavoro (art. 473-bis.37 c.p.c.).

I genitori non sposati possono usare la negoziazione assistita?

Sì, dal 22 giugno 2022. Possono regolare affidamento e mantenimento dei figli minori, il mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti e modificare le condizioni già stabilite.

La negoziazione funziona bene quando c’è una base di dialogo e un accordo scritto con cura, pensato per durare nel tempo. Se stai valutando questa strada puoi contattare lo studio, a Palermo o a Mussomeli, per esaminare la tua situazione. Le questioni di famiglia sono seguite con la collaborazione dell’Avv. Chiara Damiata.

Assistenza legale

Ogni caso ha le sue particolarità

Un articolo offre un orientamento generale. Per sapere come le norme si applicano alla tua situazione, lo studio esamina fatti e documenti e ti indica le strade percorribili, con tempi e costi.